CTR Lazio – Sentenza n. 5153 del 22 gennaio 2019

SENTENZA

– sull’appello n. 5153/2017
– avverso la pronuncia sentenza n. 147/2009 Sez:41 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro
AG RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI Dl RISCOSSIONE SPA
VIA G. GREZAR 14
difeso da:
FRANCO FABIO FRANCESCO
VIA G P DA PALESTRINA 19 00193 ROMA
proposto dall’appellante:
(omissis)
Atti impugnati:
CARTELLE Dl PAGAMENTO (omissis)
AVVISI Dl MORA (omissis)
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA (omissis)
R.G.A.n.5153/2017

Svolgimento del processo.
La sig.ra (omissis), nella sua qualità di unica erede del sig. (omissis) ha proposto ricorso in riassunzione ex art. 63 d.lgs. n. 546/92, a seguito della sentenza in data 18 novembre 2016 con la quale la Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del (omissis) in relazione ai presunti crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria e/o da altri Enti, definiti con sentenza n. 159/10/2011 del 14 giugno 201 1 (e cassata dalla sentenza della Corte di cassazione sopraricordata), e concernente l’avviso di iscrizione di ipoteca n. (omissis) emesso da Equitalia Gerit e notificato al sig. (omissis) in data 12 maggio 2008 e, per esso, avverso le cartelle di pagamento elencate nell’atto di riassunzione, qui da intendersi integralmente trascritte.
La contribuente, a sostegno dell’appello in riassunzione, ha dedotto:
a) in via preliminare, illustrando il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ha evidenziato che “E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del dpr 29 settembre1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente. senza I’uIteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cpc quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificalo all’indirizzo conosciuto) la cui attestazione può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.
Nel caso di specie il contribuente ha sempre negato di aver ricevuto alcuna. notifica ed ha, altresì, contestato che le produzioni documentali offerte in giudizio da Equitalia possano configurare una valida notifica secondo le modalità previste dall’art 140 e.p.c..
Ciò premesso ha dedotto:
a) Mancata o, comunque, irrituale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora presupposti: derivata illegittimità e/o nullità e/o invalidità dell’avviso di iscrizione ipotecaria.
b) Intervenuta prescrizione delle somme richieste dagli enti impositori: decadenza dal diritto di procedere al recupero a mezzo di concessionari:
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità / inefficacia della notifica delle cartelle e degli avvisi di mora riportati nell’avviso di iscrizione di ipoteca (fascicolo (omissis)), indicati in epigrafe; accertare e dichiarare che Equitalia Gerit S.p.A., (oggi Equitalia. Servizi di riscossione S.p.A.) non aveva e non ha diritto di procedere all’iscrizione ipotecaria di cui alla nota -11/03/2008-252808 del 25.03.2008 in relazione alle cartelle e avvisi di mora, sopra dettagliatamente elencati, del valore complessivo di Euro 97.637,04; per l’effetto, annullare l’atto di iscrizione di ipoteca (fascicolo (omissis)) di Equitalia Gerit S.p.A., oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., con nota del 25.03.2008 – 252808 presso Agenzia del Territorio – Ufficio di Roma 1, sull’immobile sito in (omissis) ovvero ridurne l’importo oggetto di iscrizione ipotecaria in misura pari al doppio delle somme ritenute non dovute.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate – Servizi Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. contestando ed impugnando quanto dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso in riassunzione della contribuente deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
Osserva la Corte che preliminare per la decisione della causa è la questione relativa alla correttezza delle modalità di notifica degli atti presupposti.
E’ noto, in linea generale, che secondo questa Corte la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.c. solo ove Sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale ( cfr. Cass. n. 6788/2017).
Orbene, la questione assume particolare rilievo in relazione alla circostanza che per le ipotesi di C.d. irreperibilità relativa correlata al trasferimento nell’ambito dello Stesso Comune – disciplinate dall’art.60 c.1 lett. e) DPR n-600/73- la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 e.p.c., richiamato dalla disposizione appena citata, occorrendo oltre al deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto e il ricevimento della raccomandata informativa – ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.
Per converso, alle ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, agganciata al trasferimento del contribuente in diverso comune da quello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale la medesima disposizione sopra ricordata richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui alla lett. e) dell’art.60 c. 1 dpr n.600/73 in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei. per notificare altrimenti l’atto (Cass. n. 6911/2017, Cass. n. 4502/2017). E’ stato perciò ritenuto che (Cass. n. 12509/2016) il messo deve pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune; con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” ( Cass. n. 2884/2017).
Orbene, a tali principi non si è attenuto il giudice della CTP ritenendo sufficiente le attività di ricerca del contribuente, la genericità delle quali, peraltro, proprio in relazione alla loro vaghezza, avrebbe reso vieppiù necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del comune o presso altro comune, attraverso la verifiche delle risultanze anagrafiche.
E’ evidente la specialità del sistema notificatorio previsto dal ricordato art.60 dPR n.600/73 che rende dovuta da parte del messo notificatore un’attività di verifica volta a stabilire se il mancato rinvenimento del destinatario della notifica fosse stato riconducibile ad un trasferimento all’interno dello stesso comune ove risulta essere domiciliato ovvero al di fuori di esso. Ne consegue che proprio rispetto al caso di specie, la verifica operata dal messo in ordine al fatto che il contribuente risultava trasferito in località ‘non nota’, avrebbe dovuto indurre l’ufficiale notificante a compiere le verifiche necessarie al fine di acclarare se il trasferimento fosse avvenuto nel comune ovvero al di fuori del comune di domicilio. Verifiche che avrebbero ineludibilmente richiesto l’esame dei registri anagrafici che, per converso, il messo notificante non ha minimamente compulsato.
Nè a sopperire tale mancanza può risultare utile la verifica ‘ex post’ essendo sul punto sufficiente rammentare che secondo questa Corte (Cass. n. 24260/2014) deve escludersi che l’attestazione circa l’irreperibilità o il trasferimento in altro comune possa essere fornita dalla parte, nel corso del giudizio, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità, senza ulteriore attestazione in ordine alle ricerche compiute “per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune”. Orbene, a tali principi non si è conformato il giudice di primo grado, considerando idonee a giustificare il ricorso alla notifica di cui alla lett. e) dell’art.60 DPR 11.600/73 unicamente le informazioni raccolte o dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il di lui trasferimento in località non nota ovvero constatando la sua irreperibilità in via (omissis) ovvero da quando lo stesso si trovava domiciliato in via (omissis) dello stesso Comune di Roma, indirizzo al quale è stato notificato I’atto impugnato in via principale, nella sua qualità di erede del sig. (omissis), marito, deceduto, alla contribuente (omissis). Sulla base di tali considerazioni, l’appello va accolto e la sentenza impugnata va annullata. con la conferma della esclusione della giurisdizione tributaria per tutte quelle cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti di natura non tributaria, bensì previdenziale o amministrativa (violazioni del codice della strada).
In ogni caso i crediti, oggetto del presente procedimento, le cui cartelle sono state notificate tra il 1999 e il 2004 e posti a base dell’iscrizione ipotecaria devono ritenersi prescritti, in base alla specifica elencazione di cui all’atto di appello e all’epoca di insorgenza del credito (v. Cass. Ss.uu. 17 novembre 2016, n. 2339).
Tutte le spese dei rispettivi gradi di giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione della specificità della causa e della natura della controversia, e delle parziali soccombenze reciproche nei gradi di merito e nel giudizio di fronte alla Corte di cassazione.

P.Q.M.

La CTR di Roma, a seguito di riassunzione, accoglie l’appello; spese compensate.