Corte di giustizia tributaria di I grado di Cremona – Sentenza n. 80 del 18 settembre 2023

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis), depositando ricorso in data 5 ottobre 2022, ha impugnato davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella di pagamento specificamente indicata in epigrafe – e notificata il 16 giugno 2022 – con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione gli ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 209.503,65. Premesso che essa era relativa al richiesto pagamento delle imposte dovute sulla percezione di redditi sottoposti a tassazione separata nell’anno 2018, il ricorrente, a sostegno dell’impugnazione, ha argomentato quanto segue. L’emissione della cartella era scaturita a seguito della liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 dei dati esposti nelle dichiarazioni presentate dal sostituto d’imposta e dal contribuente e dalla constatazione che quest’ultimo non aveva versato l’imposta sugli anzidetti redditi. L’iscrizione a ruolo era motivata con il mancato pagamento dell’imposta appunto dovuta nella misura liquidata con l’avviso di liquidazione asseritamente notificato presso la residenza del (omissis) stesso a mezzo di posta raccomandata in data 25 novembre 2021. In realtà, quest’ultimo documento mai era stato notificato al ricorrente sicché l’iscrizione a ruolo e quindi la cartella risultavano formati illegittimamente. Infatti, il 19 agosto 2022 (omissis) aveva ricevuto, mediante lettera raccomandata spedita da un altro residente nel condominio nel quale abitava, certo (omissis), una comunicazione scritta con la quale lo si informava del reperimento, nella cassetta delle lettere di quel condomino, degli avvisi di giacenza di lettere raccomandate indirizzate al ricorrente stesso che, dal mittente e dalle date, parevano riferirsi proprio all’avviso di liquidazione menzionato nella cartella siccome oggetto di notificazione nella precedente data del 25 novembre 2021. Era quindi chiaramente ravvisabile, da parte dell’addetto alla distribuzione postale, un evidente inadempimento delle procedure di consegna che aveva posto l’effettivo destinatario nell’impossibilità di prendere effettiva conoscenza dell’atto a lui indirizzato. Il difetto di notificazione dell’avviso di liquidazione determinava la nullità della cartella successivamente emessa dal momento che, trattandosi di imposta dovuta su redditi soggetti a tassazione separata, il versamento dell’imposta non poteva che presupporre la ricezione, da parte del contribuente, della liquidazione stessa (art. 1, 412 comma, legge n. 311 del 2004), come del resto riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo che la cartella oggetto di impugnazione fosse annullata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia convenuta che resisteva alle avversarie deduzioni e domande di cui chiedeva il rigetto. Sosteneva che, in realtà, il preventivo avviso di liquidazione era stato regolarmente notificato a (omissis) come emergeva dalla documentazione contestualmente prodotta e precisamente dall'”esito della spedizione scaricato dal sito delle Poste Italiane”; da questo documento, in particolare, emergeva che l’atto era stato spedito a mezzo di posta raccomandata; che la missiva non era stata consegnata per assenza del destinatario; che era stato effettuato un secondo accesso in esito del quale, non essendo stato reperito il destinatario stesso, era stato lasciato nella cassetta delle lettere un avviso di giacenza del plico presso l’Ufficio Postale. La notificazione si era quindi compiuta una volta decorsi i dieci giorni successivi senza che la raccomandata fosse stata ritirata (compiuta giacenza). La prodotta documentazione attestava quindi il regolare esito della procedura di notificazione senza che, per contro, potesse valere la raccomandata prodotta dal ricorrente che non solo non poteva stimarsi prova valida a contrastare le attestazioni del pubblico ufficiale addetto alla consegna postale ma appariva anche riferire circostanze inverosimili laddove prospettava che per ben due volte il portalettere avesse sbagliato a inserire la corrispondenza indirizzata a (omissis) in una cassetta ad altri pertinente.
L’Agenzia chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria, col favore delle spese.
Per la discussione della causa così incardinata è stata fissata l’udienza del 14 settembre 2023. A questa le parti hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e conclusioni e la Corte ha trattenuto la controversia in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e quindi meritevole di accoglimento.
Non è controverso, in diritto, il presupposto su cui si fondano i motivi di impugnazione. Infatti, “In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo” (Cassazione civile, sezione V, 12 luglio 2018 n. 18398).
A fronte dell’assunto del ricorrente che una valida comunicazione dell’avviso di liquidazione non vi è stata, l’Agenzia ha prodotto: l’avviso di liquidazione n. N. 0007202519201 sulla cui base è avvenuta l’iscrizione a ruolo; il riepilogo, formato dall’Agenzia stessa, delle vicende inerenti alla spedizione dell’atto dal quale risulta che quest’ultimo è stato spedito con raccomandata N. 572659341301 datata 15 ottobre 2021 e l’annotazione dell’esito di “compiuta giacenza” in data 25 novembre 2011; il “tracciamento” di Poste Italiane relativo a detta raccomandata dal quale risulta che essa è stata “in consegna” una prima volta il 19 ottobre 2021 e la seconda il 22 ottobre 2021 per essere stata poi depositata, a disposizione per il ritiro, presso l’ufficio postale di Cremona.
Questa documentazione è indicativa del fatto che l’avviso di liquidazione è stato spedito mediante la raccomandata “ordinaria” direttamente dall’Ufficio Finanziario, abilitato a servirsi di questa metodologia dall’art. 14 legge n. 890 del 1982. Al riguardo, è senz’altro esatto quanto sostenuto dalla resistente e cioè che, in caso di notificazione diretta da parte dell’Ufficio mediante la posta raccomandata ordinaria, l’ufficiale postale, impossibilitato a consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario, deve seguire le norme contenute nel d.m. primo ottobre 2008 e dunque lasciare nella cassetta l’avviso di giacenza e quindi depositare il plico stesso presso l’ufficio postale a disposizione per il ritiro (senza informare il destinatario mediante una seconda raccomandata). Tuttavia, occorre comunque sottolineare che la prova dell’esperimento di questa pur semplificata procedura non può essere fornita, come è avvenuto nella fattispecie, con la produzione di un
documento, quale l’estratto a stampa della pagina del servizio online di tracciatura delle lettere raccomandate della società Poste Italiane il quale, infatti, per consolidato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte di cassazione è privo di valenza dimostrativa dell’esito di una notificazione compiuta a mezzo posta, da provarsi invece mediante la produzione degli atti del procedimento notificatorio (Cassazione civile, sez. III, 16 dicembre 2022 e altre sentenze nella stessa citate).
L’intrinseca inefficacia probatoria del documento prodotto è nella specie tanto più rilevante in quanto il ricorrente ha negato di avere ricevuto l’avviso di liquidazione in epoca precedente la notificazione della cartella qui impugnata suffragando l’assunto con i documenti di cui si è detto nella parte espositiva. In particolare, a fronte della dichiarazione a firma del condomino (omissis) circa il rinvenimento nella cassetta di questi dell’avviso di giacenza relativo alla raccomandata N. 572659341301 chiaramente evocativa di un errore dell’incaricato alla consegna postale, non appare possibile disattendere la tesi avanzata in ricorso appunto in assenza degli atti del procedimento notificatorio formati dal pubblico ufficiale ai quali soltanto è connessa l’efficacia probatoria propria dell’atto pubblico in relazione alle attività che il pubblico ufficiale medesimo attesta avere personalmente compiuto. Né la detta tesi, pur in assenza di questa documentazione, può essere scartata soltanto evidenziando l’asserita “stranezza” o la “singolarità” dell’errore in tesi compiuto dal portalettere ben potendosi, in contrario, evocare l’eccentricità dell’ipotesi che veda un terzo, del tutto disinteressato, disposto a confezionare una falsa dichiarazione per favorire un condomino di fronte all’azione dell’Amministrazione Finanziaria.
In conclusione, l’esame della documentazione prodotta dalle parti consente di affermare che l’avviso di liquidazione è stato effettivamente spedito a mezzo di raccomandata e che, assente il destinatario, è stato rilasciato l’avviso di giacenza. In assenza di attestazione, da parte dell’ufficiale postale, che quest’ultimo è stato inserito nella cassetta dell’odierno ricorrente e al cospetto della documentazione prodotta da quest’ultimo, si ritiene non vi sia la prova dell’avvenuto perfezionarsi della procedura notificatoria.
Rimandando al principio di diritto in esordio ricordato, nella conseguente assenza di prova che vi sia stata regolare notifica dell’atto presupposto necessario per la formazione del ruolo, la cartella impugnata deve essere annullata.
Accolto dunque il ricorso, ritiene la Corte che la particolarità della fattispecie, nella quale nessuna responsabilità può essere ascritta all’Amministrazione Finanziaria, giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

La Corte
accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato; compensa per intero tra le parti le spese di causa.