Corte di Cassazione – Sentenza n. 18112 del 6 giugno 2022

CONSIDERATO CHE

l’avvocato (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 9064 del 2019 del Tribunale di Roma, esponendo che: si era opposto al precetto e all’esecuzione per espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla (OMISSIS), succeduta alla (OMISSIS) societa’ consortile per azioni, indicando di aver appreso dell’esistenza del pignoramento dalla notifica telematica dell’avviso di udienza di autorizzazione alla vendita, e deducendo, al contempo, la mancanza di una valida notificazione sia dell’iniziale intimazione che del menzionato pignoramento;

il Tribunale, qualificata la domanda ex articolo 617, c.p.c., la respingeva osservando, in particolare, che, con l’opposizione stessa, era intervenuta sanatoria dell’assunta nullita’ della notifica quale effettuata presso indirizzo diverso dalla residenza;

resiste con controricorso la (OMISSIS), s.p.a.;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

RITENUTO CHE

con il primo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale obliterando che la decorrenza del termine per proporre l’opposizione ex articolo 617 c.p.c., comma 2, era quello della conoscenza legale dell’atto impugnato ovvero di quello che necessariamente lo presupponeva, e dunque, nel caso, dalla notifica dell’avviso di udienza per l’autorizzazione alla vendita, con conseguente tempestivita’ dell’opposizione svolta;

con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso consistente nell’allegazione e correlativa prodotta documentazione attestante la diversa residenza anagrafica, corrispondente a quella effettiva, in altro luogo, al momento delle pretese notificazioni del precetto e del pignoramento, come confermato anche dall’inagibilita’, risultata anche dalla perizia di stima dell’ausiliario giudiziale, dell’immobile presso cui erano state tentate le notificazioni in parola, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., con avvisi apparentemente perfezionatisi per compiuta giacenza;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, articolo 480 c.p.c., comma 1, articolo 482 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che l’ipotizzata nullita’ era stata sanata per raggiungimento dello scopo attraverso l’opposizione, atteso che quest’ultima era invece stata svolta, avverso innanzi tutto il precetto, dopo il pignoramento, e dunque dopo che era stata cosi’ preclusa la possibilita’ di evitarlo adempiendo;

RILEVATO CHE

il terzo motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche, e’ fondato e assorbente;

il Tribunale afferma che l’eventuale nullita’ della notificazione del precetto, cosi’ come del pignoramento, sarebbe stata sanata dallo svolgimento dell’opposizione sanante in quanto dimostrativa della conoscenza legale degli atti e fatti procedimentali;

questa Corte ha precisato, al contrario, che, a differenza del vizio di notificazione del pignoramento (Cass., 12/06/2020, n. 11290) la nullita’ della notifica del precetto puo’ essere sanata, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando e’ provato che tale conoscenza si e’ avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto e’ quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass., 15/09/2020, n. 19120);

dunque non poteva prescindersi dall’omesso vaglio della dedotta nullita’ di notificazione del precetto, prospettata idoneamente, anche in questa sede, rammentando che la notifica, anche ex articolo 140 c.p.c., avvenuta, con comunicazione apparentemente perfezionata per c.d. “compiuta giacenza”, non e’ valida qualora emerga che la residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente (Cass., 13/02/2019, n. 4274);

il Pubblico Ministero argomenta, diversamente, nel senso che l’opposizione sarebbe stata tardiva decorrendo il relativo termine dalla notificazione del pignoramento;

in senso contrario puo’ osservarsi che, come gia’ anticipato, e come confermato dalla stessa parte controricorrente, la notifica del pignoramento era parimenti stata eseguita presso lo stesso indirizzo, come dedotto con l’opposizione ed evidenziato, nel rispetto del requisito dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, nell’odierno ricorso;

spese al giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.