Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26356 del 12 settembre 2023

PREMESSO CHE

(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 27 dicembre 2017, n. 5425. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione incidentale del Condominio (OMISSIS), che contestava la mancata declaratoria da parte del giudice di primo grado della inesistenza della notificazione della opposizione al decreto che aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento di spese condominiali, per essere stata la notificazione eseguita, ai sensi della L. 53/1994, direttamente da un avvocato privo di poteri rappresentativi in quanto semplice domiciliatario, abilitato alla sola ricezione delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo per conto del difensore e non anche al compimento di atti di impulso processuale; trattandosi di inesistenza e non di nullita’ la successiva rinnovazione – ha concluso la Corte d’appello – non ha sanato il vizio, neppure attraverso l’estensione della procura al domiciliatario, come non l’ha sanato la successiva costituzione dell’opposto. La Corte d’appello ha quindi dichiarato l’inammissibilita’ della proposta opposizione – invece rigettata in primo grado – e conseguentemente “definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto”.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta che la Corte d’appello abbia dichiarato l’inesistenza della notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che il legale che vi ha proceduto fosse privo di poteri rappresentativi, quando invece il legale era stato abilitato dal consiglio dell’ordine degli avvocati a procedere alla notifica degli atti ai sensi della L. n. 53 del 1994, oltre ad essere stato nominato dalla ricorrente suo domiciliatario, cosi’ che il problema poteva – a tutto concedere – riguardare la validita’ dell’incarico che mai si sarebbe potuto tradurre in una inesistenza dell’atto compiuto dall’incaricato.

Il ricorso e’ fondato. Sulla questione delle conseguenze sulla validita’ della notificazione effettuata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, dall’avvocato al quale non sia stata conferita procura alle liti, ma che sia stato nominato domiciliatario, sono presenti nella giurisprudenza di questa Corte tre orientamenti. Secondo un primo orientamento, seguito dalla pronuncia impugnata, “poiche’ a norma dell’articolo 1 della l. n. 53 del 1994 (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014) solo l’avvocato munito di procura alle liti puo’ eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario e’ inesistente, ne’ e’ suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’articolo 156 c.p.c. per i soli casi di nullita’” (cosi’, da ultimo, Cass. 20468/2015). Ad avviso di un secondo orientamento, “la notificazione eseguita, ai sensi degli articoli 1 e segg. della L. 21 gennaio 1994, n. 53, dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, e’ affetta non da inesistenza, bensi’ da nullita’ rilevabile d’ufficio e sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell’articolo 291 c.p.c. o attuata spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l’istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo ius postulandi” (Cass. 5096/2013). Secondo un terzo orientamento, infine, “il principio secondo cui l’attivita’ di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – puo’ essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioe’ dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi degli articoli 1 e ss. della l. n. 53 del 1994, dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilita’ di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza” (Cass. 19294/2016).

Il Collegio ritiene di aderire al terzo orientamento. La notificazione eseguita dal domiciliatario non puo’ essere qualificata inesistente. Secondo la delimitazione della categoria posta in essere dalle sezioni unite con la pronuncia n. 14916 del 2016, la notificazione e’ infatti inesistente, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’”. La notificazione eseguita dal domiciliatario non va neppure qualificata nulla. Convince il rilievo, proprio del terzo orientamento, secondo cui l’articolo 1 della L. n. 53 del 1994, la’ dove consente “l’esecuzione della notifica diretta all’avvocato munito di procura, non esclude espressamente la delegabilita’ di tale atto ad altro professionista, sicche’ in virtu’ del generale principio secondo cui gli atti non delegabili sono solo quelli espressamente previsti dalla legge, anche l’esecuzione della notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994 puo’ essere delegata a un domiciliatario, a condizione che il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dall’ordine degli avvocati”.

Nel caso in esame, pertanto, la notificazione, lungi dall’essere inesistente, non era neppure nulla (vizio che sarebbe stato comunque sanato a seguito della costituzione dell’opposto), ma ritualmente effettuata.

2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, che si atterra’ al seguente principio di diritto: “e’ valida la notificazione effettuata ai sensi della L. n. 53 del 1994 dal domiciliatario che sia stato a cio’ delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti, qualora tanto lui quanto il delegato siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall’ordine degli avvocati”.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.