Corte di Cassazione – Ordinanza n. 23512 del 2 agosto 2023

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, nella contumacia dell’appellato (OMISSIS), attore in primo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 83/2017, impugnata dalla convenuta Societa’ (OMISSIS), rigettava la domanda del (OMISSIS) di pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, confermava le restanti statuizioni di merito, e condannava l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale accoglieva l’appello della societa’ convenuta con il quale essa censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale accolto la domanda del lavoratore relativa al lavoro straordinario sulla base di copia dei prospetti dell’orologio marcatempo, senza avvedersi che tale documentazione, peraltro contestata e disconosciuta dalla datrice di lavoro, era stata formata dallo stesso dipendente; e, stante la contumacia in appello del (OMISSIS), sul quale incombeva l’onere probatorio dello svolgimento del lavoro straordinario, riteneva precluso ogni ulteriore approfondimento istruttorio, in assenza di una specifica riproposizione delle originarie istanze probatorie non ammesse dal primo Giudice.

3. Avverso tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

4. Ha resistito l’intimata con controricorso e successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il (OMISSIS) denuncia l’illegittimita’ della sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), relativamente agli articoli 435, 330 e 170 c.p.c. e articolo 24 Cost.. Deduce che il ricorso in appello della controparte risultava notificato a mezzo pec in data 22.11.2017 all’Avv. (OMISSIS), il quale: non era il difensore in primo grado del (OMISSIS), in quanto i suoi legali regolarmente costituiti erano l’Avv. (OMISSIS) e il Dott. (OMISSIS); non era il domiciliatario; non aveva alcun potere ed alcun ius postulandi, e neppure condivideva gli spazi con il collega (OMISSIS) (titolare all’epoca della notificazione di diverso studio professionale). Sosteneva, pertanto, che, stante l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, poiche’ effettuata ad un soggetto privo di riferimenti con il (OMISSIS), previa declaratoria dell’improcedibilita’ dell’appello, la sentenza gravata doveva essere cassata senza rinvio, ovvero con rinvio, anche ove necessario con enunciazione del principio di diritto ex articolo 384 c.p.c..

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimita’ della sentenza impugnata per nullita’ della stessa o del procedimento, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deducendo che l’omissione della notificazione del ricorso in appello a difensore munito di procura, oltre a configurare l’ipotesi dell’inesistenza della notifica stessa, con conseguente corollario dell’improcedibilita’ dell’appello, comportava inconfutabilmente la nullita’ della sentenza, in quanto egli non aveva potuto spiegare le proprie difese legittimamente all’interno del secondo grado.

3. Con un terzo motivo deduce l’illegittimita’ della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giusta l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Sostiene essere erroneo l’assunto della Corte distrettuale, secondo il quale “il fatto costitutivo della pretesa economica azionata dal lavoratore dev’essere provata attraverso gli usuali mezzi istruttori… nella specie in presenza di documentazione compilata dallo stesso lavoratore, lo svolgimento di lavoro straordinario richiede di essere provato aliunde”, perche’ il giudice di primo grado aveva correttamente argomentato la sentenza oggetto di gravame.

4. Ritiene il Collegio che il primo ed il secondo motivo di ricorso, all’evidenza connessi, siano per quanto di ragione fondati.

5. Occorre, infatti, considerare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno insegnato che: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’. Tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa”; e inoltre che: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.” (cosi’ Cass. civ., sez. un., 20.7.2016, n. 14916).

Tali principi di diritto sono stati stabiliti con riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, ma – come ben risulta dalla motivazione svolta dalle Sezioni Unite – essi riflettono un’interpretazione in termini generali della disciplina applicabile in subjecta materia e, segnatamente, dell’articolo 330 c.p.c., norma collocata nel codice di rito civile in seno alle norme dedicate alle “impugnazioni in generale”.

Ed infatti, per quanto qui interessa, nella successiva giurisprudenza di legittimita’, i medesimi principi sono stati applicati anche alla notifica dell’atto di appello (cfr. Cass. civ., sez. trib., 20.10.2022, n. 31085; id., sez. III, 21.7.2021, n. 20840; id., sez. VI, 18.5.2020, n. 9104; id., sez. trib., 25.1.2019, n. 2142).

6. Tornando, allora, alla fattispecie in esame, trattandosi di dedotti errores in procedendo, il Collegio puo’ prendere diretta cognizione degli atti per constatare quanto segue.

In particolare, come peraltro lealmente ammesso dalla difesa della societa’ controricorrente, il ricorso in appello di quest’ultima fu notificato tramite posta elettronica certificata in data 22.11.2017 all’Avv. (OMISSIS), invece che all’Avv. (OMISSIS), che era uno dei procuratori costituiti in primo grado dell’attore, poi appellato, (OMISSIS).

L’atto in questione, percio’, fu notificato, non ad un procuratore costituito di quest’ultimo, ma ad un professionista che non era il difensore dello stesso, in violazione dell’articolo 330 c.p.c., comma 1.

7. Nondimeno, in base ai premessi principi di diritto, non si possono condividere le conseguenze che il ricorrente per cassazione intenderebbe far derivare da tanto, e, cioe’, l’inesistenza della suddetta notificazione (invece che la sua nullita’) e, quindi, l’improcedibilita’ dell’appello a suo tempo proposto dalla controparte.

Piu’ in particolare, trattandosi di notificazione eseguita con modalita’ telematica (a mezzo di c.d. pec), in tema di nullita’ viene in considerazione la specifica ed ampia previsione di cui alla L. n. 53 del 1994, articolo 11.

Ebbene, nel caso in esame, circa l’attivita’ di trasmissione, non e’ discutibile, ne’ contestato, che il professionista che esegui’ la suddetta notificazione, quale avvocato a tanto abilitato, potesse compiere la relativa attivita’ a mezzo di posta elettronica certificata.

Analogamente, circa la fase di consegna, essa risulta formalmente perfezionatasi (essendo state generate le apposite ricevute di accettazione e di consegna della cit. L. n. 54 del 1994, ex articolo 3 bis, comma 3), in quanto tale notificazione non e’ stata rifiutata dal destinatario, e non risulta, percio’, un esito della notificazione assimilabile alla pura e semplice restituzione al mittente dell’atto.

8. Pertanto, non si e’ in presenza di attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, e piuttosto trattasi di notificazione in cui manca nel destinatario che l’ha ricevuta il requisito soggettivo (cfr. la L. n. 54 del 1994, cit. articolo 11) costituito dall’essere lo stesso il procuratore costituito della controparte, ai fini di cui all’articolo 330 c.p.c., comma 1.

D’altronde, in casi analoghi a quello in esame e’ stato appunto ritenuto che la notifica fosse nulla, e non inesistente (cfr. Cass. n. 20840/2021 cit., relativa a notifica di appello effettuata presso l’originario difensore revocato, anziche’ presso quello nominato in sua sostituzione; id. n. 9104/2020, pure cit., attinente a notifica di atto di appello eseguita al difensore dell’appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si era volontariamente cancellato dall’albo professionale).

Alla luce dei principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite, infatti, deve reputarsi superato il precedente orientamento secondo il quale poteva ritenersi inesistente la notificazione quando difettasse qualsiasi collegamento (o riferimento) tra il luogo della notificazione e il destinatario oppure tra il destinatario e la persona cui l’atto era stato notificato.

E, del resto, in ipotesi di notificazione con modalita’ telematica neppure ricorre un “luogo” fisico della notificazione.

9. Di conseguenza, la notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione di udienza dev’essere nella specie ritenuta nulla, e non inesistente, con conseguente nullita’ dell’impugnata sentenza.

Infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto riscontrare la nullita’ di quella notificazione, che – non essendosi l’appellato costituito – era nondimeno sanabile, attraverso la sua rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., comma 1, con conseguente impedimento della decadenza dal diritto ad appellare, in caso di valida e positiva rinnovazione di tale notifica (cfr., ad es., con precipuo riferimento al rito del lavoro Cass. civ., sez. VI, 20.5.2020, n. 9199).

10. Pertanto, assorbito il terzo motivo di ricorso, la decisione gravata dev’essere cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in differente composizione, dovra’ decidere conformandosi ai su specificati principi di diritto, oltre a regolare le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.