Corte di Cassazione – Ordinanza n. 10700 del 4 aprile 2022

RILEVATO CHE 

(OMISSIS) ha impugnato la sentenza emessa nel 2019 dal Tribunale di Monza, dichiarativa del suo fallimento, su ricorso di un creditore, deducendo: la nullita’ della notificazione del ricorso e del decreto del Tribunale, in quanto eseguita a norma della L. Fall., articolo 15, comma 3, a mezzo pec, poi presso la sede dell’impresa ed infine attraverso il deposito presso la casa comunale, mentre invece era stata prescritta la notifica alla persona fisica a mezzo della polizia giudiziaria, se non fosse stata effettuata con pec; l’errato accertamento dei requisiti dimensionali legittimanti il fallimento, L.Fall., ex articolo 1, avendo il reclamante cessato ogni attivita’ nel 2016; la mancanza d’interesse in capo ai creditori (banche e Agenzia delle Entrate) quali ipotecari di primo e secondo grado.

Con sentenza del 25.2.2020, la Corte d’appello ha rigettato il reclamo del fallito, osservando che: la procedura notificatoria del ricorso e del decreto del Tribunale era stata rispettata in quanto le prescrizioni relative alla notifica a mezzo polizia giudiziaria riguardavano il solo Pubblico Ministero e non anche il creditore istante, mentre l’indirizzo pec era risultato inattivo e l’imprenditore irreperibile presso la sede legale; sussistevano i presupposti del fallimento, emergendo dagli atti il superamento delle soglie dell’attivo e dei ricavi nel medesimo anno, e dallo stato passivo debiti fiscali di circa Euro 1 milione e mezzo; non era contestato il credito del ricorrente.

(OMISSIS) ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Fallimento resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, comma 3, per aver la Corte d’appello ritenuto applicabile la suddetta norma all’impresa debitrice ormai cessata e cancellata dal registro delle imprese, senza considerare che a seguito della stessa cancellazione non sussisteva alcun obbligo di mantenere attivo l’indirizzo pec, mentre la validita’ della notifica presso la casa comunale era subordinata all’attualita’ dell’iscrizione presso il registro delle imprese.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, commi 3, e 10, dell’articolo 137 e ss. c.p.c., del Decreto Legge n. 179 del 2012, 5, comma 2, avendo la Corte d’appello applicato, ai fini della notifica del ricorso, la L. Fall., articolo 15, in luogo della normativa codicistica anche riguardo ad un debitore il quale non si sia reso irreperibile con negligenza o violazione di legge.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, avendo la Corte territoriale ritenuto applicabile la L. Fall., articolo 15, comma 3, pur nell’ipotesi di estinzione dell’impresa del debitore durante l’anno in cui e’ possibile la dichiarazione di fallimento, risultando tale procedura derogatoria in contrasto con il diritto di difesa.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., poiche’ la procedura notificatoria in questione lede il diritto di difesa, non potendosi presumere una rinuncia tacita al relativo diritto. Il ricorso e’ inammissibile.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi, sono inammissibili alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede (Cass.,n. 3443/20; n. 17946/17; n. 25701/17; n. 23728/17).

Al riguardo, come rammentato da questa stessa Corte (cfr. Cass. 12 gennaio 2017, n. 602, in motivazione), l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova la sua ragion d’essere nella specialita’ e nella complessita’ degli interessi che esso e’ volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversita’ rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore, da declinare nella prospettiva della conoscibilita’, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, e’, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore e’ obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione e’ proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicita’ legale, cosi’ da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima. In tal senso, e’ stato precisato che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso, il quale fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi in questione, il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio secondo cui il Tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in Camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, e’ esonerato dal compimento di ulteriori formalita’ allorche’ la situazione di irreperibilita’ di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cass., n. 5311/20).

E’ stato altresi’ affermato che in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, e’ manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., della L. Fall., articolo 15, comma 3 (come sostituito dal Decreto Legge n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all’articolo 145 c.p.c.. Invero, come gia’ affermato da Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146, la diversita’ delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’articolo 145 c.p.c., esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalita’ di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerita’ e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa (Cass., n. 26333/16).

Nel caso concreto, per gli argomenti esposti, ai fini della legittimita’ della compiuta notificazione del ricorso per fallimento e del decreto del Tribunale, e’ dunque irrilevante che l’impresa insolvente fosse inattiva dal 2016, non escludendo cio’ l’applicabilita’ della L. Fall., articolo 15, comma 3.

Il quarto motivo e’ parimenti inammissibile poiche’ non coglie la ratio decidendi. Invero, il ricorrente si duole che la procedura di notificazione adottata abbia violato il diritto di difesa ed i principi di cui all’articolo 111 Cost., e all’articolo 6 Cedu, sulla base dell’assunto per cui il destinatario del ricorso per fallimento non abbia avuto la possibilita’ di conoscere l’atto da notificare. Come detto, invece, la complessa procedura notificatoria di cui alla L. Fall., citato articolo 15, costituisce norma conforme ai principi costituzionali, che bilancia il diritto di difesa con l’interesse pubblicistico inerente alla certezza e speditezza del procedimento prefallimentare.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 7100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.