CTR Lombardia – Sentenza n. 5336 del 15 dicembre 2017

SENTENZA

– sull’appello n. 688412016
depositato il 23/11/2016

– avverso la pronuncia sentenza n. 2690/2016 Sez:47 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

contro:
proposto dall’appellante:
AG.ENTRATE – RISCOSSIONE – ROMA VIA G. GREZAR 14 00100 ROMA RM
difeso da:
ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO VIA FONTANA 5 20122 MILANO MI

Atti impugnati:
AVVISO DI INTIMAZIONE n° (omissis)
AVVISO DI INTIMAZIONE n° (omissis)
AVVISO DI INTIMAZIONE n° (omissis)
AVVISO DI INTIMAZIONE n° (omissis)

Con sentenza 2690/2016, depositata il 22.3.2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, accoglieva il ricorso del contribuente con condanna alle spese di Equitalia e compensazione delle spese, con riferimento all’Agenzia delle Entrate. Trattasi di intimazione di pagamento IRPEF altro 1996.

Avverso tale sentenza interpone appello l’Ente di riscossione che chiede venga confermato l’operato dell’Ufficio, nel merito della questione, con ogni conseguenza, anche con riferimento alle spese di giustizia. L’Agenzia delle Entrate, con suo intervento, chiede, sostanzialmente, di essere estromessa dal giudizio non essendo le doglianze svolte afferenti l’operato dell’Ente impositore, con vittoria di spese. Le parti ribadiscono le proprie posizioni con proprie memorie e controdeduzioni. La causa viene quindi trattenuta per la decisione in camera di consiglio.

Escluso il difetto di motivazione della pretesa tributaria, come sancito in primo grado, con argomentazioni che si ritengono pienamente condivisibili, tutto ruota intorno alla correttezza o meno della notifica dell’atto di ingiunzione a mani del portiere, senza successiva spedizione dell’avviso confermativo, e conseguente decadenza dell’Ufficio, in proposito.

Orbene, ferma restando la permanenza in giudizio, sia dell’Ente di riscossione, che dell’Agenzia delle Entrate, quale Ente impositore, riguardando i rilievi svolti dal contribuente, ambedue le posizioni, e prescindendo anche dal contrapposto orientamento, di cui in atti, circa la necessità o meno della spedizione dell’avviso di conferma una volta notificato l’accertamento a mani del portiere, incombenza, nella specie non effettuata, si osserva che appare corretto, secondo le regole generali che, allorché il contribuente affermi di non aver mai ricevuto alcuna notifica precedente all’atto di ingiunzione del 4 luglio 2014, in ordine all’imposta di cui sopra, che l’Ufficio, viceversa, afferma aver effettuato in data 29 e 30 marzo del 2004, è compito di quest’ultimo provare di aver regolarmente proceduto in tal senso, e non può trincerarsi dietro l’eliminazione della documentazione relativa, essendo trascorsi i 5 armi dell’inerente obbligo di conservazione. Ciò non può essere opposto al contraddittore che proprio su questo punto svolga la sua difesa.

L’eliminazione della documentazione trascorsi i 5 anni, è norma ordinatoria, non può riguardare le questioni di contenzioso ancora in atto, ed è, in ogni caso, a rischio e pericolo del soggetto che se ne avvale.

La sentenza di primo grado, per tutte le considerazioni sopra svolte, va pertanto confermata. Tale definizione rende superfluo prendere in esame l’aspetto pur trattato in modo contrapposto tra le parti, relativo alla consumata o meno, prescrizione decennale.

La particolare difficoltà della materia, caratterizzata da molteplici aspetti di fatto e valutativi, fa ritenere equo compensare le spese processuali.

PQM

La Commissione conferma la sentenza di primo grado e compensa le spese.