Corte di Cassazione – Sentenza n. 19680 del 21 settembre 2020

SENTENZA

sul ricorso 10625/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.p.A.);
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 340/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/02/2014 R.G.N. 410/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva accolto l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il preavviso di fermo amministrativo dovuto ad omessi contributi Inps.

2. A motivo della decisione, riteneva che il preavviso di fermo non fosse stato preceduto da valida notifica delle cartelle esattoriali al domicilio del debitore, essendo state queste notificate in luogo diverso dalla residenza anagrafica, a mani di persone non identificate ne’ identificabili in quanto le generalita’ non erano leggibili. Aggiungeva che risultava decisivo, nel caso, che non fossero state prodotte le cartelle che sarebbero state notificate, elemento imprescindibile – ad avviso dei giudici d’appello – per inferire che fossero stati azionati i crediti di cui al ruolo.

3. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui (OMISSIS) non ha opposto attivita’ difensiva. L’Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, anche quale mandatario della (OMISSIS) s.p.a..

4. La causa e’ stata nuovamente fissata per la pubblica udienza del 4.3.2020 dopo che questa Corte, in esito alla pubblica udienza del 10.7.2019, ha disposto nuova notifica del ricorso a (OMISSIS), notifica che e’ stata effettuata dalla difesa di (OMISSIS) s.p.a. in data 16.9.2019 al difensore nominato per il giudizio d’appello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A fondamento del proprio ricorso (OMISSIS) s.p.a. deduce come primo motivo la violazione dell’articolo 149 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e della L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 2. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto nulle le notifiche delle cartelle, effettuate dal concessionario ex articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica citato mediante raccomandata a/r, perche’ eseguite in luogo diverso da quello di residenza del (OMISSIS). In effetti, il (OMISSIS) prima della notifica delle quattro cartelle risultava residente in (OMISSIS), mentre le cartelle erano state notificate a (OMISSIS). Sostiene pero’ che le notifiche sarebbero comunque rituali in quanto effettuate dall’agente postale nelle mani di familiare convivente.

6. Come secondo motivo deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, commi 3 e 5. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto nullo il preavviso di fermo in quanto l’agente della riscossione non aveva esibito le cartelle poste a base dell’azione esecutiva. Rileva che ai sensi del richiamato articolo 26 il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o copia delle cartelle con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e che nel caso, essendo stata la notifica effettuata a mezzo posta, era sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento.

7. Come terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere che (OMISSIS) s.p.a. non potesse procedere all’esecuzione in quanto non aveva esibito le cartelle esattoriali impugnate, abbia pronunciato al di la’ del petitum, in quanto l’opponente non aveva mai eccepito l’omessa esibizione delle cartelle.

8. Il primo motivo e’ fondato.

La cartella esattoriale puo’ essere notificata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il regime differenziato della notificazione “diretta” ha superato il vaglio di costituzionalita’ nella sentenza n. 175 del 23/07/2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale del suddetto articolo 26, comma 1, sollevate con riferimento all’articolo 3 Cost., comma 1, articolo 24 Cost., commi 1 e 2 e articolo 111 Cost., commi 1 e 2.

9. In tal caso si applica, quindi, la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 e del Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008, articoli 20 e 26, a mente dei quali e’ sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Questa Corte ha anche affermato a tale proposito che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalita’ della persona cui l’atto e’ stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto e’ pur tuttavia valido, poiche’ la relazione tra la persona cui esso e’ destinato e quella cui e’ stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. n. 632 del 2011 Cass. n. 11708 del 27/05/2011, n. 1091 del 17/1/2013, n. 946 del 17/01/2020).

10. La consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell’identificazione del luogo ove e’ stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario. Tale prova, peraltro, non puo’ essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario (Cass. n. 632 del 12/1/2011; Cass. n. 24852 del 22/11/2006; Cass. n. 22607 del 26/10/2009).

11. La Corte territoriale non si e’ dunque attenuta ai principi sopra individuati nel ritenere la nullita’ della notifica cosi’ come effettuata, in luogo di onerare il destinatario della prova della mancata ricezione, nel senso evidenziato.

12. Parimenti fondati sono il secondo e terzo motivo, dovendosi dare continuita’ all’orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di notifica della cartella esattoriale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data e’ assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016, n. 23902 del 11/10/2017).

13. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovra’ rinnovare l’esame della ritualita’ delle notifiche delle cartelle esattoriali attenendosi ai principi sopra individuati.

14. Al giudice designato competera’ anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

15. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).