Corte di Cassazione – Ordinanza n. 24451 del 8 agosto 2022

RILEVATO CHE

1. con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionaie dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza n. 327/2/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila e, in sua riforma, determinava i valori dei beni oggetto di tassazione ai fini ICI per l’anno d’imposta 2010 nella misura indicata dal consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure, dichiarando, poi, non dovute le sanzioni irrogate dal Comune, in quanto “l’incertezza urbanistica che ha riguardato nel periodo di imposta i cespiti censiti ed il mancato rispetto da parte dell’ente dell’obbligo di comunicazione previsto dal suo stesso regolamento integrano, di concerto tra di loro, quella causa di non punibilita’ che determina l’esenzione” (cosi’ nella sentenza impugnata);

2. avverso tale sentenza il Comune di L’Aquila proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata in data 12 febbraio 2019, formulando due motivi di impugnazione;

3. (OMISSIS) e (OMISSIS) sono restati intimati;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di impugnazione il Comune dell’Aquila censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articoli 11, comma 2, e 14, Decreto Legislativo n. 472 del 1997 art.6, in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., sostenendo, da un lato, che le sanzioni sono un necessario accessorio dell’imposta non pagata, rappresentando, sotto altro profilo ed in punto di fatto, che la vicenda urbanistica dei beni oggetto di tassazione era stata caratterizzata dall’intervento, sollecitato dagli stessi intimati, del commissario ad acta, il quale, in data 16 gennaio 2009, con delibera n. 1973 di cui all’articolo 42 Decreto Legislativo n. 267 del 2000, in sostituzione del Consiglio Comunale, aveva adottato la variante urbanistica dei beni, rendendo cosi’ i beni (prima inclusi nella cd. zona bianca del piano regolatore) di natura edificabile;

1.1. la difesa del Comune contestava, quindi, la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso l’operativita’ delle sanzioni, segnalando che gli attuali intimati non avevano, deliberazione del commissario, presentato la dichiarazione ICI, ne’ versato la relativa imposta, in chiara violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 14, assumendo, altresi’, che le cause di esclusione della punibilita’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 articolo 6 sono tassative e che non ricorreva nella specie l’incertezza urbanistica considerata dal Giudice regionale, “essendo stata acquisita e non controversa la approvazione della variante urbanistica su pressante istanza dei ricorrenti”, osservando, infine, che non aveva alcuna pertinenza il riferimento operato dal Giudice a quo alla mancata comunicazione della variante urbanistica, in quanto questa venne richiesta ed ottenuta dai contribuenti all’esito del giudizio di ottemperanza;

2. con la seconda censura il Comune si duoleva della contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 5, c.p.c., assumendo che, in ragione del carattere necessario ed accessorio delle sanzioni, il Giudice regionale non poteva, da un lato, confermare l’accertamento e, dall’altro, non applicare le sanzioni.

OSSERVA.

3. Dall’esame degli atti non risulta la relazione di notificazione del ricorso, che e’ stata eseguita ai sensi dell’articolo 3-bis della L. 53/1994 tramite posta elettronica certificata, essendo stati prodotti, in formato cartaceo, solo la procura speciale, l’attestazione di conformita’ del ricorso e della procura speciale, nonche’ le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dell’impugnazione.

La predetta disposizione prevede, al comma 1, che “La notificazione con modalita’ telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, prescrivendo il comma 5 lettera e) l’indicazione dell'”indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato”.

In base al successivo articolo 11 della menzionata legge “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e comunque se vi e’ incertezza sulla persona cui e’ stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.

4. Non solo. L’attestazione di conformita’ del ricorso e della procura speciale agli originali dei medesimi atti notificati telematicamente agli intimati e’ stata depositata in formato cartaceo e risulta priva di sottoscrizione autografa.

I controinteressati, ai quali il ricorso risulta essere stato destinato, sono restati intimati e l’omesso deposito della relazione di notifica preclude di accertare se il ricorso sia stato a costoro correttamente notificato presso l’indirizzo risultante da pubblici elenchi.

5. In tale contesto, ogni prospettiva di eventuale sanatoria della menzionata nullita’ della notifica del ricorso resta preclusa dalla predetta mancanza di sottoscrizione autografa della suindicata attestazione di conformita’, dovendo darsi seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui:

a. “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformita’ del difensore della L. n. 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1 bis e ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilita’ ove il contro ricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformita’ della copia all’originale notificatogli Decreto Legislativo n. 82 del 2005, ex articolo 23, comma 2″;

b. ” Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato… per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilita’ sara’ onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformita’ all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez. Un., 24/09/2018,n. 22438)” (cosi’ Cass. 597/2022, con sottolineatura aggiunta).

6. Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va dichiarato improcedibile.

7. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio in considerazione del mancato svolgimento di attivita’ defensionale da parte degli intimati.

8. Va infine dato atto che ricorrono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e da’ atto della ricorrenza delle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del Comune dell’Aquila dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.