Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8825 del 18 marzo 2022

RILEVATO CHE

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 12 novembre 2014, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., ha annullato l’avviso di accertamento notificatole per omesso versamento dell’I.v.a. relativa all’anno 2005 e la relativa cartella di pagamento;

– il giudice di appello ha accolto il gravarne della societa’ in ragione della nullita’ della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita per mezzo del servizio postale e ritenuta perfezionata a seguito di compiuta giacenza dell’atto, evidenziando che per la notifica degli atti alle persone giuridiche, in assenza di persone abilitate alla ricezione dell’atto presso la sede dell’ente, non poteva effettuarsi il deposito dell’atto presso l’ufficio postale, dovendosi procedere alla notifica nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente medesimo;

– il ricorso e’ affidato ad un unico motivo;

– resistono, con separati controricorsi, sia la (OMISSIS) s.p.a., sia la (OMISSIS) s.p.a.; la (OMISSIS) deposita memoria.

CONSIDERATO CHE

– con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, articoli 8 e 14, e articolo 149 c.p.c., per aver la sentenza impugnata escluso che, in caso di notifica ad una persona giuridica, il relativo procedimento potesse perfezionarsi, in assenza di persone abilitate a ricevere l’atto, con il deposito dello stesso presso l’ufficio postale, accompagnato dall’invio dell’avviso delle operazioni eseguite;

– il motivo e’ infondato benche’ specificamente articolato;

– va rammentato che, come recentemente osservato dalla pronuncia autorevole di questa Corte n. 11012 resa, a Sezioni Unite, in data 15 aprile 2021, la notifica dell’avviso di accertamento puo’ essere eseguita “direttamente” dagli uffici finanziari, avvalendosi del servizio postale, essendo tale facolta’ prevista dalla L. n. 890 del 1982, articolo 14, ovvero, secondo la regola generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, per mezzo dell’ufficiale giudiziario, secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e ss. c.p.c., cosi’ come integrate e modificati dal predetto articolo 60;

– nel primo caso, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, che, invece, trovano applicazione qualora la notifica sia eseguita, per mezzo del servizio postale, dall’ufficiale giudiziario ex articolo 149 c.p.c.;

– cio’ posto, laddove, come nel caso in esame, venga in rilievo l’applicazione di tali ultime regole, si evidenzia che la notifica ad una persona giuridica puo’ validamente essere eseguita presso la sede dell’ente a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo;

– infatti, laddove l’articolo 145 c.p.c., comma 3, consente la notifica alla societa’ con le modalita’ previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 2, che costituiscono modalita’ sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex articolo 140 c.p.c. (cfr. Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 6654; in tal senso, anche Cass., Sez. Un., n. 11012 del 2021);

– tuttavia, tale forma notificatoria – operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della societa’ o presso il legale rappresentante, ai sensi degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c. – non puo’ attuarsi nei confronti dell’ente in quanto tale;

– per l’esattezza, e’ solo il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche che consente l’utilizzazione delle forme previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., ma in questi casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non gia’ all’ente in forma impersonale (cfr. Cass., ord., 30 gennaio 2017, n. 2232; Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762);

– le considerazioni esposte a sostegno della riferita tesi interpretativa, valutate anche alla luce delle richiamate recenti pronunce di questa Corte, inducono a disattendere la opposta tesi, in favore della quale il precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte dell’11 febbraio 2011, n. 3342, non sembra offrire un supporto argomentativo idoneo a superare la plausibilita’ della tesi preferita in questa sede;

– pertanto, la Commissione regionale” nel ritenere nulla la notifica dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto effettuata, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., nei confronti dell’ente in quanto tale e non gia’ del suo legale rappresentante, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non puo’ essere accolto;

– le spese processuali relative al rapporto tra l’Agenzia delle Entrate e la ricorrente seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre appare opportuno disporre l’integrale compensazione di quelle relative al rapporto tra la ricorrente medesima e la (OMISSIS) s.p.a. avuto riguardo alla adesione di quest’ultima alla posizione della contribuente, benche’ originariamente portatrice di un interesse a questa opposto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della (OMISSIS) s.p.a. delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge e compensa integralmente tra la ricorrente e la (OMISSIS) s.p.a. le spese del giudizio di legittimita’.