Corte di Cassazione – Sentenza n. 9237 del 7 giugno 2012

SENTENZA

sul ricorso 22966-2010 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS)S.P.A., (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

nonche’ da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso principale e al presente atto;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 695/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto altri ricorsi;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Societa’, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza (OMISSIS), il Tribunale di Brescia dichiaro’ il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, accogliendo il ricorso in data 11 settembre 2009 della Societa’ (OMISSIS) s.p.a..

Contro la predetta sentenza proposero reclamo alla Corte d’appello di Brescia (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e (OMISSIS), nella qua qualita’ di legale rappresentante delle predette societa’ e in proprio, deducendo tra l’altro in particolare la nullita’ della notifica dell’istanza di fallimento alla societa’, eseguita con il rito degli irreperibili, di cui all’articolo 143 c.p.c..

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 24 agosto 2010, respinto il motivo di appello sulla competenza, sulla premessa che la sede legale era stata trasferita a (OMISSIS) nonostante la conservazione della sede operativa in provincia di (OMISSIS), ha revocato la dichiarazione di fallimento. Nella sentenza si riferisce che all’udienza pre-fallimentare del 4 novembre 2009 il creditore istante aveva dichiarato che i tentativi fatti per notificare il ricorso alla societa’ nella sua sede legale in (OMISSIS), o presso il suo liquidatore (OMISSIS), pure in (OMISSIS) all’indirizzo risultante dal registro delle imprese o al suo indirizzo anagrafico non erano andati a buon fine; che l’istante era stato autorizzato dal giudice alla notifica “con il rito dell’irreperibilita’”, e che aveva proceduto alla notificazione a norma dell’articolo 143 c.p.c.; che anteriormente al giudizio lo stesso creditore aveva notificato alla societa’ un decreto ingiuntivo il 13 giugno 2008 nella sua sede in (OMISSIS); che pertanto, per assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, il creditore avrebbe dovuto eseguire la notifica del ricorso e del decreto di comparizione della societa’ presso la sua sede effettiva ex articolo 140 c.p.c. e articolo 46 c.c. anche nella sede dove era stato notificato l’anno prima il decreto ingiuntivo; che, in conformita’ della giurisprudenza di legittimita’, in difetto di cio’ la notifica eseguita a norma dell’articolo 143 c.c. doveva ritenersi nulla.

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il fallimento in persona del curatore per quattro motivi, con atto notificato il 30 settembre 2010.

La societa’ resiste con controricorso e ricorso incidentale in punto di competenza. Il fallimento ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I ricorsi principale e incidentale sono stati riuniti.

5. Il ricorso incidentale della societa’ interamente vittoriosa nel giudizio di merito, pur vertendo sulla questione pregiudiziale della competenza, e’ condizionato, non essendovi poteri d’ufficio della corte a pronunciarsi su un punto gia’ deciso dal giudice di merito, e nascendo l’interesse del ricorrente esclusivamente dall’eventuale accoglimento del ricorso principale, sicche’ deve essere esaminato dopo di questo (Cass. Sez. un. 31 ottobre 2007 n. 23019).

6. Con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione circa la sede effettiva della societa’ e la conoscenza di essa da parte del creditore istante e del tribunale. Si sostiene che la precedente notificazione del decreto ingiuntivo nella vecchia sede legale non poteva valere a identificare la sede della societa’ dopo che questa aveva trasferito la sede legale a (OMISSIS) da oltre un anno.

Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’articolo 46 c.c.: si deduce che la notificazione degli atti giudiziari nella sede effettiva, anziche’ nella sede legale della societa’ costituisce una facolta’ per i terzi, e non un obbligo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 143 c.p.c., norma che deve ritenersi applicabile anche nel procedimento di cui all’articolo 15, L.F., in caso di negligenza del debitore che impedisca o ritardi le notificazioni. Dai quattro tentativi di notificazione eseguiti era emersa l’irreperibilita’ della societa’ e del suo amministratore.

Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione sulla negligenza del debitore nelle comunicazioni dovute al registro delle imprese e all’anagrafe.

6. Il ricorso e’ fondato con riguardo alle osservazioni che seguono.

Va premesso che la notifica eseguita con il rito degli irreperibili era stata preceduta, come risulta dagli atti di causa, che questa corte e’ abilitata ad esaminare direttamente in forza della natura processuale del mezzo d’impugnazione, da quattro tentativi, nessuno dei quali andato a buon fine, presso tre indirizzi diversi: 1-2) in data 1/10/2009 alla societa’ in persona “del liquidatore leg.rap.” in (OMISSIS) (residenza del liquidatore secondo l’iscrizione nel registro delle imprese), e sia il 6/10/2009 presso la sede legale della societa’ in (OMISSIS); 3) il 14/10/2009 ad (OMISSIS) nella sua qualita’ di liquidatore della (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in (OMISSIS); il 22/10/2009 allo stesso (OMISSIS) presso la residenza anagrafica in (OMISSIS).

7. Il giudice di merito ha ritenuto che, sebbene i ripetuti tentativi di notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, non fossero andati a buon fine, il giudice non potesse autorizzare la notifica “con il rito dell’irreperibilita’”, perche’ anteriormente al giudizio lo stesso creditore aveva notificato alla societa’ un decreto ingiuntivo il 13 giugno 2008 nella sua sede in (OMISSIS); che pertanto, per assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, il creditore avrebbe dovuto eseguire la notifica del ricorso e del decreto di comparizione presso la sede effettiva della societa’, ex articolo 140 c.p.c. e articolo 46 c.c., anche nella sede dove era stato notificato l’anno prima il decreto ingiuntivo; che, in conformita’ della giurisprudenza di legittimita’, in difetto di cio’ la notifica eseguita a norma dell’articolo 143 c.c.. doveva ritenersi nulla. L’assunto non e’ condivisibile.

8. Si deve osservare che nella fattispecie di causa il decreto ingiuntivo era stato notificato piu’ di un anno prima non gia’ in una sede effettiva, diversa dalla sede legale, bensi’ nella stessa sede legale della societa’ in (OMISSIS), e che dopo di allora la societa’ aveva trasferito la sua sede legale in (OMISSIS), osservando gli oneri di pubblicita’ relativi. Non vi era dunque alcuna ragione per la quale si dovesse supporre che, sebbene avesse trasferito la sede legale, la societa’ avesse conservato la vecchia sede legale come sede effettiva.

In tale situazione, il creditore aveva l’onere di’ tentare la notificazione nella nuova sede legale, osservando le prescrizioni dell’articolo 145 c.p.c.. L’assunto che dovesse essere compiuto un ulteriore tentativo di notificazione alla societa’ ex articolo 140 c.p.c. e articolo 46 c.c. (nella sede dove era stato notificato l’anno prima il decreto ingiuntivo: ma dell’inconsistenza del riferimento a questo luogo s’e’ gia’ detto), e’ stato dal giudice di merito motivato con il richiamo alla sentenza pronunciata da questa corte a Sezioni unite, 4 giugno 2002 n. 8091, quando l’articolo 145 c.p.c., nel testo anteriore all’attuale, non prevedeva per le persone giuridiche forme di notificazione equivalenti a quelle previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c. Per supplire a quella lacuna, con il precedente richiamato questa corte affermo’ il principio che, esaurite le forme di notificazione previste espressamente dall’articolo 145 c.p.c., si applicassero gli articoli 140 e 143, precisando, quanto alla notificazione a norma dell’articolo 140 c.p.c., che cio’ dovesse essere fatto nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purche’ avesse un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non fosse indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della societa’. La soluzione cosi’ elaborata dalla giurisprudenza per supplire alla lacuna e’ stata successivamente, in larga parte, fatta propria dal legislatore, che con la Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2 dopo aver modificato l’articolo 145 c.p.c., comma 2, ha sostituito il terzo, disponendo che, se la notificazione non puo’ essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione “alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente”, puo’ essere eseguita anche a norma degli articoli “140 o 143”. In base alla nuova disciplina, dunque, il vano esperimento delle forme di notificazione previste nell’articolo 145 c.p.c., commi 1 e 2 consente bensi’ l’utilizzazione delle forme previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c. per la notificazione alle persone giuridiche. Cio’, tuttavia, con la doppia precisazione che: 1) la notifica e’ fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente, e non gia’ all’ente in forma impersonale (cfr. Cass. ord. 13 settembre 2011 n. 18762), e 2) le due strade sono alternative, dovendosi seguire quella prevista dall’articolo 140 se il recapito della predetta persona fisica e’ noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall’articolo 143, nel caso d’irreperibilita’ della persona fisica medesima.

Nel caso oggi all’esame della corte, non e’ controverso che fossero state gia’ tentate senza successo le forme di notificazione previste nell’articolo 145 c.p.c., commi 1 e 2 e in particolare, oltre a quella nella sede legale della societa’, anche quella alla persona giuridica presso il suo rappresentante legale, sia all’indirizzo risultante dal registro delle imprese e sia a quello risultante dall’anagrafe, sicche’ non si poteva procedere se non in base alle forme previste dagli articolo 140 e 143, che per quel che s’e’ detto sono alternative. La parte, dunque, aveva richiesto informazioni all’anagrafe del Comune di (OMISSIS) circa il luogo di residenza del signor (OMISSIS), e la risposta, nel confermare l’indirizzo anagrafico, aveva precisato che, tuttavia, “dal 27/10/2008 e’ stata aperta una procedura di cancellazione per irreperibilita’”.

Ricorrevano pertanto i presupposti per la notificazione dell’atto alla societa’, presso il suo legale rappresentante (OMISSIS) con il rito degli irreperibili, in forza del principio di diritto per cui, a norma dell’articolo 145 c.p.c., u.c., la notificazione alla persona giuridica, che non sia stato possibile notificare nei modi indicati dai commi precedenti, deve notificarsi presso il suo legale rappresentante, identificato nell’atto, a mezzo posta, a norma dell’articolo 140 c.p.c., solo se sia noto il recapito di questi, e a norma dell’articolo 143 se la persona fisica che rappresenta l’ente sia irreperibile in base alle ricerche fatte.

L’accoglimento del ricorso principale rende necessario l’esame del ricorso incidentale condizionato. Si deduce che il tribunale di Brescia sarebbe incompetente, perche’ la societa’, trasferendo la sede legale a (OMISSIS), avrebbe conservato la sede effettiva in (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS). La tesi non puo’ essere condivisa, essendo basata su mere affermazioni della parte. Dalla premessa che la societa’ avesse in precedenza la sede legale in Rottofreno non discende logicamente che tale sede avrebbe conservato come sede “effettiva”, pur dopo il trasferimento della sede legale in (OMISSIS).

In conclusione il ricorso principale va accolto, e quello incidentale rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo proposto contro la sentenza di dichiarazione di fallimento pronunciata il (OMISSIS) dal Tribunale di Brescia.

Condanna i soccombenti al pagamento delle spese liquidate:

per il reclamo, in euro 2.550,00, di cui euro 2.000,00 per onorari e euro 500,00 per diritti;

e per il giudizio di legittimita’ in euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari;

oltre alle spese generali e aglio accessori come per legge.