Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6789 del 15 marzo 2017

ORDINANZA

sul ricorso 17506-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7316/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

RILEVATO IN FATTO

che:

– (OMISSIS) spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione) e della (OMISSIS) srl in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., e dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS) (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7316/34/2014, depositata in data 31/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, a carico della societa’, per imposte dirette ed IVA in relazione all’anno 2004 – e’ stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della societa’ contribuente.

– in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il Gravame della contribuente, hanno sostenuto, da un lato, che, avendo a notifica della cartella, atto unilaterale recettizio, la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica, non poteva trovare applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex articolo 156 c.p.c., e, dall’altro lato, che nella specie, a fronte delle prescrizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, “nulla di tutto cio’ e’ avvenuto”, con conseguente nullita’ della cartella impugnata.

– a seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, articolo 148 c.p.c. e articoli 2697 e 2700 c.c., avendo erroneamente la C.T.R. ritenuto nulla la notifica della cartella, malgrado essa fosse stata eseguita, come evincibile dalla relata di notifica prodotta in giudizio, da un soggetto abilitato, l’Ufficiale della riscossione, che aveva debitamente compilato (con indicazione della persona e qualita’ del consegnatario, del luogo di consegna e della data) e sottoscritto la relata stessa (riprodotta ne corpo del ricorso). Con il secondo motivo, a ricorrente lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 156 e 160 c.p.c., avendo la C.T.R. escluso la sanatoria del vizio di notifica, malgrado la societa’ destinataria non avesse mai negato di avere ricevuto la cartella di pagamento ed anzi avesse proposto tempestivo ricorso dinanzi al giudice tributario.

2. Entrambe le censure sono fondate.

– Questa Corte ha gia’ affermato che “la cartella esattoriale puo’ essere notificata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 e’ sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonche’ Cass. n. 14746/12, n. 1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016).

– Sempre questa Corte ha precisato che la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, “si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessita’ di un’apposita relata, visto che e’ l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato articolo 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/2014; Cass.4567/2015).

– Ancora, questa Corte ha, da tempo, chiarito (Cass. S.U. 19854/2004; Cass.24962/2005; Cass. 6347/2008; Cass. 10445/2011; Cass. 1088/2013; Cass. 654/2014; Cass. 8374/2015; Cass. 18486/2016) che “la natura sostanziale e non processuale (ne’ assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria non osta all’applicazione di istituti appartenenti ai diritto processuale, soprattutto quando vÃÆ’­ sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtu’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 60 delle norme sulle notificazioni nei processo civile comporta, quale logica necessita’, l’applicazione del regime delle nullita’ e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullita’ della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex articolo 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria puo’ operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento”.

– Ne consegue che all’affermata nullita’ della notifica della cartella di pagamento non poteva conseguire a declaratoria di nullita’ dell’atto impositivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.