Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1792 del 23 gennaio 2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27715/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a.;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

E nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5871/47/15 depositata il 16/6/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2/7/2018 dal consigliere Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure accoglieva

l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimita’ della cartella di pagamento impugnata, relativa ad IVA, IRPEF e IRAP 2007;

– con tal atto l’Erario per il tramite del concessionario per la riscossione richiedeva il pagamento di somme dovute in forza di controllo automatizzato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis, oltre a sanzioni e interessi per un totale di Euro 898.567,00 quali somme regolarmente dichiarate ma non versate;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione sia il concessionario della riscossione, affidato a tre motivi, sia l’Amministrazione Finanziaria, con atto articolato in un unico motivo; resiste il contribuente con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che:

– In quanto presentato per primo, si esamina inizialmente il ricorso del concessionario della riscossione;

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 25 e 26, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che le relate di notifica disgiunte dalle cartelle non costituiscano prova valida del perfezionamento della notifica stessa, essendo necessaria la produzione in giudizio dell’originale della cartella di pagamento; il motivo e’ fondato;

– come questa Corte ha gia’ ritenuto, (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017), in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data e’ assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa; ritenendo quindi necessaria l’acquisizione al fascicolo processuale tal documento, la CTR e’ incorsa nell’errore di diritto denunciato;

– il secondo motivo si incentra sulla violazione degli articoli 2712 e 2719 c.c. in relazione con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 4, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo erroneamente la CTR ritenuto che il contribuente abbia effettivamente contestato la conformita’ delle copie prodotte in giudizio degli atti relativi alla procedura di notificazione della cartella; il motivo e’ infondato;

– ritiene questa Corte che la contestazione di conformita’ agli originali degli atti di notifica – che non necessita di particolari formule o di specificita’ ad hoc – puo’ consistere anche, implicitamente ma inequivocamente, nella richiesta, diretta al giudice, di ordinare al concessionario l’esibizione o la produzione in giudizio degli originali di tali atti, e segnatamente dell’originale dell’avviso di ricevimento. Cio’ e’ del tutto implicito anche in quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 1974 del 26/01/2018), l’agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale e’ richiesto di dare prova dell’espletamento di una attivita’ notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticita’ agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, poiche’ l’autenticazione della copia puo’ essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l’atto e’ stato emesso o presso il quale e’ depositato l’originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’articolo 2719 c.c.. nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistente il potere del concessionario di autenticazione degli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate);

– il terzo motivo di ricorso si appunta sulla violazione del Decreto Legislativo n. 435 del 1992, articolo 22, comma 4 e puo’ esaminarsi, per connessione, unitamente al secondo motivo; si denuncia loro tramite l’avere la CTR erroneamente ritenuto di decidere nel merito in ordine alla validita’ e prova della notifica contestata senza ordinare l’esibizione dell’originale dei documenti relativi alla procedura di notifica, segnatamente dell’avviso di ricevimento; il motivo e’ fondato;

– risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa non solo che in tal senso il contribuente aveva formulato specifica istanza al giudice, ma che il concessionario si era reso disponibile a produrre tali originali agli atti di causa;

– la CTR quindi e’ incorsa nell’errore di diritto denunciato, avendo trattenuto la causa in decisione senza prima disporre la produzione o l’esibizione – che appariva possibile, stante la posizione delle parti, concorde sul punto – degli originali in parola; sul punto questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017) in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformita’ delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformita’ agli originali, non puo’ limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformita’ contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformita’ delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso; in ogni caso, poi (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8446 del 27/04/2015) in tema di contenzioso tributario, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce modalita’ idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, ai sensi dell’articolo 2712 c.c., e’ onere dell’Amministrazione finanziaria contestarne la conformita’ all’originale, in presenza della quale il giudice e’ tenuto a disporre la produzione del documento in originale Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 22, comma 5;

dispone in tal senso, invero, quale disposizione speciale riguardante la notifica degli atti della riscossione, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602, articolo 26, penultimo comma, che impone al concessionario l’obbligo di fare esibizione della documentazione probante la notifica su richiesta del contribuente e dell’Amministrazione; a fortiori detto obbligo certamente incombe sul riscossore nei rapporti con il Giudice, di fronte al quale penda la controversia riguardante tal notifica;

– in conclusione, se la valutazione della vis probatoria puo’ e deve operarsi su quanto in atti, ove sia necessario per il raggiungimento della prova di un determinato fatto processualmente rilevante, il giudice deve esperire anche la via consistente nell’ordine di esibizione degli originali degli atti rilevanti al fine di decidere; cio’ a maggior ragione ove le parti siano sostanzialmente d’accordo in ordine a tal approfondimento probatorio, ma anche ove esso indipendentemente dalle allegazioni delle parti stesse – possa essere dirimente ai fini del decidere;

– venendo alla disamina del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, esso e’ affidato ad un solo motivo incentrato sulla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 25 e 26 e dell’articolo 2719 c.c. entrambi in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata dalla copia dell’estratto di ruolo e dalla relata di notifica regolarmente perfezionata la notifica dell’atto impugnato, non avendo il contribuente formalmente disconosciuto le copie degli atti relativi al procedimento di notificazione prodotti in giudizio;

– invero, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve preliminarmente considerarsi, in quanto successivo al ricorso per primo presentato contro la gravata sentenza, come incidentale, in forza della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015) il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso;

– Se cosi’ e’, tuttavia quest’ultima modalita’ non puo’ considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilita’ e’ condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu’ venti) risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi;

– questa Corte ha anche precisato, sempre nella pronuncia di cui sopra, che tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, ne’ nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della gia’ proposta impugnazione;

– nella fattispecie che ci occupa, tal gravame risulta quindi inammissibile perche’ posto in notifica il 13 gennaio 2016, quindi oltre il termine di giorni venti piu’ giorni venti ex lege previsto dalla notifica e dal deposito del ricorso principale, che e’ stato notificato in data 20 10 novembre 2015;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; liquida le spese a favore del contribuente in Euro 10.000,00 oltra a 15% spese generali, cpa ed iva come per legge; accoglie il ricorso di (OMISSIS) s.p.a.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, che decidera’ anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimita’.