Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6121 del 01 marzo 2023

RITENUTO CHE

La societa’ (OMISSIS) srI proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per l’annullamento di un avviso di intimazione, stante il mancato pagamento di n. 14 cartelle esattoriali, lamentando l’inesistenza della notifica eseguita tramite messo notificatore, dall’Ente di esazione a mezzo PEC; nonche’ la prescrizione del credito intimato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma nel rigettare il ricorso ha ritenuto le cartelle debitamente notificate.

La sentenza veniva impugnata dalla Societa’ contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello relativamente a n. 9 cartelle di pagamento, in quanto l’Agente della riscossione non aveva per esse dato prova di avere inviato la raccomandata informativa nei casi di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario; accertava conseguentemente la prescrizione dei relativi crediti.

Ricorre per la cassazione della indicata sentenza ADER Agenzia delle entrate riscossione. La societa’ contribuente e’ rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 comma 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR accolto parzialmenl:e l’appello del contribuente dichiarando la nullita’ della notificazione di n. 9 cartelle esattoriali.

2. Il motivo e’ infondato.

2.1. E’ dato pacifico nel giudizio, come accertato nella sentenza impugnata, che l’Ufficio non ha provveduto direttamente alla notificazione per mezzo posta, ai sensi del D.P.R 602-1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, ma si e’ avvalso dell’attivita’ del messo notificatore; risulta altresi’ che le nove cartelle in contestazione- riprodotte altresi’ nel ricorso- sono state consegnate a persona diversa dal destinatario, dichiaratosi addetto alla ricezione degli atti (portiere, addetto alla casa).

2.2. Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 si limita ad affermare, all’ultimo comma, che “Per quanto non e’ regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del predetto decreto”. Dunque la disposizione normativa sulla notifica dell’atto riscossivo non contempla alcun un rinvio all’articolo 139 c.p.c., ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all’articolo 60 600/73. Quest’ultima norma regola le modalita’ di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce, infatti, l’art, 60, 1 comma lettera b) bis che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso “il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.

La raccomandata informativa e’, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge.

2.3. Questa disciplina risulta applicabile al caso di specie, come affermato piu’ volte da questa Corte (ex multis Cass.n. 2868-2017), nel quale la consegna e’ avvenuta da parte del messo notificatore all’addetto alla casa, e ribadito recentemente da Cass. n. 8700-2020, che riguardo al v, articolo 60, ha affermato che non incide sull’applicabilita’ dell’articolo 60 la circostanza, secondo cui le notifiche sono state effettuate a soggetti addetti alla ricezione degli atti, atteso il comma 1, alla lettera b -bis, prescrive l’inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto.

3. Conclusivamente, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi per cui il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore, va respinto. Nulla sulle spese, rimanendo intimato il contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.