Corte di Cassazione – Sentenza n. 16696 del 3 luglio 2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– controricorrente –

Avverso la sentenza n.352/40/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40, in data 08.06.2007, depositata il 28 giugno 2007; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avv. Lorenzo D’Ascia, dell’Avvocatura Generale dello Stato, nonche’ per il contribuente, l’Avv. (OMISSIS);

Presente il P.M. Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.352/40/07, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Latina n. 40, l’08.06.2007 e DEPOSITATA il 28.06.2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto l’originario ricorso del contribuente, annullando la cartella impugnata a motivo della mancata notifica del presupposto avviso di accertamento.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda una cartella di pagamento, relativa ad IRPEF e SSN dell’anno 1996, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e).

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

Con successiva memoria 29.04.2013, ha ulteriormente illustrato le proprie difese, insistendo nelle conclusioni, gia’ rassegnate con il controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia e ritenuto condivisibile l’operato del Giudice di primo grado che aveva annullato la cartella esattoriale, richiamando il disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4, ed evidenziando che dagli atti non si evinceva l’avvenuta notifica al ricorrente dell’avviso di accertamento.

Con il ricorso di che trattasi, la decisione di appello viene censurata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 citato, – deducendosi che tale norma disciplina la notifica degli atti processuali e non anche degli atti tributari, e quindi che, nel caso, l’avviso di accertamento era stato notificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, -, nonche’ per violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), sostenendosi che il Messo, per la notifica dell’avviso di accertamento, si era attenuto a tale disposizione, avendo appurato che il contribuente era risultato “sconosciuto/trasferito”, come, peraltro, evincevasi dall’indirizzo fiscale dichiarato all’Amministrazione.

Deduce, in particolare, l’Agenzia che l’errore di diritto commesso dai Giudici di merito consiste nell’avere ritenuto che, nel caso, la notifica fosse stata effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., che, fra l’altro, postula l’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’Ufficio o dell’azienda del destinatario e l’obbligo della relativa comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno, non considerando, invece, che trattandosi di atto amministrativo-tributario, la notifica risultava eseguita con le formalita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, che, appunto, al comma 1, lettera e), deroga all’articolo 140 c.p.c., prevedendo, espressamente, che “l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile si affigge all’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

Ne inferisce l’erroneita’ della decisione impugnata, richiamando, pure, pronunce di questa Corte (Cass. n. 17064/2006, n. 3903/2008), intervenute sulla dibattuta questione.

Il controricorrente, a sua volta, dopo avere eccepito l’inammissibilita’, per inconferenza, dei motivi del ricorso, per non essere stata mossa alcuna censura, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in ordine al fatto controverso della residenza e/o abitazione del contribuente nel Comune di (OMISSIS), ne ha, comunque, rilevato l’infondatezza, nel presupposto, da considerarsi processualmente pacifico, che il contribuente, destinatario dell’accertamento da notificare, all’epoca, era residente a (OMISSIS), come evincevasi dalle emergenze processuali.

Il medesimo controricorrente, con successiva memoria 29.04.2013, nello insistere nelle conclusioni in precedenza rassegnate, supportandole con argomentazioni e riferimenti giurisprudenziali, ha, ulteriormente, dedotto che la linea difensiva assunta, nelle more del giudizio, si era arricchita di altro decisivo elemento, stante che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26. Ha evidenziato, in particolare, che la Corte, con tale pronuncia, ha stabilito di Uniformare le modalita’ di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento, nel senso di limitare l’applicazione della eccezionale modalita’ di notifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), ai soli casi di destinatario “assolutamente irreperibile”, – cioe’ senza abitazione nel Comune,- e non gia’ a quelli di “irreperibilita’ relativa”, ossia con abitazione nell’ambito comunale.

Cio’ posto, avuto riguardo al tenore della sentenza della CTR, in questa sede impugnata, nonche’ alla posizione processuale delle parti, quale desumibile dalle relative difese, la Corte e’ chiamata ad accertare, se i Giudici di appello, decidendo e motivando nei termini anzi riferiti, siano incorsi nelle denunciate violazioni di legge e se le stesse siano state correttamente censurate.

Rileva il Collegio che, con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell’articolo 137 e 140 c.p.c., nonche’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), e’ stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento e’ temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non e’ possibile consegnare l’atto per irreperibilita’, incapacita’ o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioe’ nel caso di irreperibilita’ c.d. “relativa” di cui all’articolo 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attivita’ stabilite dall’articolo 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e).

La giurisprudenza di legittimita’ ha, poi, avuto modo di precisare che, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorre: a) il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.

E’ stato, altresi’, puntualizzato. che le modalita’ di notificazione dell’atto di accertamento previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 comma 1, lettera e), sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di “irreperibilita’ assoluta” del destinatario e per il relativo perfezionamento occorre: a) il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale.

In relazione a quest’ultima modalita’ di notificazione, e’ stato evidenziato che lo stato di “irreperibilita’ assoluta” del destinatario, rende impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita’ di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di “irreperibilita’ relativa”, e si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale.

Ritiene, quindi, il Collegio che, con riguardo alla notifica degli avvisi di accertamento, anche per le riflessioni stimolate da alcune pronunce della Corte Costituzionale (da ultimo n. 3/2010), allo stato, l’interpretazione delle esaminate disposizioni, riassunta nei termini anzi riferiti e quale, peraltro, desumibile da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 7268/2002, n.10189/2003, n.3618/2006, n.20425/2007, n.7067/2008, n. 15856/2009, n. 3426/2010, n. 14030/2011), deve ritenersi pacifica e risulti ben riassunta nel principio fissato dalle citate pronunce, secondo cui “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche’ questi, nella circostanza, non e’ stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit., lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune”.

Esigenza, questa, postulata dal generale principio di garantire l’effettivita’ del contraddittorio e del diritto di difesa e, quindi, rilevante agli effetti della validita’ della notificazione.

In ossequio alla stessa, il Messo notificatore, prima di procedere alla notifica, e’, dunque, necessario che effettui, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto, sia dovuto ad “irreperibilita’ relativa”, trattandosi di trasferimento nell’ambito dello stesso Comune, ovvero ad “irreperibilita’ assoluta”, in quanto che, nel Comune, gia’ sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha piu’ ne’ abitazione, ne’ ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. Attivita’ di ricerca, quest’ultima, trattandosi di notificazione da effettuarsi a soggetto irreperibile, di decisivo rilievo agli effetti della validita’ della notifica, che, pertanto, deve risultare dalla relativa relazione e, comunque, emergere, inequivocamente, dagli atti prodotti dal messo notificatore, cosi’ come prescritto dall’articolo 148 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 8077/2007, n. 4925/2007, n. 16899/2007, n. 20425/2007, n. 2909/2008, n. 18385/2003, n. 7167/2002).

Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, come si evince dal relativo tenore, non abbia affrontato e non si sia posta il problema della validita’ o meno del tipo di procedimento notificatorio utilizzato, in relazione ai diversi presupposti legittimanti il ricorso alla notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., ovvero del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), cosi’ incorrendo nei denunciati vizi.

In vero, non hanno considerato i Giudici di appello, che la circostanza valorizzata – che la notifica dell’accertamento doveva ritenersi invalida per non essere stata “prodotta la cartolina attestante il ricevimento” – era a ritenersi, di per se’, inidonea a giustificare la decisione, non necessitando l’invio di alcun avviso al destinatario, nel caso di notifica eseguita a soggetto “assolutamente irreperibile”.

Non hanno considerato, i medesimi Giudici, che costituendo condizione, legittimante il ricorso alle diverse e tipizzate formalita’ del procedimento notificatorio, lo stato di irreperibilita’, assoluta o relativa, del destinatario dell’avviso di accertamento, la mera apodittica affermazione, secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi invalida, “per non essere stata prodotta la cartolina attestante il ricevimento”, era da considerarsi giuridicamente erronea.

Non hanno, cioe’, considerato i Giudici di appello che l’affermazione, poteva essere legittimamente effettuata solo per le notifiche a contribuente “relativamente irreperibile” e che l’accertamento di tale stato di irreperibilita’, avrebbe dovuto risultare (giusto orientamento giurisprudenziale citato e condiviso) dai concreti accertamenti effettuati dal messo e consacrati nella relazione di notifica, rivelandosi, invece, illegittima, in caso di procedimento notificatorio, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, comma 1, lettera e), applicabile nel caso di soggetto “assolutamente irreperibile”, perfezionandosi, in tale ipotesi, la notifica, nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione all’albo, omesso ogni ulteriore avviso.

I Giudici di appello, hanno, dunque, fatto malgoverno del quadro normativo di riferimento e dei principi, espressi dalle richiamate pronunce e condivisi dal Collegio, incorrendo, per l’effetto, nel denunciato vizio, che risulta, pertanto, correttamente denunciato.

D’altronde, a diverso opinamento non induce la sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale n. 258/2012, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “nei casi previsti dall’articolo 140 c.p.c. … si esegue con le modalita’ stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60”, anziche’ “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario…si esegue con le modalita’ stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, alinea e lettera e)”.

Infatti, siffatta pronuncia, concernente disposizione relativa al procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, come, inequivocamente, evincesi dalla relativa parte motiva, ha uniformato le modalita’ di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento, eliminando una diversita’ di disciplina che non appariva riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, e che non risultava in linea con il fondamentale principio posto dell’articolo 3 Cost..

Nella circostanza la Corte ha, infatti, rilevato che nella medesima ipotesi, di irreperibilita’ “relativa” del destinatario, (cioe’ nei casi previsti dall’articolo 140 c.p.c.) la notificazione veniva eseguita con modalita’ diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, applicandosi le modalita’ previste dall’articolo 140 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e).

In buona sostanza, per effetto di tale pronuncia, risultano solo uniformate le modalita’ di notificazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento, dovendosi applicare le citate disposizioni, nell’uno e nell’altro caso, in coerenza alla lettura, costituzionalmente orientata, che di esse ha offerto la precitata giurisprudenza di legittimita’.

Conclusivamente, il ricorso e’ ammissibile e fondato e va, quindi, accolto, nei sensi esplicitati, e per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procedera’ al riesame ed alle necessarie verifiche, alla stregua della realta’ processualmente acquisita, e, quindi, decidera’ nel merito e sulle spese del giudizio di legittimita’, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.