CTP Caltanissetta – Sentenza n. 618 del 28 maggio 2018

SENTENZA

– sul ricorso n. depositato il 01/06/2018
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE CALTANISSETTA RISCOSSIONE SICILIA SPA.
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe (OMISSIS) proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per l’importo di €257,76, avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica per l’anno 2010 relativamente alla vettura (OMISSIS).
Rilevava il ricorrente la nullità e/o l’inesistenza della notifica, la mancata sottoscrizione della cartella, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di motivazione, l’inesistenza di notifica di atti prodromici alla cartella, il difetto di motivazione in punto di interessi, la prescrizione triennale della pretesa.

Riscossione Sicilia s.p.a. resisteva in giudizio con proprie controdeduzioni, chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e chiedendo il rigetto del ricorso.
L’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, chiamata in giudizio, si costituiva a sua volta, rilevando l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 21 maggio 2018 la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La doglianza relativa all’inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento impugnata è, ad avviso della Commissione, fondata e deve essere, pertanto, accolta, restando da ciò assorbito l’esame delle restanti censure.

Ed invero, come di recente rilevato da Cass. n. 2262/2013 e n.27021/2014 – e già prima da Cass. n. 11095/08 – il D.Lgs. n. 261 del 1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (D.Lgs. cit., art. 4, comma 5 nel testo vigente al 14.10.2010, data di scadenza del termine per proporre l’opposizione in esame).

Ne consegue che, nelle predette procedure, la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale, vale a dire all’Ente Poste, non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. cit., art. 1, lett. i) ricollega alla nozione di invii raccomandati.

Tale modalità di notifica è stata dalla Corte di Cassazione ritenuta giuridicamente inesistente (Cass, n. 22375/06; Cass. n. 20440/06).

Ciò posto, è incontroverso tra le parti che la cartella impugnata è stata notificata dal messo al padre convivente del ricorrente e che la susseguente raccomandata informativa è stata spedita non a mezzo del servizio postale universale, ma dal Consorzio Stabile Olimpo, cui Riscossione Sicilia sì è rivolto per provvedere alla notifica.

Tale notifica, sulla base delle considerazioni che precedono, va ritenuta inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento impugnata va annullato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio in relazione al recente formarsi della giurisprudenza sopra ricordata.

P.Q.M.

La Commissione annulla la cartella di pagamento impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Caltanissetta, 21 maggio 2018