Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6079 del 9 marzo 2017

ORDINANZA

sul ricorso 450-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende disgiuntamente all’Avv. (OMISSIS) per procura a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/3/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 9/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. Crucitti Roberta.

FATTI DI CAUSA

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di (OMISSIS) di cartelle di pagamento (portanti irpef, ilor ed imposte di registro degli anni 1989 e 1992) e del provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo (relativi agli anni 1993, 1997 e 1989) di cui alla L. n. 289 del 2002, articolo 12. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria – riformando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente – rilevava che:

– l’eccezione di prescrizione respinta dai primi giudici non era stata riproposta in appello e doveva ritenersi, pertanto rinunciata;

– non sussisteva il denunziato difetto di motivazione del provvedimento di diniego;

– la circostanza che, per alcune delle cartelle, fosse stato effettuato il pagamento, nel rispetto della disposizione normativa, non poteva superare la necessita’ che il pagamento doveva essere effettuato per tutte le somme derivanti dall’istanza di definizione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il contribuente.

3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

4. A seguito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rigettata alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza 18/04/2016 n. 7665) l’eccezione di inammissibilita’ sollevata dalla controricorrente sul presupposto dell’invalidita’ della notificazione eseguita a mezzo pec, in quanto non era stato specificato che l’indirizzo di posta elettronica del notificante risultava in pubblici elenchi. E’ stato, infatti, statuito che l’irritualita’ della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’ se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale.

2. Con il primo motivo si lamenta l’omesso esame da parte della C.T.R. del fatto, ribadito in appello, che il provvedimento di diniego non aveva alcuna attinenza con le cartelle esattoriali oggetto della definizione agevolata.

2.1. La censura e’ inammissibile laddove con il mezzo non viene individuato un “fatto” nell’accezione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5083/2014), quanto, piuttosto, si reiterano le stesse censure gia’ articolate con l’appello e rispetto alle quali, peraltro, la C.T.R. ha compiutamente motivato rilevando come l’atto di diniego contenesse tutti i necessari elementi per individuare la pretesa tributaria e le motivazioni poste a base del diniego (indicazione per ogni tributo del numero di codice, degli importi iscritti a ruolo, importi pagati con le relative date ed annotazione di “versamento insufficiente”) con conseguente esclusione, pertanto, dell’adozione da parte dell’Agenzia di una nuova motivazione circa le ragioni del diniego.

3. Il secondo motivo, prospettante anch’esso omesso esame di un fatto decisivo (costituito, secondo la prospettazione difensiva, dalla circostanza che il Giudice di appello non si sarebbe accorto che l’Agenzia aveva proposto appello solo per alcune delle cartelle oggetto di definizione agevolata), e’ inammissibile per carenza di specificita’, non riportando, neppure per stralci, il contenuto degli atti difensivi interessati dalla censura.

4. Infine, non e’ meritevole di accoglimento il terzo motivo – prospettante violazione di legge- con il quale si censura la C.T.R. laddove aveva ritenuto motivato l’atto di diniego con la semplice indicazione dei singoli tributi erariali mentre si trattava di codici inerenti a tributi non oggetto di iscrizione a ruolo. Il mezzo, infatti, presuppone in fatto la fondatezza del primo motivo, il quale, come gia’ detto, merita rigetto.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente, soccombente, alle spese di lite liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore i porto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.