Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6869 del 20 marzo 2018

ORDINANZA

sul ricorso 589-2017 proposto da:
(omissis);
– ricorrente –
contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3542/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti sia l’Agenzia delle Entrate che il concessionario della riscossione non hanno spiegato difese scritte, il ricorrente impugna la sentenza della CTR del Lazio, relativa al provvedimento di fermo amministrativo di un autoveicolo, lamentando il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 26 del DPR n. 602/73 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, l’interpretazione della norma di cui alla rubrica, da parte dei giudici d’appello determinerebbe una disparità di trattamento tra notifica degli atti impositivi e notifica degli atti della riscossione costituenti primo ed unico atto “esterno” nel rapporto tra ente impositore e contribuente.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Infatti, “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)” (Cass. ord. n. 3254/16).

Inoltre, in riferimento all’eccezione d’illegittimità costituzionale la stessa è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, disciplinare le modalità di notifica degli atti tributari (siano essi atti impositivi ovvero atti della riscossione), in maniera differente rispetto alla notifica degli atti giudiziari.

Peraltro, la notifica diretta per posta ordinaria è una peculiarità tipica del processo tributario.
La mancata costituzione delle parti evocate in giudizio, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.