Agenzia delle Entrate – Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012

Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

 

….. ……

9 Accertamento, riscossione e sanzioni

9.1 Notifica per posta degli atti tributari
Domanda
A fronte della nuova disciplina degli accertamenti esecutivi, non sarebbe il caso di abbandonare la prassi, in parte avallata anche dai giudici di legittimità, ma tuttora contrastata da molti giudici di merito, di provvedere alla c.d. notifica per posta direttamente effettuata dagli uffici, senza l’intermediazione di un agente della notificazione?

Risposta
La possibilità per gli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notificazione degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, a mezzo della posta è prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982, nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge. Il vigente ordinamento prevede che la notificazione degli atti tributari possa avvenire anche con altre modalità, contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche, l’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, non escludendo comunque l’uso del mezzo postale per le notifiche, previsto espressamente oltre che dalla richiamata legge n. 890 del 1982 anche da diverse altre disposizioni, con riguardo a specifici atti tributari.
Il principio di economicità dell’azione amministrativa, che necessariamente deve orientare l’operatività degli uffici, impone di non escludere dalla prassi la modalità di notifica in questione, la quale, analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario.
Nel caso concreto, tuttavia, spetta all’ufficio scegliere la modalità della notifica dell’atto preferibile tra quelle consentite, cercando di contemperare le diverse esigenze contingenti, quali celerità, efficacia ed anche, come detto, economicità e verificando, comunque, il buon esito della notifica.

… … … …