Per cui le notifiche possono avvenire nel vecchio indirizzo ma solo entro il termine dilatorio di trenta giorni, decorsi i quali il contribuente non ha più alcun obbligo di verificare se al vecchio indirizzo vi siano avvisi di giacenza o di deposito di atti.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 41137 del 22 dicembre 2021.