CTP Ancona – Sentenza n. 431 del 14 maggio 2018

SENTENZA

sul ricorso n. 637/2017
spedito il 13/10/2017
Avverso ingiunzione di pagamento per TOSAP 2012 TOSAP 2014 TOSAP 2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 13 ottobre 2017 (omissis) ha proposto ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona contro l’ingiunzione di pagamento n. (omissis) del 14.2.2017 emessa dalla società (omissis) con riferimento alla TOSAP per gli anni 2012, 2014 e 2015, concernente al suolo pubblico occupato dalla pizzeria denominata (omissis)

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione, per i seguenti motivi: a) violazione della legge n. 228/2012, che, all’art. 1 comma 544, prevede l’obbligo di comunicare al contribuente il dettaglio delle somme iscritte a ruolo almeno 120 giorni prima di procedere alla riscossione mediante ingiunzione, con conseguente insussistenza dell’obbligo contributivo; b) inesistenza e nullità della notifica effettuata a mezzo posta da parte dell’agente di riscossione; c) omessa notifica al contribuente di tutti gli atti presupposti rispetto all’iscrizione a ruolo, con conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale; d) incompletezza della cartella esattoriale.

Il 6 dicembre 2017 si è costituita in giudizio la società (omissis) chiedendo il rigetto della sospensiva e, nel merito, del ricorso.

All’udienza camerate del 15 dicembre 2017 l’istanza cautelare è procedimento all’udienza pubblica del 30 marzo 2018.

Il 21 marzo 2018 la società resistente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. La società concessionaria del servizio di riscossione ha dato prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici all’ingiunzione di pagamento oggi impugnata (cfr. i documenti allegati alla memoria di costituzione in giudizio) e, pertanto, non può più essere messa in discussione la debenza del tributo, ma in questa sede possono solo farsi valere vizi propri dell’atto impugnato.

2. Ciò premesso l’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012 non può trovare applicazione al caso di specie, poiché la norma in questione si riferisce alle sole azioni cautelari ed esecutive e l’ingiunzione di pagamento non rientra tra queste due categorie.

3. Quanto alla pretesa inesistenza e nullità della notifica effettuata a mezzo posta da parte dell’agente di riscossione il legislatore ha concesso all’Agente per la riscossione le facoltà di scegliere le modalità per la notifica previste dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/73, ritenendole tutte assolutamente equivalenti.
Ne consegue che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma I dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un, 29 giugno 2016, n. 19071).

4. In ordine alla asserita mancanza di completezza della cartella si rileva che l’atto contiene tutti i requisiti richiesti, ovvero l’indicazione degli avvisi di pagamento presupposti, l’indicazione delle somme dovute, l’invito a procedere al pagamento entro 30 giorni, le istruzioni sul pagamento nonché le indicazioni necessarie per proporre eventuale ricorso ed il nome del responsabile del procedimento. Dunque non può rilevarsi alcun difetto motivazionale nell’atto impugnato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall’amministrazione resistente per la costituzione in giudizio, che si liquidano in euro 200,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in euro 200,00, oltre accessori, se dovuti.

Ancona, 30 marzo 2018.