Corte di Cassazione – Sentenza n. 7149 del 1 marzo 2022

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell’interesse di (OMISSIS), tendente a ottenere la “declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato gia’ detenuto e del contestuale ordine di esecuzione emesso dal P.M. di Potenza in data 17.5.2021”.

Per quanto qui rileva, il suddetto giudice riteneva che l’eccezione difensiva – secondo cui non si era validamente formato il giudicato sulla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 5867/2017, ricompresa nel citato provvedimento di pene concorrenti, per nullita’ della notificazione dell’estratto contumaciale della citata pronuncia, eseguita, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, al difensore d’ufficio senza che fosse stato effettuato un tentativo di notifica all’imputato contumace – non poteva essere accolta in applicazione del principio di diritto fissato con la pronuncia n. 48028 del 22/10/2019 della Corte di cassazione per cui “le notificazioni successive a quella effettuata con consegna al difensore per impossibilita’ di notificazione al domicilio eletto o dichiarato non devono essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione in detti luoghi, ma possono essere eseguite direttamente nelle forme previste dall’articolo 161 c.p.p., comma 4”.

Aggiungeva che, dalla motivazione della citata pronuncia di legittimita’, emergeva “come il vizio di notifica possa essere dichiarato soltanto ove risulti impossibile stabilire se l’originaria impossibilita’ di eseguire la notifica presso il domicilio eletto sussisteva o meno e potesse, quindi, procedersi nelle forme di cui all’articolo 161 c.p.p., comma 4, anche per la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza”; che, nel caso di specie, siffatto presupposto non era “stato ne’ dedotto ne’ documentato”, per cui l’eccezione andava rigettata “sulla base del principio suesposto e considerato, altresi’, che “l’impossibilita’ della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore, secondo la procedura prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, e’ integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilita’ dell’imputato doverosa, invece, qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157 c.p.p. “(Cass. Sez. Un. 58120 del 22/06/2017)”.

2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa dello (OMISSIS) ha dedotto “violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione agli articoli 161 e segg. c.p.p.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale; violazione di norma processuale in relazione all’articolo 161 c.p.p. e segg. e articoli 178 e 179 c.p.p. e conseguente violazione del diritto di difesa”.

Premesso che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato dinnanzi alla Corte di appello di Bologna era stata regolarmente eseguita presso il difensore, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, per l’impossibilita’ di effettuazione nel domicilio dichiarato, come da attestazione dell’ufficiale notificatore, il quale aveva apposto una crocetta sulla frase reimpostata “irreperibilita’ del destinatario”, senza alcuna altra precisazione di inidoneita’ di detto o di definitiva impossibilita’ di eseguire la notificazione in quel luogo, la difesa ha sostenuto che detta attestazione non avrebbe potuto che intendersi come temporanea assenza dell’imputato, di tal che non avrebbe potuto escludersi che l’esecuzione delle successive notifiche presso il domicilio dichiarato potesse ritornare a essere praticabile.

Conseguentemente, sempre secondo la difesa, essendo la causa di irreperibilita’ non definitiva, le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell’atto al difensore avrebbero dovuto necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel domicilio dichiarato e non direttamente nelle forme di cui all’articolo 161, comma 4, del codice di rito.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa dello (OMISSIS) ha dedotto “violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione agli articoli 161 e segg. c.p.p.; mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione in riferimento alle doglianze difensive in merito alla nullita’ della notificazione dell’estratto contumaciale”.

Secondo la difesa, la motivazione dell’ordinanza impugnata non avrebbe dato esaustiva e convincente risposta alle censure difensive; il ricorrente aveva, infatti, dedotto e documentato l’esito negativo del tentativo di notifica del decreto di citazione in appello, avendo rappresentato che l’Ufficiale notificatore aveva apposto la crocetta sulla frase preimpostata irreperibilita’ del destinatario, con la conseguenza che il Giudice dell’esecuzione sarebbe stato in possesso di tutti gli elementi idonei a stabilire l’esito della prima notifica e la sussistenza o meno del presupposto dell’originaria impossibilita’; anzi, dagli elementi a sua disposizione, facendo corretta applicazione del principio fissato dalle Sezioni Unite richiamate nell’ordinanza, avrebbe dovuto trarre la conclusione che non sussistesse il presupposto della definitiva impossibilita’ dell’originaria notificazione; solo in ipotesi di accertata e definitiva inidoneita’ del domicilio dichiarato o di definitiva impossibilita’ di eseguire la notificazione, si sarebbe potuto legittimamente evitare di reiterare la notifica in detto domicilio.

In ogni caso, sempre secondo la difesa, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica perche’ sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica o, comunque, logicamente incompatibile con atti dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa; il Giudice dell’esecuzione avrebbe, infatti, confuso i presupposti per la notifica al difensore ex articolo 161 c.p.p., comma 4, con quelli che, invece, sono necessari per rendere valide anche le successive notificazioni con le medesime modalita’ senza reiterare un tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa MARINELLI Felicetta, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato e, pertanto, va rigettato.

E in vero, l’ordinanza impugnata, con la motivazione in precedenza riportata (e alla quale ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni) ha correttamente applicato, nel caso di specie, il principio di diritto secondo cui “le notificazioni successive a quella effettuata con consegna al difensore per impossibilita’ di notificazione al domicilio eletto o dichiarato non devono essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione in detti luoghi, ma possono essere eseguite direttamente nelle forme previste dall’articolo 161 c.p.p., comma 4” (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 48028 del 22/10/2019, Rv. 277996, citata nel provvedimento impugnato).

Tale principio e’ stato di recente ribadito con la pronuncia n. 3930 del 12/01/2021 (Rv. 280383), che ha affermato che “l’esito negativo di una notifica all’imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione definitiva che renda impossibile l’esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell’imputato o l’inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio”; e cio’, “per evidenti ragioni riconducibili alla unitarieta’ del procedimento penale, nonche’ a esigenze di economia e di speditezza processuale”.

In altri termini, l’impossibilita’ della notificazione al domicilio dichiarato o eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore, secondo la procedura prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, puo’ essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’Ufficiale notificatore che attesti di non avere reperito l’imputato nel domicilio dichiarato o il domiciliatario nel domicilio eletto, senza che sia necessario procedere a una verifica di vera e propria irreperibilita’, cosi’ da qualificare come definitiva l’impossibilita’ di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato.

In tale caso – come e’ stato osservato dalla pronuncia di legittimita’, citata nel provvedimento impugnato – pero’, essendo la causa di irreperibilita’ non definitiva, le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell’atto a mani del difensore devono necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel domicilio dichiarato o eletto e non possono, quindi, essere eseguite direttamente nelle forme di cui all’articolo 161 c.p.p., comma 4.

L’impossibilita’ di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato o eletto non comporta che anche le successive notifiche debbano automaticamente avvenire mediante consegna al difensore (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 6, n. 34341 del 15/04/2010, Rv. 248238; Cass. Sez. 5, n. 13230 del 08/10/1999, Rv. 214975; Cass. Sez. 5, n. 16583 del 19/03/2002, Rv. 221355).

Diversamente, deve ritenersi allorche’ – come gia’ evidenziato – la notifica all’imputato nel domicilio da questi dichiarato o eletto abbia avuto esito negativo per una ragione definitiva.

2. Ebbene, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto la regolarita’ della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 5867 del 2017, effettuata ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4 (e, quindi, validamente formato il giudicato su detto titolo) sul presupposto che la notifica all’imputato del decreto di citazione in appello nel domicilio dichiarato avesse avuto esito negativo per una ragione definitiva.

Dall’esame degli atti, cui la Corte puo’ accedere per risolvere la prospettata questione processuale, risulta, infatti, che l’Ufficiale notificatore, nel procedere a eseguire la notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio dinnanzi alla Corte di appello di Bologna nel domicilio da questi dichiarato, aveva apposto una crocetta sulla frase preimpostata “irreperibilita’ del destinatario” e non anche sull’altra, pur presente sul modulo, “temporanea assenza del destinatario”, con la conseguenza che l’assunto difensivo – secondo cui si sarebbe trattato di irreperibilita’ non definitiva – e’, all’evidenza destituito di fondamento.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.