Nullo l’atto notificato al vecchio indirizzo oltre i 30 gg dalla variazione anagrafica

La variazione anagrafica coincide con la dichiarazione all’Anagrafe. Non occorre, pertanto, alcuna comunicazione del contribuente all’Ente impositore.
Per cui le notifiche possono avvenire nel vecchio indirizzo ma solo entro il termine dilatorio di trenta giorni, decorsi i quali il contribuente non ha più alcun obbligo di verificare se al vecchio indirizzo vi siano avvisi di giacenza o di deposito di atti.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 41137 del 22 dicembre 2021.

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