Corte di Cassazione – Ordinanza n. 7079 del 21 marzo 2018

ORDINANZA

sul ricorso 2905/2016 proposto da:
(OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4424/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

RILEVATO

che, con sentenza del 16 luglio 2015, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato il 26 aprile 2007 a (OMISSIS) e, per l’effetto, condannava l’ (OMISSIS) – a riassumerlo nel termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; confermava nel resto l’impugnata sentenza (che aveva: dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l’ (OMISSIS) dal 15.12.2003 all’8.5.2017 con diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata ai minimi previsti dal CCNL commercio per il I livello; condannato l’istituto (OMISSIS) al pagamento in favore del (OMISSIS) della complessiva somma di Euro 19.391,14 per differenze retributive e TFR maturati nel detto periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; respinto ogni altra domanda del ricorrente e le riconvenzionali delle resistenti (OMISSIS) e di (OMISSIS) Servizi s.r.l.);
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS) affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’ (OMISSIS);
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis cod. proc. civ. in cui si dissente dalla proposta del relatore e solleva questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 24 Cost. del combinato disposto dell’articolo 147 cod. proc. civ. nonchè del Decreto Legge 24 giugno 2012, n. 90, articolo 45 bis, conv. con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto l’articolo 16 septies, ed avanza richiesta di rinvio pregiudiziale alla CG UE cui sottoporre la seguente questione interpretativa “se sia conforme con il diritto dell’UE una disciplina come quella italiana (combinato disposto del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 septies, ed articolo 147 c.p.c.) secondo cui la notifica di un atto giudiziario di parte (ricorso per cassazione) effettuata dall’Avvocato mediante il servizio PEC dopo le ore 21,00 dell’ultimo giorno disponibile, venga per presunzione legale assoluta, considerata effettuata alle ore 7,00 del giorno seguente (e quindi irrimediabilmente tardiva), in un contesto tecnico – normativo di diritto interno (Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; Decreto Ministeriale 2 novembre 2005) che non consenta di identificare con certezza l’identità del mittente (in violazione con: Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014…..del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015 e della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell’8 settembre 2015 che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5 e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento UE n. 910/2014…in materia di identificazione elettroniche nel mercato interno”;
che la società ha depositato, anch’essa, memoria ex articolo 380 bis c.p.c., adesiva alla proposta del relatore;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

CONSIDERATO

che il controricorrente istituto ha eccepito la decadenza dall’impugnazione della sentenza della Corte di appello con conseguente passaggio in giudicato della stessa per avere il (OMISSIS) notificato il ricorso per cassazione a mezzo PEC tardivamente, in violazione del combinato disposto dell’articolo 147 c.p.c. (secondo cui le notifiche devono essere effettuate dalle 7,00 alle 21,00) e del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 septies, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, (introdotto con Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) il quale, dopo aver stabilito l’applicabilità dell’articolo 147 cit., anche alla notificazioni con modalità telematiche, dispone, altresì, che quando la notifica sia “eseguita dopo le ore 21, la notificazione di considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”; ed infatti, nel caso in esame, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 16 luglio 2015 il termine di sei mesi previsto dall’articolo 327 c.p.c. (il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 17 dicembre 2009) scadeva il 18 gennaio 2016 (il 16 ed il 17 cadevano di sabato e di domenica) sicché la notifica a mezzo PEC eseguita dopo le ore 21,00 del 18 gennaio 2016 – in particolare alle ore 22,29 – e perfezionatasi alle ore del giorno 19 gennaio 2016 era tardiva;
che l’eccezione è fondata alla luce del principio – affermato in una fattispecie del tutto assimilabile alla presente – secondo cui “Ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 septies, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione” (Cass. 29 dicembre 2017, nn. 31209, 31208, 31207, alle cui motivazioni si rimanda); ed infatti, nel caso in esame la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica del ricorso reca un orario successivo alle ore 21.00 (come detto le ore 22,29) del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione;
che infondata è l’eccezione di legittimità costituzionale in quanto, la soluzione legislativa volta a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica, non è tale da sconfinare in una violazione del diritto di difesa del notificante, che rimane nella medesima condizione di chi notifica con metodo tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Nè la soluzione viola il principio di uguaglianza per il tramite di una pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al legislatore (Cass. 29 dicembre 2017, nn. 31209, 31208, 31207);
che non ricorrono i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE perchè la questione così come posta non è influente nella decisione della presente controversia in cui non è revocato in dubbio la identità del mittente; peraltro, va precisato che la notifica si considera effettuata non in base ad una presunzione assoluta ma solo quando il sistema abbia generato la cd. “ricevuta di accettazione”;
che, peraltro, il C.A.D. risulta essere stato modificato con il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, (in vigore dal 14 settembre 2016) onde allinearlo al Regolamento UE n. 910 del 2014 e IDAS – electronic IDentification Authentication and Signature;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.