Corte di Cassazione – Sentenza n. 3356 del 8 febbraio 2017

SENTENZA

sul ricorso 28704-2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) (avviso postale ex articolo 135), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

(OMISSIS);

– intimata –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 88/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto dei motivi 1 e 3, inammissibile il 2 e 4 (se incidentale AT= inammissibile).

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. (OMISSIS) impugnava quattro intimazioni di pagamento relative a Iva, Irpef, Ilor, sanzioni e interessi relativi agli anni di imposta dal 1982 al 1985 sostenendo, tra l’altro, di non aver ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali prodromiche. La commissione tributaria provinciale di Brindisi accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sul rilievo che mancava la prova della notifica delle cartelle di pagamento, avuto riguardo non solo a quelle la cui mancanza era stata confermata dall’appellante agente di riscossione (OMISSIS) S.p.A., ma anche a quelle relativamente alle quali la concessionaria aveva depositato fotocopie nel giudizio d’appello. Cio’ in quanto una di tali fotocopie riproduceva la spedizione di un avviso di deposito da cui non era dato evincere a quale cartella si riferisse mentre l’altra fotocopia atteneva ad una relata di notificazione che non si accompagnava alla completa esibizione della cartella, sicche’ era impossibile stabilire la connessione con la cartella medesima.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. affidato a quattro motivi. Si e’ costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. La contribuente non si e’ costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che l’agente della riscossione fosse tenuto ad esibire la matrice o una copia della cartella unitamente alla relata di notificazione in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, prevede che il concessionario ha l’obbligo di conservare i documenti stessi solo per cinque anni e, nel caso di specie, tale periodo era decorso con conseguente impossibilita’ della esibizione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973, articolo 60 e all’articolo 2697 c.c.. Sostiene che, con riguardo a due cartelle di pagamento, non risponde al vero che non fosse ravvisabile una connessione tra la documentazione esibita e le cartelle stesse in quanto il numero che le contraddistingueva era riportato nelle relate di notifica. Inoltre la CTR non ha considerato che la notifica era stata effettuata a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 60 e non dell’articolo 140 c.p.c., trattandosi di destinatario irreperibile, sicche’ l’unico adempimento che doveva essere provato era il deposito dell’atto presso la casa comunale.

5. Con il terzo motivo deduce l’intempestivita’ dell’opposizione poiche’ la contribuente avrebbe potuto proporre ricorso solo avverso le cartelle di pagamento che erano state ritualmente notificate.

6. Con il quarto motivo la ricorrente chiede la cassazione della sentenza in riferimento al capo relativo regolamento delle spese di lite ingiustamente a lei addebitate.

7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

8. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso e’ infondato. Invero il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, prevede che il concessionario ha l’obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente, ma cio’ non implica anche che il concessionario che intenda agire o resistere in giudizio sia esonerato dall’obbligo di fornire la prova di aver correttamente proceduto alla notifica, poiche’ in tal caso l’obbligo della conservazione permane per il tempo necessario per l’uso processuale.

9. Il secondo motivo e’ inammissibile in quanto difetta di autosufficienza perche’ la ricorrente, la quale ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, il numero delle cartelle era riportato nelle relate di notifica, non ha trascritto il testo delle relate e non le ha nemmeno prodotte, non consentendo, dunque, alla Corte di esaminare la fondatezza del gravame sulla base degli atti.

10. Il terzo ed il quarto motivo rimangono assorbiti.

11. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese a favore della parte vittoriosa data la mancata costituzione della contribuente.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.