Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26107 del 15 ottobre 2019

ORDINANZA

sul ricorso 839-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL;
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9741/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stata ritenuta inammissibile l’impugnazione proposta dalla contribuente dell’avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA e IRAP per l’anno 2012 in relazione alla tardivita’ del ricorso. Secondo la CTR la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata regolarmente, poiche’ in caso di irreperibilita’ relativa, ai fini della ritualita’ della notifica, era necessario il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’inoltro la destinatario della raccomandata informativa del deposito stesso.

L’Agenzia delle entrate non si e’ costituita.

Con l’unica censura proposta, la ricorrente deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, articolo 8, commi 2 e 3 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 4. La CTR avrebbe errato nel ritenere che ai fini della ritualita’ della notifica dell’atto di accertamento effettuato in caso di c.d. irreperibilita’ relativa fosse necessario unicamente l’invio della seconda raccomandata informativa e non gia’ la prova della ricezione della stessa.

La censura e’ fondata.

Ed invero, questa Corte ha avuto modo di ritenere, con indirizzo ormai costante, che nei casi di “irreperibilita’ cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, u.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), sicche’ e’ necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 31427/2018).

A tale principio non si e’ affatto conformato il giudice di appello che ha per converso ritenuto sufficiente ai fini della ritualita’ della notifica l’invio della seconda raccomandata senza necessita’ della prova della ricezione, in tal modo tralasciando di verificare l’epoca alla quale poteva dirsi ritualmente effettuata la notifica dell’accertamento impugnato in esito alla ricezione della seconda raccomandata od alla compiuta giacenza dell’avviso non ritirato entro il termine di dieci giorni – cfr. Cass. n. 29109/2018 -.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.