Corte di Cassazione – Ordinanza n. 12081 del 17/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 22122-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. ;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS), COMUNE ARDEA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3452/14/2016 della COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 01/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, pur avendo il Collegio disposto la rinnovazione della notifica del ricorso a carico del concessionario, a seguito di ordinanza interlocutoria del 13.9.17 (depositata in cancelleria il 31.10.2017), l’Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnativa di alcune cartelle di pagamento per crediti tributari, lamentando la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto illegittima la notifica delle cartelle impugnate nel presente giudizio, perche’ consegnate al portiere senza aver inviato successivamente la seconda raccomandata informativa.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso e’ fondato.

Infatti, per quanto riguarda la necessita’ dell’invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26, “Questa Corte e’ ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facolta’ di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, articolo 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, articolo 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente puo’ eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalita’ di notifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilita’ riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interessa alla societa’ concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articolo 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone anche del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo” (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10, secondo Cass. n. 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile e’ dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, ex articolo 140 c.p.c., pertanto, non e’ necessario l’invio della raccomandata informativa – Cass. n. 12181/13 -). Sulla specialita’ della notifica, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26, rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1972, articolo 60, v. Cass. nn. 3254/16, 23341/15.

I giudici d’appello si sono manifestamente discostati dai superiori principi.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.