Corte di Cassazione – Ordinanza n. 22287 del 15 luglio 2022

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’emissione di una cartella di pagamento emessa dalla (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) Srl.

A seguito di ricorso proposto dalla societa’ intimata, la Ctp di Milano confermava l’atto impugnato.

Tale pronuncia di primo grado era impugnata ed in sede di gravame la Ctr della Lombardia accoglieva l’appello della contribuente in quanto mancava nella cartella notificata il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella.

Proponeva ricorso in Cassazione (OMISSIS) che si affidava a tre motivi:

1) Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2) Per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 156 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3) Per violazione e/o erronea interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1977, articolo 25, comma 2.

Non si costituiva la soc. (OMISSIS) srl.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va in via preliminare evidenziato che la notificazione per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, che deve essere documentata con l’avviso di ricevimento (o ricevuta di ritorno).

Ne deriva che, essendo stata tale forma di notificazione adottata per il ricorso per Cassazione, l’avvenuto deposito della sola accettazione della raccomandata dall’ufficio postale, senza l’allegazione del predetto avviso, che non puo’ trovare equipollente nella produzione della ricevuta di spedizione, determina l’inesistenza della notificazione medesima e l’inammissibilita’ dell’impugnazione (v. da ultimo Cass. n. 20778 del 21/07/2021, secondo la quale “Ai fini della verifica della tempestivita’ del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’articolo 149 c.p.c., u.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilita’ di rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.”).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.