Corte di Cassazione – Ordinanza n. 16778 del 13 giugno 2023

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza del locale giudice di pace con la quale era stata accolta l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza ingiunzione numero 102/PM/2013.

La suddetta ordinanza ingiungeva all’opponente di pagare la sanzione di Euro 300 per la violazione dell’articolo 12-32 del regolamento di acustica in quanto, come da verbale di contestazione, il (OMISSIS), quale titolare dello studio di avvocato con sede a (OMISSIS), manteneva in esercizio dopo averlo fatto installare un impianto generatore di calore con unita’ esterna nel cavedio condominiale e asservito all’appartamento utilizzato come ufficio di potenza complessiva superiore a 1 KW senza avere ottemperato alle procedure per l’istallazione e l’esercizio di tali motori contemplata nel vigente regolamento comunale di acustica.

2. Il Tribunale della Spezia rigettava le eccezioni preliminari formulata dall’appellato e accoglieva l’appello rigettando l’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione sopra citata.

In particolare, quanto alle eccezioni preliminari, evidenziava che l’appellato non aveva provato un’idonea notifica della sentenza di primo grado non avendo prodotto il file in formato EML, al fine di consentire al giudice di verificare la relata e il contenuto della notifica (che avrebbe dovuto essere la copia conforme della sentenza) oltre alla ricevuta di consegna. Non era stata provata, pertanto, la dedotta violazione del termine breve. L’appello doveva considerarsi tempestivo anche con riferimento al termine lungo.

3. Il motivo di appello proposto dal Comune circa la mancata applicazione del principio di non contestazione e di malgoverno delle risultanze documentali era fondato. Risultavano provate e non contestate, infatti, le circostanze integrative della violazione amministrativa contenute nel verbale di contestazione e risultanti anche dalla documentazione versata in atti.

4. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

5. Il Comune di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 170, 285 e 325 c.p.c..

L’appello dell’amministrazione non era tempestivo in quanto nella documentazione inserita nel fascicolo vi era copia cartacea della sentenza n. 502 del 2016 comunicata a mezzo PEC, la stampa delle due ricevute di avvenuta consegna delle pec, rispettivamente indirizzate all’avvocato (OMISSIS) e all’avvocato (OMISSIS) procuratori costituiti in giudizio per il Comune. L’appellante aveva ammesso di aver ricevuto la comunicazione della sentenza a mezzo di posta elettronica certificata e ne aveva anche trascritto il contenuto pur sostenendo che non vi era stata notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve.

Il ricorrente evidenzia che, ai fini della decorrenza del termine breve, e’ necessaria la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC idonea a far decorrere il suddetto termine. Nella specie la consegna telematica aveva prodotto il risultato di portare a conoscenza dell’atto in modo tale da determinare il raggiungimento dello scopo, non essendo idonee a impedire tale effetto le mere irregolarita’.

2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 285 c.p.c.

La censura e’ ripetitiva della precedente avente ad oggetto l’erronea declaratoria di tempestivita’ della impugnazione fondata sul mancato deposito di un file con estensione EML a fondamento della prova della validita’ della notifica.

2.1 I primi due motivi di ricorso, sono fondati.

Il Tribunale ha affermato che non era provata l’avvenuta notifica della sentenza appellata dal Comune ai fini del decorso del termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c. perche’ non erano stati depositati i file in estensione eml al fine di verificare la relata e il contenuto della notifica trascurando di considerare che lo stesso Comune ricorrente aveva ammesso che il (OMISSIS) aveva comunicato con pec la decisione allegando la sentenza del Giudice di Pace. D’altra parte, tale circostanza e’ confermata anche nel controricorso del Comune (pag. 5 del controricorso).

Deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto affermati da questa Corte: “L’irritualita’ della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’ se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarita’ la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994″ e l’inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l’avvenuto perfezionamento della notifica)” (Sez. U -, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02);

“La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformita’ all’originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validita’ della notificazione, attesa la tassativita’ dei casi di nullita’ previsti dall’articolo 160 c.p.c., e non ne comporta l’inidoneita’ a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformita’ tra tale copia e l’originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell’adempimento imposto dall’articolo 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all’originale)” (Sez. 3 -, Sentenza n. 10138 del 29/03/2022, Rv. 664404 – 01);

“Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della l. n. 53 del 1994, articolo 9, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensi’ la sua nullita’ che pertanto puo’ essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalita’ telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l’attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata)” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021, Rv. 661904 – 01).

3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2967 c.c. nonche’ del decreto legislativo numero 150 del 2011, articolo 6, comma 11.

La censura attiene alla applicazione del principio di non contestazione e al fondamento della prova della violazione amministrativa che spettava al Comune. In giudizio, l’amministrazione non aveva dimostrato i fatti costitutivi dell’obbligo. Mancava la prova perfino del soggetto che aveva installato l’impianto.

4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione del decreto legislativo numero 150 del 2011, articolo 6, comma 11.

Il Tribunale della Spezia non ha svolto alcuna istruttoria integrativa o approfondimento sulla responsabilita’ del ricorrente pur in assenza di prove sufficienti.

5. I motivi terzo e quarto sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due.

6. In conclusione la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex articolo 382 c.p.c.. Dalle risultanze processuali emerge, infatti, che a fronte della notifica della sentenza in data 9 giugno 2016 l’appello e’ stato proposto in data 13 dicembre 2016 ben oltre il termine di 30 giorni di cui all’articolo 325 c.p.c. Conseguentemente la decisione impugnata va cassata senza rinvio, in quanto il Comune di (OMISSIS) non poteva piu’ proporre appello essendo decorso il termine per impugnare.

7. Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto del modesto valore della lite e della semplicita’ della controversia si liquidano per il merito nell’importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento: giudizio di primo grado dinanzi al giudice di pace Euro 173, secondo grado dinanzi il Tribunale Euro 332 oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge. Le spese del giudizio di legittimita’ si liquidano nell’importo di Euro 600 piu’ 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex articolo 382 c.p.c., dichiara inammissibile l’appello del Comune di (OMISSIS) avverso la sentenza del giudice di pace di La Spezia n. 502 del 2016; condanna il Comune di (OMISSIS) al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito nell’importo di Euro 173 per il primo grado e di Euro 332 per il secondo grado, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 600 piu’ 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.