Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8418 del 5 aprile 2018

ORDINANZA

sul ricorso 22100/2012 proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 953/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/04/2012 R.G.N. 1890/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 2.4.2012, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha respinto l’opposizione a precetto proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’INPS concernente il pagamento di contributi previdenziali non versati, ritenendo ritualmente notificato il precetto che intimava il suddetto pagamento ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 3;

che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione (OMISSIS) prospettando due motivi di ricorso, illustrati da memoria;

che l’INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente denunzia, con entrambi i motivi, violazione degli articolo 139, 420 e 421 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, sia il Tribunale che la Corte di appello, ritenuto inammissibile la prova per testimoni diretta a provare l’occasionalita’ e la temporaneita’ della presenza di (OMISSIS) (“vicina di casa” a cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato l’atto) presso lo stabile di residenza del (OMISSIS) nonche’ la sporadicita’ dei rapporti tra la famiglia del (OMISSIS) e quella della (OMISSIS), mezzo istruttorio articolato tempestivamente in quanto richiesto alla prima udienza ossia in data immediatamente successiva alla presa visione della memoria di costituzione dell’INPS;

che i motivi, che possono essere congiuntamente trattati vista la reciproca inerenza, non sono fondati posto che questa Corte e’ ferma nel ritenere che in caso di notificazione ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., la qualita’ di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validita’ della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualita’ su indicate ovvero la occasionalita’ della presenza dello stesso consegnatario (cfr. Cass. n. 1971/2017; Cass. n. 146/2014; Cass. n. 12181/2013; v. pure Cass. nn. 16164/2003 e 12181/2013 ove si e’ chiarito che per tale forma di notificazione da ultimo indicata non e’ necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come e’ invece previsto, al comma 4 dello stesso articolo 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa);

che, invero, la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attivita’ svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensi’ di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano pero’ assistite da presunzione di veridicita’ che puo’ essere superata solo con la prova contraria (tra le tante, Cass. n. 2421/2014; n. 19021/2013; n. 25860/2008; n. 13748/2003; n. 4590/2000);

che la Corte territoriale, con giudizio insindacabile in sede di legittimita’ in quanto involgente profili di merito, ha ritenuto pacifico che l’INPS ha notificato l’atto di precetto, ex articolo 139 c.p.c. “ad una signora qualificatasi come vicina di casa ed impegnatasi alla consegna e provvedendo alla spedizione di raccomandata che risulta essere stata recapitata al destinatario” (pag. 5 della sentenza) ed ha accertato “che la predetta ( (OMISSIS)) pur non dimorante nello stesso stabile del (OMISSIS), ivi frequentemente si recasse per fare visita al genitore” (pag. 6);

che, risulta, pertanto, che la Corte distrettuale si e’ conformata all’orientamento consolidato di questa Corte avendo escluso l’occasionalita’ della presenza della consegnataria, (OMISSIS), presso lo stabile del (OMISSIS);

che il ricorso va rigettato e nulla si dispone sulle spese in assenza del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 1.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.