Corte di Cassazione – Ordinanza n. 597 del 11 gennaio 2022

RILEVATO CHE:

La societa’ (OMISSIS) SPA, gestore del servizio idrico integrato dei comuni compresi nell'(OMISSIS), con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, (OMISSIS), quale titolare della ditta (OMISSIS), per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 22.816,23 o di quella diversa accertata giudizialmente, oltre agli interessi Decreto Legislativo n. 231 del 2002, ex articolo 5, relativa ad una lunga serie di fatture rimaste inevase riguardanti la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Costituitasi in giudizio, (OMISSIS), ai fini che qui interessano, sollevava il difetto di competenza del Tribunale di Pisa, ex articolo 38 c.p.c., in quanto l’obbligazione sarebbe sorta all’interno della circoscrizione del Tribunale di Firenze e in quanto il Tribunale di Firenze costituirebbe il foro del consumatore.

Il Tribunale di Pisa, accogliendo l’eccezione, con ordinanza del 16 ottobre 2020, resa pubblica in pari data, si dichiarava incompetente, dichiarava competente il Tribunale di Firenze, quale foro del consumatore, rilevando che: i) ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 66 bis, nelle controversie in cui una delle parti e’ un consumatore, la competenza inderogabile e’ quella del luogo di residenza o di domicilio del consumatore; ii) le norme sui rapporti di consumo si applicano, Decreto Legislativo n. 206 del 2005, ex articolo 46, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista ed un consumatore, compresi quelli di fornitura di acqua, gas, elettricita’, anche da parte di fornitori pubblici, nella misura in cui detti prodotti sono forniti su base contrattuale; iii) il rapporto in esame dovesse essere ricondotto a tale categoria.

La societa’ (OMISSIS) SPA ricorre ex articolo 42 c.p.c., avverso la suddetta ordinanza, formulando un unico motivo.

Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto, Dott. Giacalone Giovanni, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Pisa.

CONSIDERATO CHE:

1. La societa’ (OMISSIS) SPA deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 46 e 66 bis. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 20 e 38 c.p.c. in relazione all’articolo 1182 c.c., comma 3, e articolo 46 c.c.”.

Secondo la societa’ ricorrente, essendo stato il contratto di fornitura stipulato da (OMISSIS) in qualita’ di rappresentante legale della ditta (OMISSIS), svolgente attivita’ di ristorazione nei locali presso cui erano stati erogati i servizi oggetto del contratto, essendo la fornitura concessa non per uso abitativo, bensi’ commerciale, come da richiesta della somministrata che, all’atto di stipulazione del contratto aveva definito l’attivita’ come idroesigente, la somministrata non avrebbe potuto giovarsi del foro del consumatore.

A supporto della sua tesi, richiama la giurisprudenza di questa Corte – Cass. 15/05/2020, n. 9000; Cass. 26/07/2016, n. 15391 – secondo cui se il contraente sottoscrive un contratto nell’interesse o a nome della propria ditta individuale ed essa impresa svolge un’attivita’ che non e’ incompatibile con l’oggetto del contratto, detto contratto deve ritenersi concluso per fini professionali, con la conseguenza che nelle relative controversie non trova applicazione il foro del consumatore.

La competenza del Tribunale di Pisa, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, deriverebbe altresi’ dall’applicazione dell’articolo 1182 c.c., in quanto luogo di esecuzione delle obbligazioni liquide o liquidabili con una semplice operazione aritmetica – la somma delle fatture inevase, nel caso di specie – in considerazione del fatto che tutti gli atti contrattuali indicavano come sede amministrativa della somministrante via (OMISSIS) e che tutte le fatture azionate indicavano il suddetto indirizzo come quello cui inviare corrispondenza o reclami. Pertanto, la sede di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 46 c.p.c., avrebbe dovuto essere riconosciuta come una propria sede e quindi come luogo presso cui adempiere la prestazione, in quanto luogo in cui avevano svolgimento le attivita’ amministrative e di direzione, deputato all’accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici e cio’ indipendentemente dall’eventualita’ di poter adempiere all’obbligazione assunta con il contratto di somministrazione mediante bonifico bancario o pagamento di bollettino postale, trattandosi di modalita’ di pagamento che non determina lo spostamento del luogo di adempimento.

2. Va premesso che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformita’ del difensore della L. n. 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1 bis e ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilita’ ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformita’ della copia all’originale notificatogli Decreto Legislativo n. 82 del 2005, ex articolo 23, comma 2.

Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (cosi’ come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformita’ all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilita’ sara’ onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformita’ all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez. Un., 24/09/2018,n. 22438).

3. L’odierno ricorso e’ stato notificato in via telematica, ma e’ privo dell’attestazione di conformita’, ne’ l’asseverazione risulta depositata all’adunanza in camera di consiglio. Essendo la destinataria della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimasta solo intimata, il ricorso e’ improcedibile.

4. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, in considerazione del mancato svolgimento di attivita’ defensionale da parte dell’intimata.

5. Si da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.