Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile – Ordinanza n. 16043 del 27 giugno 2017

ORDINANZA

sul ricorso 9611-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS) S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5324/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 28 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 22342/16/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che la procedura notificatoria dell’atto impositivo “presupposto” della cartella di pagamento contestualmente impugnata doveva considerarsi ritualmente avvenuta, sia in relazione alle previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 60, sia in relazione a quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resistono con controricorso sia l’Agenzia delle entrate sia l’Agente della riscossione (OMISSIS) spa.

Il ricorrente ha presentato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’articolo 140 c.p.c., articolo 148 c.p.c., comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), poiche’ la CTR ha ritenuto correttamente applicata al caso di specie la procedura notificatoria speciale prevista in caso di c.d. “irreperibilita’ assoluta” del destinatario dell’atto impositivo notificando, in luogo della diversa procedura prevista nel caso della c.d. “irreperibilita’ relativa” che affermava invece essere aderente alla concreta situazione oggetto della lite.

La censura e’ infondata.

Va rilevato che, con giudizio di fatto non ulteriormente sindacabile in questa sede, il giudice tributario di appello ha, puntualmente ed articolatamente, argomentato circa la irreperibilita’ “assoluta” del (OMISSIS) quale constatata dal messo speciale notificatore.

In particolare la CTR ha accertato che detto operatore di notifica e’ acceduto ad un primo indirizzo in Roma e poi, previa verifica anagrafica, in un secondo, ove pero’ non ha trovato alcuna “traccia” del destinatario della notifica, indi ha proceduto secondo le previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e). Il primo accertamento di fatto risulta peraltro asseverato dalla relata di notifica leggibile nell’allegato 3 al ricorso, ove appunto il messo speciale notificatore ha attestato che “In data (OMISSIS) alle ore 10.20. non ho potuto notificare il presente atto a (OMISSIS) in (OMISSIS) e da informazioni assunte.. risulta trasferito”. Tale attestazione non e’ mai stata impugnata con querela di falso, come evidentemente necessario al fine di inficiarne l’efficacia probatoria rilevata dal giudice tributario di appello.

La CTR peraltro, con valutazione meritale anch’essa non sindacabile in questa sede, ha anche coerentemente e conseguenzialmente risposto sulla connessa questione della validita’ della variazione di residenza anagrafica in quel periodo di tempo effettuata dal contribuente, escludendone l’efficacia in termini di opponibilita’ all’Agenzia fiscale, poiche’ la notifica doveva considerarsi avvenuta prima dello scadere del termine di giorni 30 previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 3, rilevando in fatto -lo si ripete, insindacabilmente trattandosi della notifica di un atto amministrativo e quindi di un “fatto preprocessuale” – che il secondo tentativo di notificazione e’ avvenuto il (OMISSIS), mentre il (OMISSIS) ha variato la propria residenza anagrafica nel Comune di Roma il 16 settembre 2011. Cio’ e’ pacificamente avvenuto dopo che ((OMISSIS)), a seguito del primo infruttuoso accesso, il messo notificatore aveva effettuato l’occorrente verifica anagrafica accertando che il contribuente risiedeva sempre in (OMISSIS) ove poi ha effettuato il secondo, pure infruttuoso, accesso.

Tale valutazione risulta corretta sotto il profilo giuridico.

Vi e’ infatti da riaffermare che “In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in localita’ sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e), deve effettuare ricerche nel comune dove e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi della predetta disposizione puo’ essere tuttavia ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti “a posteriori” che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimita’ solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili ne’ opponibili all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici” (Sez. 5, Sentenza n. 1440 del 22/01/2013, Rv. 624960 – 01).

Con il secondo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, poiche’ la CTR ha ritenuto valida la notificazione della cartella esattoriale impugnata a mezzo posta direttamente da parte dell’Agente della riscossione.

La censura e’ infondata.

E’ principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e va dunque confermato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale puo’ avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 1, prevede una modalita’ di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessita’ di un’apposita relata, visto che e’ l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato articolo 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Sez. 5, n. 6395 del 2014).

La sentenza impugnata e’ univocamente conforme a tale indirizzo nomofilattico e neanche per tale ragione merita cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000 per ciascuna parte, oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge per (OMISSIS) spa e oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delLo stesso articolo 13, comma 1 bis.