Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6788 del 15 marzo 2017

ORDINANZA

sul ricorso 13480-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6879/22/014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dei LAZIO, depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

RILEVATO IN FATTO

che:

– (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di (OMISSIS) spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6879/02/2014, depositata in data 8/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartelle di pagamento, notificate, a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi perche’ non opposti, per IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione agli anni d’imposta 2002 e 2003, – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente (rilevata la legittimita’ della notifica degli atti presupposti, effettuata Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, lettera e), in quanto all’indirizzo anagrafico del contribuente “non risultava esservi abitazione ufficio o azienda”, essendovi, come riportato nella relata dal messo notificato, “un casolare apparentemente abbandonato con cassette della posta divelte e senza nominativo, con impossibilita’ di eventuale recapito, vale a dire destinatario sconosciuto”).

– in particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto, quanto alla rituale notifica, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, lettera e) (con il solo deposito dell’atto presso la Casa comunale, stante l’irreperibilita’ del destinatala), dell’avviso di accertamento, che la situazione descritta nella relata di notifica non era “quella di un soggetto temporaneamente assente dalla propria abitazione, ma quella di un luogo abbandonato che non rivela alcuna traccia di presenza umana”, con conseguente impossibilita’ anche di “interpellare eventuali vicini di casa”, neppure essendo stato mai dedotto dal contribuente il cambiamento di residenza (ai fini della necessita’ di effettuare, da parte dell’Ufficio, ricerche) ovvero rilevando la successiva valida notifica di altri atti impositivi nello stesso indirizzo, “ben potendo essere mutato nel frattempo lo stato dei luoghi”.

– a seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dovendo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici della C.T.R., ritenersi che, nella specie, in difetto di una certa situazione di irreperibilita’ assoluta, la notificazione doveva essere eseguita nel rispetto delle forme prescritte dall’articolo 140 c.p.c..

2. La censura, quanto al vizio di violazione di legge, e’ fondata, assorbito il vizio motivazionale.

– Occorre rilevare che io stesso ricorrente conferma che, all’epoca dei fatti, la sua residenza anagrafica e fiscale era fissata all’indirizzo in cui si e’ recato il messo notificatore.

– Ora, il messo notificatore nella relata di notifica si e’ limitatato a dare atto, con attestazione coperta da fede privilegiata, fino a querela di falso, che il casolare si presentava “apparentemente abbandonato” e che il destinatario risultava “sconosciuto”.

– Sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (da ultimo, Cass. 7523/16 e 19152/2016) il principio per cui “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche’ questi (o ogni altro possibile consegnatario) non e’ stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit., lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (Cass. 25436/15, 22796/15, 23332/15, 24260/14, 1440/13, 14030/11, 4925/07, 20425/07, 7268/02).- Nella specie, il messo notificatore non ha dato altresi’ atto di avere effettato ricerche nel Comune, cosi’ da integrare pienamente il requisito della non conoscenza della residenza, della dimora e del domicilio del destinatario della notifica, richiesto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e).

– La sentenza della C.T.R. non e’ conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dei Lazio, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa a sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.