Tribunale di Taranto – sentenza del 3 marzo 2019

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al numero promossa da:

(omissis) rappresentato e difeso dall’Avv. Dario Sgobba;
attore

contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. (omissis)
convenuta

nonché

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dali’ Avvocatura di Stato;
altro convenuto

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Con atto di citazione regolarmente notificato ha chiesto al Tribunale adito di:

a) accertare e dichiarare la prescrizione integrale del credito portato dall’estratto di ruolo n. (omissis);

b) accertare e dichiarare l’omessa e/o irregolare notifica di tutte le cartelle di pagamento in epigrafe indicate e dei prodromici inviti al pagamento;

c) accertare e dichiarare l’incompetenza funzionale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. a riscuotere i crediti contenuti nelle cartelle impugnate;

d) per l’effetto, accertare e dichiarare l’inesistenza o la nullità o l’annullamento e, comunque, l’improduttività di qualsiasi effetto giuridico dei ruoli relativamente alle iscrizioni impugnate e delle discendenti cartelle di pagamento;

e) per l’ effetto, accertare e dichiarare inesistenti e/o estinti e/o inesigibili tutti i crediti a qualunque titolo vantato dai convenuti nei confronti dell’attore in relazione agli atti impugnati;

f) in subordine, accertare e dichiarare parzialmente inesistenti e/o estinti e/o inesigibili i crediti vantati dai convenuti nei confronti dell’attore in relazione agli atti impugnati, rimodulando i crediti dei convenuti secondo giustizia;

Ha riferito che a seguito di apposita istanza, l’odierno attore riceveva dall’agente della riscossione in data 10 febbraio 2017 – gli estratti di ruolo riferiti alla sua posizione debitoria, dal quale riscontrava che Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. avrebbe provveduto a notificarli le cartelle di pagamento in contestazione, in ragione di omessi pagamenti di multe, ammende e spese processuali, presumibilmente derivanti da titolo giudiziari penali definitivi.

Ha sostenuto, tuttavia, l’illegittimità delle relative iscrizioni a ruolo così come delle relative cartelle sulla base di una pluralità di motivi: in primo luogo ha paventato l’illegittimità degli atti impugnati per l’omessa notifica dei titoli in forma esecutiva (id. est delle sentenze penali definitive da cui scaturiscono i crediti portati dal ruolo); inoltre ha contestato l’illegittimità del procedimento seguito dall’ente creditore e dall’agente della riscossione, per la violazione delle norme relative al recupero
delle spese penali di giustizia contenute nel T.U. 115/2002 e successive modifiche.

Ha poi contestato la pretesa ereditaria per l’omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, nonchè la prescrizione dei relativi crediti o – quanto meno- degli interessi applicati, ed infine, il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento.

All’esito della regolare notifica dell’atto di citazione si sono costituite in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (a cui è subentrata, nel corso del giudizio, Agenzia delle Entrate – Riscossione) nonché il ministero della Giustizia, insistendo per il rigetto delle avverse domande.

All’udienza del 15 ottobre 2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e di replica.

In via preliminare deve essere esaminato il motivo con il quale l’attore ha contestato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto solo nell’ipotesi in cui si riscontri l’omessa o invalida notifica delle stesse, può ritenersi sussistente l’interesse del contribuente ad impugnare il ruolo, di cui sia venuto a conoscenza attraverso un estratto rilasciato, su sua richiesta, dal concessionario della riscossione (cfr. Cass. Civ., sez. Unite, 2.10.2015, n. 19704); in tali ipotesi, infatti, non viene in considerazione una sorta di riapertura dei termini per impugnare la cartella, dal momento che è evidente come se l’atto risultasse validamente notificato non potrebbe che affermarsi l’inammissibilità dei motivi che avrebbero dovuto essere fatti valere- nei termini di legge- con l’impugnazione della relativa cartella, mentre se tale notifica dovesse risultare inesistente o invalida, i termini per impugnare non avrebbero neppure iniziato a decorrere.

Ciò premesso, è utile rilevare come l’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 602/73 possa procedere alla notifica delle cartelle di pagamento secondo due modalità alternative: in primo luogo la notifica può essere eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di Polizia Municipale; in via alternativa, poi, la cartella di pagamento può essere notificata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora l’agente della riscossione scelga la prima modalità di notifica, deve seguire -sulla base di quanto disposto dall’art. 60 D.P.R. 600/73 – la disciplina dettata dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e, in particolare, nel caso di irreperibilità relativa del contribuente, la disciplina contenuta nell’art. 140 c.p.c.; norma che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, impone al notificante di provare, ai fini della validità del procedimento, non solo di aver depositato l’atto presso la casa comunale e di aver inviato la raccomandata informativa presso la residenza del contribuente (attività che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, risultano eseguite dall’ufficiale della riscossione), ma- altresì e preliminarmente- di aver tentato la notifica presso uno dei luoghi di cui all’art. 139 c.p .c. e di non aver potuto consegnare l’atto per l’assenza di una delle persone indicate nella stessa disposizione; sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la prova di tali attività deve essere fornita mediante la produzione della relata di notifica nella quale l’ ufficiale giudiziario (o l’ufficiale della riscossione) attesti gli adempimenti dello stesso compiuti e che in mancanza la notifica deve ritenersi nulla (cfr. Cass. Civ., 17.11.2000, n. 14890).

Nella fattispecie in esame, non avendo Agenzia delle Entrate prodotto le relate di notifica ed in assenza, pertanto, della prova circa le ricerche concretamente effettuate dall ‘ ufficiale della riscossione, deve dichiararsi la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio e, nel contempo, devono ritenersi ammissibili le domande con le quali l’attore ha chiesto di accertare l’illegittimità dell ‘ iscrizione a ruolo dei crediti per cui è causa.

Sotto questo profilo, l’opposizione deve ritenersi fondata in primo luogo in ordine ai crediti di cui al ruolo n. (omissis) (e il cui estratto è contenuto nelle cartelle di pagamento (omissis) reso esecutivo in data 1 giugno 2009, in ragione della mancata notifica dell’invito al pagamento nei confronti del contribuente, che ai sensi dell’art. 212 D.P.R. 115/2002 costituiva, almeno per le iscrizioni precedenti la data del 4 luglio 2009, attività prodromica necessaria, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l ‘iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 – data di entrata in vigore della legge 6912009, che ha modificato l ‘art. 227 ter del D.P.R. 115/2002 -non deve essere preceduta dalla notifica dell’invito di pagamento, già previsto dall ‘art. 212 del DP.R. l l 512002, dovendo ritenersi abrogata quest ‘ultima disposizione a seguito della modifìca del citato art. 227 ter” (Cass. Civ ., sez. VI , 13 settembre 2017, n. 21178); in altri termini, tutti i crediti relativi alle spese processuali derivanti da sentenze penali di condanna, iscritti a ruolo prima del 4 luglio 2009, devono essere preceduti dalla notifica dell’invito di pagamento, mentre tale adempimento non risulta più necessario per i crediti iscritti successivamente a tale data, in ragione dell’entrata in vigore della legge 69/2009 (così che devono ritenersi legittime le iscrizioni dei crediti di cui ai ruoli (omissis) risultando, le stesse, successive alla data del 4 luglio 2009).

Deve, altresì, ritenersi fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione per ciò che attiene il credito il cui estratto è contenuto nella cartella di pagamento n. (omissis) – di E 6.000,00, derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Torino, divenuta irrevocabile in data 6.4.2004; in tal senso, infatti, in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione (in ragione di quanto sopra detto in ordine alla nullità della notifica della relativa cartella di pagamento) deve ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

Deve, viceversa, disattendersi la medesima eccezione in ordine alla somma di E 3.000,00 di cui alla cartella sopra indicata e dovuta in base alle statuizioni contenute nella sentenza del 16.2.2004 del Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2009 e per il quale – al momento della proposizione della domanda- non poteva dirsi decorso il relativo termine di prescrizione.

Del pari, deve essere rigettata l ‘eccezione di prescrizione del credito di cui al ruolo (omissis) (cartella di pagamento n. (omissis) per avere l’attore spontaneamente provveduto al pagamento della relativa somma, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della suddetta prescrizione.

Devono, infine, essere rigettati gli ulteriori motivi di opposizione (almeno rispetto ai crediti non prescritti e per i quali l’iscrizione a ruolo è avvenuta regolarmente) proposti con l’ atto di citazione che ha dato corso al presente giudizio.

Al riguardo, infatti, non può condividersi l’assunto secondo cui i convenuti avrebbero dovuto procedere – prima di iscrivere a ruolo i relativi crediti – alla notifica delle sentenze di condanna, non essendo tale attività richiesta ai fini di procedere alla formazione del ruolo.

Infondata, infine, è l’ eccezione di incompetenza funzionale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.; al riguardo, infatti, l’ art. 227 ter D.P.R. 115/2002 prevede che l’iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia spetti ad Equitalia Giustizia S.p.A., solo successivamente alla data di stipula della convenzione tra il Ministero della Giustizia e il nuovo ente e non anche per le iscrizioni – come quelle per cui è causa- precedenti tale convenzione (intervenuta solo il 23 settembre 20l0).

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in favore dell’attore, in misura pari a 1/2 dei compensi dovuti in base al D.M. 55/2014 in considerazione dell’accoglimento parziale della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da (omissis).

DICHIARA la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio;

DICHIARA l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo n. 2009 (il cui estratto è contenuto nelle cartelle di pagamento (omissis) per le ragioni esposte in motivazione;

DICHIARA la parziale prescrizione- limitatamente alla somma di € 6.000,00- dei crediti di cui al ruolo 2010;

RIGETTA le ulteriori domande proposte dall’attore;

CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da liquidarsi in favore dell’Avv. Dario Sgobba clirhiaratosi procuratore antistatario di parte attrice, e che si quantificano per spese ed € (omissis) oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, a titolo di compensi.

Taranto, 3.3.2019