Corte di Cassazione – Ordinanza n. 11504 del 11 maggio 2018

ORDINANZA

sul ricorso 21689-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS);

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 95/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) impugnava la cartella di pagamento notificata da (OMISSIS) S.p.A. sostenendo la mancata notifica dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione delle sanzioni che costituivano gli atti prodromici. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Lombardia sul rilievo che gli atti prodromici all’emissione della cartella impugnata non risultavano ritualmente notificati in quanto il contribuente aveva trasferito la residenza nel comune di (OMISSIS) in data 11 ottobre 2010 mentre l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione delle sanzioni erano stati notificati il 3 dicembre 2010 presso il precedente indirizzo di (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Il contribuente si e’ costituito in giudizio con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. (OMISSIS) S.p.A. non si e’ costituita in giudizio.

3. Con l’unico motivo l’agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 58 e 60. Sostiene che, avendo il contribuente trasferito la propria residenza in un altro Comune, la variazione del domicilio fiscale avrebbe avuto effetto decorsi 60 giorni dal trasferimento, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 58, di talche’ la notifica che era stata effettuata a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e, era rituale.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 53 e 57. Sostiene che nel giudizio di appello l’agenzia delle entrate aveva introdotto inammissibilmente una domanda nuova poiche’ solo in tale giudizio aveva affermato la legittimita’ della notifica richiamando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 58.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che l’eccezione preliminare di inammissibilita’ del ricorso svolta dal controricorrente per non aver l’agenzia delle entrate trascritto nel ricorso il contenuto della cartella impugnata e’ infondata. Invero il ricorso verte sulla corretta applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 58 e 60 ed i fatti sono stati esposti in modo da rendere chiaramente intellegibili le ragioni della censura ed i punti della sentenza oggetto di doglianza, per il che appare assolto l’onere della specificita’.

2. Il motivo di ricorso principale e’ fondato. Cio’ in quanto la Corte di legittimita’ ha piu’ volte affermato il principio secondo cui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, lettera e), non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso (Cass. n. 25272 del 28/11/2014; Cass. n. 1206 de120 gennaio 2011). Cio’ posto, considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 58 prevede che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte (comma 2) e che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (comma 5), la notifica degli atti prodromici, nel caso di specie, e’ stata legittimamente effettuata, in mancanza di comunicazione della variazione da parte del contribuente, presso l’indirizzo pregresso di (OMISSIS), posto che dalla sentenza impugnata si evince che la notifica ha auto luogo il 3.12.2000 (sul punto il contribuente non ha svolto ricorso incidentale) e che il trasferimento di residenza nel Comune di (OMISSIS) ha avuto luogo in data 11.10.2010.

3. Il motivo di ricorso incidentale condizionato e’ infondato in quanto non costituisce domanda nuova, inammissibile ove proposta per la prima volta nel giudizio di appello, la prospettazione di una qualificazione giuridica della fattispecie diversa, in quanto disciplinata da norme in precedenza non invocate, ove la ricostruzione si fondi sui medesimi fatti.

4. Il ricorso principale va, dunque, accolto, il ricorso incidentale va rigettato. L’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procedera’ alle necessarie verifiche e decidera’ nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.