Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6222 del 24 febbraio 2022

RILEVATO CHE

1. con sentenza 24 settembre 2020, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio per nullita’ della notificazione del ricorso introduttivo: in riforma della sentenza di primo grado, che aveva invece accolto la domanda di (OMISSIS), di condanna di (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) (OMISSIS)Matteo (OMISSIS) al pagamento delle differenze retributive maturate in suo favore nel rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze della societa’ dal 27 giugno 2014 al 30 settembre 2015;

2. essa rendeva la pronuncia suindicata ritenendo nulla la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (autorizzata con ordinanza del 9 novembre 2017 dal Tribunale in rinnovazione dopo la prima, malamente eseguita in data 8 giugno 2016, a mezzo del servizio postale, avendo l’ufficiale postale limitato la propria attivita’ all’immissione del piego nella cassetta senza compierne altra, se non quella di dare atto dell’immissione nell’avviso di ricevimento) nuovamente a mezzo del servizio postale il 5 gennaio 2018 presso il domicilio dell’amministratrice della societa’ convenuta (madre del ricorrente), coincidente con quello del medesimo (in (OMISSIS)), in violazione dell’articolo 145 c.p.c. (come riformato dalla L. n. 263 del 2005, articolo 2), che ne prescrive la notificazione, in via alternativa a quella presso la sede legale della societa’, direttamente al suo legale rappresentante, purche’ ne siano indicati nell’atto qualita’, residenza, domicilio o dimora: dati, nel caso di specie, omessi;

3. con atto notificato il 12 dicembre 2020 il lavoratore ricorreva con quattro motivi, cui la societa’ resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. il ricorrente deduce violazione dell’articolo 145 c.p.c., comma 3, per omessa valutazione della ritualita’ e correttezza della rinnovazione della notificazione, presso la residenza di uno degli amministratori, essendone stati espressamente indicati generalita’ e residenza nella relata (primo motivo);

2. esso e’ fondato;

3. in tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell’atto da notificare sia indicata la qualita’ della persona fisica che rappresenta l’ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l’ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della societa’ non avente personalita’ giuridica o dell’associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell’articolo 145 c.p.c.; non riguarda invece l’ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli articoli 140 o 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l’ultimo comma del citato articolo 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l’ente sia indicata nell’atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l’atto sia stato restituito al notificante, questi puo’ riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalita’ e la residenza (Cass. 15 settembre 2014, n. 19387; Cass. 7 settembre 2021, n. 24061);

3.1. le risultanze processuali attestano che, dopo una prima notificazione del ricorso introduttivo, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1, presso la sede legale della (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) e (OMISSIS) (in (OMISSIS)) a mezzo del servizio postale in data 8 giugno 2016, malamente eseguita (essendosi l’ufficiale postale limitato ad immettere il piego nella cassetta senza compiere attivita’ ulteriore rispetto a quella di dare atto dell’immissione nell’avviso di ricevimento), con ordinanza del 9 novembre 2017, il Tribunale ne aveva autorizzato la rinnovazione, nuovamente affidata (ma questa volta a norma dell’articolo 145 c.p.c., comma 3) al servizio postale il 2 gennaio 2018 con indicazione nella relata della destinataria (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) e (OMISSIS), in P(ersona).D(el).L(egale).R(appresentante). P(ro).T(empore). M. Romina(OMISSIS)e (OMISSIS) residente in (OMISSIS)” e parimenti nell’avviso di ricevimento, regolarmente sottoscritto da (OMISSIS) il 5 gennaio 2018;

3.2. la rinnovazione della notificazione, con l’indicazione delle generalita’ e della residenza del legale rappresentante nella compilazione della relata e dell’avviso di ricevimento dell’atto a suo oggetto, e quindi al momento del nuovo affidamento all’ufficiale postale, soddisfa i requisiti prescritti dall’articolo 145 c.p.c., comma 3 e il suo ricevimento dalla legale rappresentante (OMISSIS) (in una con (OMISSIS), in quanto socie entrambe illimitatamente responsabili di (OMISSIS) s.n.c.) ne assicura la regolare esecuzione;

3.3. il motivo scrutinato deve per tali ragioni essere accolto, con evidente assorbimento degli altri, relativi a: violazione dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, per la sanatoria dell’eventuale nullita’ della notificazione, avendo essa raggiunto il suo scopo (secondo); omesso esame di un fatto storico, quale l’affermazione di (OMISSIS) di aver ricevuto il ricorso, seppure irritualmente da (OMISSIS), costituendosi in giudizio e cosi’ sanandone ogni vizio di nullita’ della notificazione (terzo); motivazione manifestamente contraddittoria e incomprensibile, in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado a causa di nullita’ della notificazione del ricorso introduttivo, nonostante la formale costituzione della societa’ convenuta, difesasi pure nel merito (quarto motivo);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.