Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6765 del 8 marzo 2019

ORDINANZA

sul ricorso 27682-2017 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2259/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO CHE

Con sentenza in data 18 aprile 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) contro la cartella di pagamento relativa ad IRPEF per gli anni di imposta 2005 e 2006, ricorso con il quale il contribuente aveva dedotto l’illegittimita’ della cartella impugnata per la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti. Riteneva la CTR che gli atti impositivi sottesi alla cartella di pagamento fossero stati ritualmente notificati al contribuente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e).

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 18 novembre 2017, (OMISSIS), in qualita’ di madre e legale rappresentante del minore (OMISSIS), unico erede di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO CHE

Con l’unico motivo dedotto la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e della L. n. 212 del 2000, articolo 6. Sostiene che erroneamente la CTR aveva ritenuto che i due avvisi di ricevimento sottesi alla cartella di pagamento impugnata erano stati ritualmente notificati al contribuente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), non sussistendo nella specie irreperibilita’ assoluta ma solo irreperibilita’ relativa del contribuente, il quale si trovava, nel periodo in cui era stata eseguita la notifica, in stato di detenzione.

Il ricorso e’ fondato.

Giova rammentare che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilita’, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, lettera e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perche’ trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 2017).

Questa Corte, affrontando il tema delle modalita’ che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in caso di irreperibilita’ assoluta del contribuente, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale dello stesso le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilita’ relativa ovvero ad irreperibilita’ assoluta in quanto nel Comune, gia’ sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha piu’ ne’ abitazione, ne’ ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attivita’ devono esattamente essere a tal fine compiute ne’ con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purche’ emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune gia’ sede del proprio domicilio fiscale (Cass. n. 2877 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 24260 del 2014).

Nel caso di specie, il contribuente e’ stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere presso l’istituto penitenziario di (OMISSIS) in (OMISSIS) dal 23.2.2010 sino al 7.12.2010, allorquando e’ stato collocato agli arresti domiciliari presso l’abitazione in (OMISSIS).

I due avvisi di accertamento sono stati rispettivamente notificati il 7.12.2010 e il 15.12.2010 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), presso l’indirizzo di residenza del contribuente, in (OMISSIS). Il messo notificatore, ritenuta l’irreperibilita’ del destinatario sulla base di quanto dichiarato dal portiere dello stabile che aveva riferito che il destinatario si era trasferito altrove, ha depositato gli atti presso la casa comunale di (OMISSIS) e ha affisso contestualmente il relativo avviso all’albo pretorio del Comune di (OMISSIS) “non avendo il destinatario abitazione, ufficio o azienda in questo Comune”.

Orbene, la CTR, nell’affermare che gli atti impositivi sottesi alla cartella di pagamento impugnata fossero stati ritualmente notificati al contribuente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), non si e’ attenuta ai principi sopra richiamati. Ed invero, il giudice di merito ha ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilita’ di una ipotesi di c.d. irreperibilita’ assoluta, le attivita’ di ricerca svolte presso il portiere dello stabile, il quale si e’ limitato ad asserire che il contribuente si era trasferito altrove, senza considerare che, stante la genericita’ di tali affermazioni, sarebbe stata nella specie necessaria un’ulteriore attivita’ di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici.

Con specifico riferimento al caso di specie, deve peraltro escludersi che il contribuente non fosse piu’ residente nel Comune di (OMISSIS), posto che il predetto, al momento della notifica degli avvisi di accertamento, era in stato di detenzione in carcere presso l’istituto penitenziario di (OMISSIS) in (OMISSIS) e successivamente agli arresti domiciliari presso l’abitazione in (OMISSIS).

In proposito, questa Corte (sent. n. 9279 del 1998) ha difatti avuto modo di rilevare che la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali, precisando che lo stato di detenzione, risolvendosi in un allontanamento piu’ o meno protratto nel tempo, non comporta la perdita della residenza.

In conclusione sul punto, la CTR ha errato nel ritenere che, nella specie, ricorresse una ipotesi di c.d. irreperibilita’ assoluta, vertendosi – di contro – in ipotesi di c.d. irreperibilita’ relativa.

Va, poi, osservato che, per le ipotesi di c.d. irreperibilita’ relativa, correlata al trasferimento nell’ambito dello stesso Comune, la notifica si perfeziona con il compimento delle attivita’ stabilite dall’articolo 140 c.p.c. occorrendo, oltre al deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario anche la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto e il ricevimento della raccomandata informativa – ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata. Diversamente, nelle ipotesi di c.d. irreperibilita’ assoluta correlata al trasferimento del contribuente in un comune diverso da quello in cui aveva il domicilio fiscale, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), richiede, oltre al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo ed il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione (Cass. n. 2877 del 2018, cit.).

Orbene, poiche’, nella specie, il messo notificatore, attivando il meccanismo notificatorio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), non ha effettuato la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto (c.d. raccomandata informativa), la notifica degli avvisi di accertamento e’ nulla, con consequenziale nullita’ anche della cartella di pagamento di cui detti avvisi costituiscono atti presupposti.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., la causa puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.