Corte di Cassazione – Ordinanza n. 2749 del 23 febbraio 2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

e contro

MINISTERO delle FINANZE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 615/40(Ndr: testo originale non comprensibile)/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/10/09, depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ALDO POLICASTRO.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

01. Con sentenza del 25 novembre 2009 la CTR-Lazio (sez. Latina) ha rigettato l’appello proposto dall’avv. (OMISSIS), quale tutore dell’interdetto (OMISSIS), nei confronti dell’Agenzia delle entrate, confermando la cartella esattoriale notificata al tutore il 5 marzo 2005 per Irpef 1994 dovuta dal contribuente.

02. Ha motivato la decisione ritenendo che il presupposto avviso di accertamento, notificato il 23 dicembre 2000 direttamente all’interdetto e non al suo tutore, fosse divenuto definitivo e legittimasse la successiva iscrizione a ruolo, atteso che nella dichiarazione presentata nel 2000 per l’anno 1999 non risultava la tutela, segnalata invece nella successiva dichiarazione per l’anno 2000.

03. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo per violazione di legge (articoli 45, 357, 421, 423, 424 c.c.), il tutore del contribuente; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze non spiega attivita’ difensiva.

04. Preliminarmente, si segnala la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto evocato dinanzi a questa Corte, il Ministero dell’economia e delle finanze, che non e’ stato parte nel giudizio di secondo grado ed e’ oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La chiamata ministeriale in cassazione e’ dunque inammissibile e il ricorso della parte contribuente va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che e’ la sola a essere legittimamente intimata.

05. Passando all’esame del contenuto del ricorso, erra la CTR nell’enfatizzare l’inesatta indicazione contenuta nella dichiarazione per l’anno 1999, che non esonera affatto l’amministrazione dall’ordinario onere verificare lo status personale del contribuente, documentato dai pubblici registri delle tutele e anagrafici.

06. Si aggiunga che, ai sensi dell’articolo 421 c.c., la sentenza d’interdizione ha efficacia sin dalla data della sua pubblicazione (Cass. Sez. 2, n. 1026 del 17/05/1967) e che persino l’omesso adempimento delle formalita’ pubblicitarie previste dall’articolo 423 c.c. non e’ di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa (Cass. Sez. 2, n. 666 del 16/03/1963).

07. Sulla nullita’ delle notificazioni di atti processuali fatte a soggetto incapace, perche’ minorenne (Cass. Sez. 1, n. 7619 del 04/04/2011) o interdetto (Cass. Se%3, n. 13966 del 14/06/2007; v. Corte Conti Sez. 1, n. 127 dell’11/07/1994), v’e’ sicuro riscontro giurisprudenziale. Inoltre, opera l’applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 (Cass. Sez. 5, n. 10445 del 12/05/2011), il che comporta che la nullita’ delle notifiche agli interdetti anche riguardo agli atti impositivi.

08. L’ultima parte del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3 nel consentire l’impugnazione congiunta di atti presupposti d’imposizione tributaria e di atti ad essi conseguenti, attribuisce al contribuente un potere attinente ad una situazione soggettiva statica di vantaggio della specie della facolta’ o del diritto potestativo. Sicche’, si e’ ritenuto che, nel caso in cui non sia stato o, come nella specie, sia stato irritualmente notificato l’avviso di accertamento, il contribuente, impugnando la successiva cartella di pagamento, puo’ valutare, esercitando la sua autonomia, se ha interesse o meno ad aprire la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria; diversamente opinando, si arriverebbe all’assurda conseguenza che l’Amministrazione potrebbe procedere sempre all’adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perche’ il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta (Cass. Sez. 5, n. 9873 del 05/05/2011).

09. E’ cio’ che ha fatto, nell’interesse del contribuente dichiarato interdetto alcuni anni prima dell’avviso di accertamento, il suo tutore con il ricorso introduttivo e ha ribadito nel ricorso per cassazione; sicche’ va data continuita’ al principio secondo cui la mancata o irrituale notificazione dell’atto tributario presupposto determina l’invalidita’ derivata dell’atto fiscale conseguente (cfr. es. Cass., Sez. 5, n. 24975 del 24/11 /2006 e n. 7649 del 31/03/2006).

10. Da tutto cio’ consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex articolo 384 c.p.c..

11. Nell’evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate e lo dichiara inammissibile nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in euro 4.000,00 per onorario, oltre al contributo unificato e agli altri oneri di legge; compensa le spese dei gradi di merito.