CTP Perugia – Sentenza n. 379 del 26 agosto 2019

Trattasi di ricorso proposto da (omissis) , avverso atto di pignoramento dei crediti verso terzi, atto di intervento in pignoramento presso terzi e cartelle esattoriali.

In data 09/10/2018, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava a mezzo PEC, l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi (fascicolo n. (omissis) ) e l’atto di intervento in pignoramento presso terzi (omissis) , con cui si informava la (omissis) di aver proceduto a pignorare le somme dovute dal terzo debitore ( nello specifico, (omissis) ) per un presunto debito complessivo di € 322.983,43 di cui circa € 240.000,00 a titolo di asseriti debiti tributari, oltre interessi maturati e maturandi. All’interno dei richiamati provvedimenti impugnati, venivano indicate le seguenti cartelle di pagamento:
Cartella esattoriale n. (omissis) notificata il 13/03/2018.
Cartella esattoriale n. (omissis) notificata il 13/03/2018
Cartella esattoriale n. (omissis) notificata il 13/03/2018.
Cartella esattoriale n. (omissis) notificata il 13/03/2018.

Eccepiva la Società ricorrente quanto segue:
1) Assenza dell’instaurazione del contraddittorio; Applicazione del principio anche nella fase antecedente all’azione esecutiva e/o cautelare; Violazione dell’art 6 ( comma 1 e 5 ) e art 17 della statuto del contribuente (Legge n. 212/2000)
2) Carenza di motivazione e documentale del debito erariale; Illegittimità dei corrispondenti ruoli e provvedimenti esattivi; Inesistenza del credito tributario ( art 7 e art 10 della statuto dei diritti Contribuente- art 97 Cost,);
3) Mancata notifica degli atti presupposti ( nullità – vizio e/o inesistenza giuridica della notifica); Annullamento del debito fiscale del contribuente per vizio insanabile del procedimento notificatorio, in violazione dell’art 60, DPR n 600/73, art 25, 26, DPR n. 602/73, art 137 e ss c.p.c., salvo altri ; Carenza di motivazione degli atti di pignoramento presso terzi.
4) nullità del presunto credito tributario per intervenuta prescrizione quinquennale; il credito derivante da cartelle esattoriali si prescrive in 5 anni ( Cass. Ordinanza n. 1997/18);
5) in via subordinata : prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie (art 20, comma3,D. Lgs n.472/97) e degli interessi (art 2948, n.4, c.c. ).

L’Ufficio ritualmente costituitosi ha chiesto la reiezione del ricorso dedottane l’infondatezza, eccependo in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ai sensi per gli effetti di cui all’art 21 primo comma D. LGS n. 546/92 poiché tardivo, dichiarando che gli atti impugnati sono stati preceduti dalla notifica delle cartelle esattoriali esse indicate, con produzione delle rispettive relate di notifiche allegate nelle controdeduzioni. Nel merito contesta integralmente le eccezioni formulate dalla (omissis) in particolare:

In merito alla doglianza contrassegnata con il n1:
Tutte le notificazioni sono state effettuate, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo della Società ricorrente; (omissis), come da visura in PEC ( doc n.10)

In merito alla doglianza contrassegnata con il n2:
Nel caso in specie, si fa rilevare che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell’Ente di Riscossione.

In merito alla doglianza contrassegnata con il n.3:
In primo luogo si precisa che allegati al fascicolo di parte, per quanto occorrere possa, l’ente di esazione ha depositato tanto copia dell’atto di pignoramento ( doc n 8) e atto dell’intervento( doc n 9) opposti, quanto copia delle cartelle agli stessi sottostanti ( doc nn Da 1 a 7 ) tutti gli atti muniti dei rispettivi referti di notificazione al destinatario, a comprova dell’effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo al ricorrente. In secondo luogo, si evidenzia come nessuna disposizione preveda che all’atto di pignoramento credi verso terzi sia allegata copia della cartella. I merito alle doglianze n.4/5 :
Si fa rilevare come la provata regolare notifica negli anni 2017/2018 di tutte le cartelle opposte fa si che alla data odierna non si possa ritenere decorso alcun temine prescrizionale, ne quello quinquennale, erroneamente invocato da controparte ne, tanto meno, quello decennale al quale soggiacciono le cartelle originate da crediti erariali, quali quelle oggetto della presente impugnazione.

(omissis) con ultime memorie difensive depositate presso questa Commissione in data 05/07/2019 contesta integralmente quanto dedotto dalla parte resistente, affermando con documentazione allegata che, il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento impugnate si appalesa del tutto inesistente e nullo.
Il ricorso è fondato, in effetti, dalla documentazione allegata agli atti si evince che la notifica della cartella esattoriale è nulla , perché prodotta da un soggetto che non si conosce, e cioè da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri, e per altro la stessa cartella non ha il visto di conformità. Sul punto in tema di notifica a mezzo PEC, (come ricordato anche dalla società ricorrente)di cui all’art 26, DPR n.602/73, l’art 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in legge n 221/2012 recita testualmente: ” a decorrere dal 15/12/2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in maniera civile, e penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblichi elenchi quelli previsti dagli art 4 e 16 comma 12, del presente decreto

Giova ricordare che la Corte Suprema di Cassazione ” Sesta Sezione Civile” in una recente pronuncia (27/06/2019) n 17346/19, rispetto ha una sentenza impugnata in cui l’appellante aveva fatto la notificazione utilizzando un indirizzo “non risultante dai predetti elenchi” ha cosi disposto: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Da ciò la Suprema Corte ha dichiarato che “sulla considerazione che la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula “che la notificazione provenga da un indirizzo PEC (…) a un altro indirizzo PEC, sempre risultante da pubblichi elenchi e che giunga a compimento il meccanismo telematico che assicura la certezza della procedura di recapito;
Ciò posto questa Commissione, rilevato che la ingiunzione è stata inviata in semplice file.pdf e da indirizzo PEC (info@soqetspa. it) diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, gli unici validi per scopi notificatori accoglie il ricorso.

Resta assorbito, l’esame di ulteriori censure e controdeduzioni sollevate, perché non influenti agli effetti della presente decisione.

Vista la problematicità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso
Spese compensate.