Corte di Cassazione – Ordinanza n. 7994 del 20 marzo 2023

FATTI DI CAUSA

1. L’Incaricato per la riscossione, (OMISSIS) Spa, notificava in data 12.5.2011 a (OMISSIS) la cartella di pagamento n. (OMISSIS) (OMISSIS) per l’importo di Euro 89.859,03, recante l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto Irpef ed accessori in relazione all’anno 2004, e n. (OMISSIS), avente ad oggetto Irpef ed accessori con riferimento all’anno 2005, dichiaratamente notificati in data 30.12.2009.

2. L’odierna ricorrente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando l’inefficacia dell’atto impugnato a causa dell’insussistenza del diritto dell’Ufficio a richiedere il pagamento di somme afferenti al tributo dell’Irpef, in riferimento agli anni 2004 e 2005, senza aver preliminarmente provveduto a notificare correttamente i prodromici avvisi di accertamento, peraltro non essendo da lei dovuta la somma richiesta. La contribuente comunque domandava, se del caso, di ridurre la pretesa di pagamento alla somma effettivamente dovuta. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo che gli atti impositivi fossero stati regolarmente notificati.

3. (OMISSIS) spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma. La CTR rigettava l’impugnativa introdotta dalla contribuente e confermava la decisione assunta dalla CTP.

4. Avverso la pronuncia della CTR di Roma ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. (OMISSIS) Spa ha ricevuto la notificazione del ricorso in data 31.12.2015, ma non si e’ costituita nel giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente contesta la violazione dell’articolo 140 cod. proc. civ, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, in cui e’ incorsa la CTR nell’aver erroneamente applicato le regole legali in materia di adempimenti necessari per il perfezionarsi della notifica a soggetti irreperibili.

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente contesta l’omesso esame dell’eccezione circa la mancata ricerca da parte dell’Ufficiale notificatore di persone idonee alla ricezione della notifica ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., e di richiesta di informazioni sull’eventuale trasferimento del contribuente.

3. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, per non aver correttamente applicato il combinato disposto dagli articoli 140 c.p.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 60, in ordine agli adempimenti relativi al procedimento di notificazione dei prodromici avvisi di accertamento in esame.

3.1. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 prevede che, in caso di irreperibilita’ del destinatario della notifica, non e’ applicabile l’articolo 143 c.p.c., espressamente escluso dalla disposizione di cui alla lettera f) della norma, che non esclude, pero’, la necessita’ che si provveda agli adempimenti di cui all’articolo 140 c.p.c..

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), offre comunque delle indicazioni specifiche sulla modalita’ di compimento del processo di notificazione di un atto tributario al contribuente irreperibile, e detta “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e’ abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

Siamo pertanto in presenza di un procedimento notificatorio che segue regole sue proprie e, (soltanto) per quanto non specificamente disciplinato, si svolge in applicazione delle previsioni di cui all’articolo 140 c.p.c. ed alle norme dallo stesso richiamate, con particolare riferimento all’articolo 139 c.p.c. ed alle ricerche del destinatario previste dalla disposizione.

3.2. La disciplina della notifica prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, prevede comunque deroghe significative rispetto alla disciplina prevista dall’articolo 140 del codice di rito. Ai sensi della disciplina ordinaria, risultando irreperibile il destinatario, l’atto da notificare e’ depositato presso la casa comunale, con affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e deve essergli data notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), invece, l’avviso del deposito, sempre in busta chiusa e sigillata, non si affigge alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, bensi’ presso la casa comunale, e non e’ previsto l’invio della raccomandata informativa.

3.2.1. Tanto premesso il giudice del gravame ha osservato che “Nella fattispecie il Collegio evidenzia che l’Ufficio ha dimostrato l’intervenuta e regolare notifica degli atti sottesi alla cartella. Nel caso di effettuazione della notifica a soggetti assolutamente irreperibili il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, articolo 60, comma 1, lettera e) dispone che l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 c.p.c. in busta chiusa e sigillata si affigge all’albo del comune e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione.

Pertanto, il provvedimento notificatorio si e’ concluso per compiuta giacenza non avendo il destinatario curato il ritiro.

Ritiene che la cartella di pagamento risulta ritualmente notificata” (sent. CTR, p. 4).

3.3. Dunque, pur dando atto la CTR che la questione relativa agli adempimenti necessari per la corretta notificazione degli avvisi di accertamento e’ risultata controversa sin dal primo grado del giudizio, il giudice dell’appello limita la sua analisi all’affissione dell’atto presso la casa comunale.

4. La pronuncia del giudice del gravame e’ sottoposta a specifica censura sul punto, perche’ la ricorrente, richiamando plurima giurisprudenza di legittimita’, evidenzia che “la notificazione ai sensi dell’articolo 60, lettera e), e’ valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio insindacabile in sede di legittimita’, siano state sufficienti… l’unica parte redatta e sottoscritta dall’ufficiale postale… e’ quella relativa alla cartolina dalla quale risulta la mancata consegna per âEuroËœirreperibilita” non meglio precisata… nulla riferisce l’Ufficiale Postale in ordine alle motivazioni dell’irreperibilita’ ne’ delle cause per le quali non sia stata eseguita la consegna sul perche’ il destinatario o altro possibile consegnatario non e’ stato rinvenuto in detto indirizzo… Alcuna attivita’ ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. risulta effettuata dall’Ufficiale notificatore…” (ric., p. 7).5. Puo’ allora ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia gia’ avuto modo di statuire che “la notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e) e’ ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione e’ ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessita’ di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ne’ di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune” (evidenza aggiuta), Cass. sez. V, 12.2.2020, n. 3378. Non si e’ del resto mancato di chiarire, ancor piu’ specificamente con riferimento alla vicenda processuale in esame, che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilita’, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perche’ trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (evidenza aggiunta), Cass. sez. V, 15.3.2017, n. 6788.Non si e’ attenuta a questi principi la impugnata CTR, ed il primo motivo di ricorso introdotto dalla contribuente deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Il secondo strumento di impugnazione rimane assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso proposto da (OMISSIS), assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perche’, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimita’ tra le parti.