Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8897 del 18 marzo 2022

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento delle somme portate da sei cartelle di pagamento emesse nei confronti di (OMISSIS), con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’eccezione della societa’ contribuente di inammissibilita’ dell’appello, spedito dall’Agenzia delle entrate – Riscossione in data 27/02/2017 e, quindi, proposto tardivamente rispetto alla data di notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 24/10/2016.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate – Riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato.

Il mezzo di cassazione, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16 bis, articolo 38, comma 3, e articolo 51, nonche’ del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, e del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2016, articolo 1, e’ manifestamente fondato e va accolto alla stregua del principio secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, e’ inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16 bis, comma 3, che richiama il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2015, articolo 16” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016, Rv. 640801; conformi Cass. n. 18321 del 2017; Cass. n. 9430 del 2018, in motivazione; Cass. n. 17941 del 2016 nonche’ Cass., Sez. U, n. 33658 del 2018, in motivazione). Successivamente, con Decreto Ministeriale 14 dicembre 2016, il processo tributario telematico e’ entrato in vigore nelle altre regioni secondo varie cadenze; per quanto concerne la Regione Calabria, a decorrere dal 15 giugno 2017.

Nella specie, alla stregua del principio tempus regit actum, le modalita’ telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15 giugno 2017, anche se il processo e’ iniziato prima di tale data; pertanto, alla stregua degli arresti giurisprudenziali citati, la notifica della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 24/10/2016 deve ritenersi inesistente e come tale inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto applicarsi il termine breve di impugnazione nonostante l’inesistenza della notifica della sentenza di primo grado, va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame, anche della regolarita’ della notifica dell’appello nel termine lungo, e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.