Corte di Cassazione – Ordinanza n. 17979 del 22 giugno 2023

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) a r.l. hanno proceduto al pignoramento delle quote sociali detenute dal loro debitore (OMISSIS) in alcune societa’ di capitali ((OMISSIS) SPA S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l.).

Il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c..

L’opposizione e’ stata rigettata dal Tribunale di Larino.

Ricorre il (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS) a r.l.. E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

Il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’articolo 139 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Larino ritenuto regolare la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto eseguita in un luogo che non ha alcuna attinenza con il debitore”.

Secondo il ricorrente, sarebbero nulle le notificazioni dei titoli esecutivi e degli atti di precetto, avvenute presso il suo preteso domicilio cc.dd. “protetto” o “coperto” (cd. polo residenziale fittizio), in (OMISSIS), presso la Polizia di Stato – VIII Reparto Mobile, in quanto al momento della esecuzione di tali notificazioni, egli non godeva piu’ del programma di protezione per i testimoni e collaboratori di giustizia (previsto dal Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, articolo 14, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni), ma aveva una diversa residenza anagrafica e di fatto, palese e non occulta (in Termoli), come tale agevolmente riscontrabile sulla base delle risultanze anagrafiche; d’altra parte, di dette notificazioni egli non aveva ricevuto alcuna notizia, non essendogli stata effettuata alcuna comunicazione in proposito dagli organi di polizia giudiziaria che ne avevano ricevuta la consegna; ne’ potrebbe avere rilievo che tale precedente polo residenziale fittizio fosse indicato nelle risultanze del registro delle imprese come suo domicilio, quale legale rappresentante delle societa’ le cui quote sono state successivamente assoggettate ad espropriazione.

Il ricorso e’ fondato.

1.1 Il tribunale, nella sentenza impugnata, non ha in alcun modo posto in dubbio, anzi ha almeno implicitamente riconosciuto (per quello che emerge dalla motivazione di detta sentenza) che, al momento in cui sono state eseguite le notificazioni dei titoli esecutivi e degli atti di precetto la cui validita’ e’ controversa, il (OMISSIS) risiedesse, sia anagraficamente che di fatto, in (OMISSIS), cioe’ in luogo diverso (ed emergente dalle risultanze dell’anagrafe, quindi conoscibile per il notificante) da quello in cui sono state effettuate dette notificazioni (cioe’ presso il suo precedente cd. polo residenziale fittizio collegato al programma di protezione ormai cessato, presso la Polizia di Stato – VIII Reparto Mobile, in (OMISSIS)).

Cio’ esclude in radice che, ai fini della presente controversia, possano avere rilievo le questioni di diritto relative alle corrette modalita’ delle notificazioni degli atti processuali civili nei confronti dei collaboratori o testimoni di giustizia ammessi allo speciale programma di protezione e trasferiti in localita’ protetta (sulle quali cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 33208 del 21/12/2018, Rv. 652237 – 01: “in tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore o testimone di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione e trasferito in localita’ protetta, e’ valida la notifica effettuata al medesimo con le forme previste dagli articoli 139 o 149 c.p.c., presso la residenza risultante dai registri anagrafici – cd. “polo residenziale fittizio”, coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell’interesse del beneficiario – non potendo il notificante conoscere, anche usando la massima diligenza, l’effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza, e potendo il notificatario far valere con le forme di rito l’eventuale mancata conoscenza dell’atto notificatogli a mezzo del consegnatario, individuato nell’appartenente alle forze dell’ordine addetto alla ricezione, con successivo inoltro, per via gerarchica, al servizio centrale di protezione, onerato del recapito presso il domicilio effettivo del collaboratore, in modalita’ riservata, spettando al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini”).

Anzi, dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia, si evince che il cd. polo residenziale fittizio del collaboratore o testimone di giustizia, risultante dai registri anagrafici, non costituisce certo la effettiva dimora abituale del collaboratore stesso e che le notificazioni a questi effettuate presso detto polo possono ritenersi valide esclusivamente in quanto il notificante non puo’ conoscere, anche usando la massima diligenza, l’effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza e quindi non emergente dagli stessi registri anagrafici.

Ne consegue che, laddove invece dai registri anagrafici emerga la effettiva residenza del notificando, e’ ovviamente questo il luogo dove va effettuata la notificazione e non certo il cd. polo residenziale fittizio, fermo restando, comunque, che alla sopravvenuta cessazione del programma di protezione consegue in ogni caso il venir meno della legittimazione del consegnatario individuato dal servizio centrale di protezione alla ricezione delle notificazioni per il collaboratore (cfr., in tal senso, espressamente, la gia’ richiamata Cass., Sez. U., Sentenza n. 33208 del 21/12/2018, Rv. 652237 – 01, in motivazione, al paragrafo 13.23).

1.2 Nella specie, peraltro, il tribunale non ha in realta’ ritenuto valide le notificazioni dei titoli esecutivi e degli atti di precetto in base alla richiamata normativa sul cd. polo residenziale fittizio dei collaboratori e testimoni di giustizia (che, pertanto, come premesso, non viene in rilievo ai fini della decisione della presente controversia), ma sulla base della diversa considerazione per cui sarebbe emerso dalle risultanze del registro delle imprese un domicilio “eletto” del (OMISSIS) presso la Polizia di Stato, in (OMISSIS), quale legale rappresentante delle societa’ di capitali le cui quote erano state oggetto dei successivi pignoramenti, onde esso doveva ritenersi “luogo presso cui la notifica puo’ perfezionarsi proprio perche’ l’elezione di domicilio/residenza e’ – in questo caso – atto promanante dal debitore, destinatario delle notifiche”.

Tali assunti non possono, pero’, ritenersi conformi a diritto.

1.3 Il domicilio dichiarato del legale rappresentante delle societa’ iscritte nel registro delle imprese e che risulta dalle certificazioni camerali, non costituisce affatto una “elezione di domicilio” da parte del soggetto che ricopre la carica di legale rappresentante ai fini di tutte le notificazioni a lui dirette (anche con riguardo ad atti personali e non pertinenti alla societa’ rappresentata), di modo che le notificazioni al medesimo possano e debbano ritenersi in ogni caso valide, se effettuate presso il relativo indirizzo.

In proposito, deve invece essere ribadito che, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., laddove non avvenga in mani proprie, di regola “la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’uf-ficio o esercita l’industria o il commercio” e che, in base ai principi di diritto enunciati da questa Corte, “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016, Rv. 639660 – 01; conf.: Sez. L, Ordinanza n. 23521 del 20/09/2019, Rv. 655021 – 01).

Ne derivano, ad avviso della Corte, le seguenti conseguenze.

1.3.1 Da una parte, la notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, trattandosi di notificazioni dirette personalmente al debitore, devono essere effettuate (almeno in prima battuta) nel comune di residenza dello stesso secondo le risultanze dei registri anagrafici e non di altri strumenti di pubblicita’ non a questo fine espressamente devoluti: il che, nella specie, pacificamente non e’ avvenuto, dal momento che le suddette notificazioni sono avvenute a (OMISSIS), presso una residenza per definizione fittizia, quando invece il debitore era anagraficamente, oltre che di fatto, residente in Termoli e tale residenza non risultava occulta ma emergeva dai registri dell’anagrafe.

1.3.2 Dall’altra parte, non puo’ ritenersi valida la notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto effettuata al debitore presso un indirizzo diverso da quello di residenza, laddove non sia dimostrato che tale notificazione abbia di fatto raggiunto lo scopo, cioe’ che gli atti da notificare siano pervenuti comunque nella sfera di conoscenza del destinatario, circostanza che, nella specie, non risulta in alcun modo accertata (anzi, a dire del ricorrente, essa sarebbe rimasta addirittura esclusa in base alle dichiarazioni testimoniali degli organi di polizia giudiziaria che detta notificazione avevano di fatto ricevuto).

Tanto meno potrebbe postularsi la validita’ di una siffatta notificazione, effettuata in un luogo diverso da quello di residenza del notificando e presso il quale egli certamente non dimora abitualmente (trattandosi di polo residenziale meramente fittizio, per di piu’ cessato) solo perche’ si potrebbe, eventualmente, ritenere valida, presso il predetto indirizzo, la notificazione effettuata alla societa’ organicamente rappresentata dalla medesima persona fisica (tale ultima questione, peraltro, non rileva ai fini del presente giudizio e non e’ quindi necessario che sia approfondita in questa sede).

1.3.3 Non puo’, poi, ritenersi ne’ pertinente ne’ decisivo, ai fini della risoluzione della presente controversia, anzi non risulta neanche del tutto comprensibile nel suo fondamento logico, il rilievo contenuto nella decisione impugnata secondo cui “quando un atto deve essere notificato ad un soggetto nella duplice veste di destinatario diretto e legale rappresentante di un diverso destinatario, e’ sufficiente una sola notificazione, alla stessa persona fisica, risolvendosi la consegna di un secondo atto, con una seconda notificazione, alla stessa persona fisica, in un passaggio procedimentale cui non si accompagna alcun effetto sostanziale”.

Basti considerare, in proposito, che, nella specie, l’unico debitore intimato risulta essere il (OMISSIS), quale persona fisica (non certo quale legale rappresentante delle societa’ le cui quote sono state successivamente assoggettate ad espropriazione), e la notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto devono essere notificati esclusivamente al debitore, il che esclude che possa ricorrere, con riguardo alle relative notificazioni, la fattispecie, evocata dal tribunale, di un atto che “deve essere notificato ad un soggetto nella duplice veste di destinatario diretto e legale rappresentante di un diverso destinatario”.

Siffatta situazione, al piu’, si potrebbe configurare con riguardo all’atto di pignoramento eseguito ai sensi dell’articolo 2471 c.c., il quale va effettivamente notificato anche alla societa’ le cui quote sono assoggettate ad espropriazione: cio’, peraltro, non sarebbe comunque sufficiente, di per se’, a sanare l’invalidita’ della precedente notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto al (solo) debitore, ne’ potrebbe, al tempo stesso, determinare la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, della stessa nullita’ del pignoramento in quanto non preceduto da valida notificazione di titolo e precetto (anche a voler assumere che la avvenuta presa di conoscenza del pignoramento comporti la contestuale presa di conoscenza del precetto), a causa della mancanza del termine dilatorio di dieci giorni tra le medesime notificazioni (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 – 01: “la nullita’ della notifica del precetto puo’ essere sanata, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando e’ provato che tale conoscenza si e’ avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto e’ quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui”; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19120 del 15/09/2020, Rv. 659150 – 01).

1.4 La decisione impugnata va, dunque, cassata affinche’, in sede di rinvio, la fattispecie sia rivalutata alla luce dei principi di diritto sopra esposti.

2. Il ricorso e’ accolto.

La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Larino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio al Tribunale di Larino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.