CTP Agrigento – Sentenza n. 556 del 23 marzo 2017

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.2.2016 la soc. (…) in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava la cartella di pagamento n. (…), emessa da Ri. S.p.A., per avvisi di liquidazione inerenti gli anni 2010,2011 e 2012, inerente a Rifiuti solidi in discarica L. R. 6/97 art. 2.

Eccepiva l’illegittimità e l’infondatezza della cartella di pagamento per:

1 – Difetto di notificazione, 2 – difetto o carenza di motivazione; 3 – rifiuto del concessionario alla richiesta di rateizzatone; 4 – erronea determinazione della sanzione. Per ognuno dei punti elencati la ricorrente esponeva larghe argomentazioni a sostegno delle proprie tesi e concludeva chiedendo l’annullamento della cartella impugnata Ri. S.p.A., si costituiva in giudizio, depositando cootrodeduzioni in data 9.6.2016, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato, contestava assunti e difese contrari e chiedeva il rigetto dei ricorso.

Anche il Libero Consorzio Comunale di Agrigento depositava in data 7.3.2016 memoria di costituzione in giudizio con la quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente e insisteva per il rigetto dei ricorso.

Parte ricorrente in data 23.6.2016 depositava memoria con la quale ribadiva alcuni punti delle proprie difese.

Esaurita la fase cautelare la Commissione all’udienza odierna udito il relatore e la difesa delle parti costituite poneva il ricorso la decisione.

MOTIVAZIONE

Con la prima censura la ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica eseguita a mezzo PEC.

Osserva la Commissione che la possibilità di notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento è stata introdotta dall’art. 38 della legge 78/2010.

Il D.Lgs. 159/2015 ha previsto che a partire dai primo giugno 2016 tutte le notifiche dell’Agente della Riscossione dovranno essere eseguite tramite questo strumento nei confronti di quei soggetti, quali imprenditori individuali, società e professionisti che ne devono esserne forniti per legge, mentre per i privati continuerà ad essere una scelta discrezionale dell’Ente.

L’art. 26, D.P.R. 602/73 è stato modificato nel modo che segue: “..La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di coi al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile. ….”.

Pertanto, il Concessionario può effettuare la notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC (posta elettronica certificata) a condizione che soddisfi le condizioni prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Orbene, il citato D.P.R. prescrive alcune condizioni obbligatorie affinché possa considerarsi valida la notifica della cartella di pagamento tramite PEC, con una sequela di adempimenti regolamentati quali:

1. Individuazione dei soggetti del servizio PEC:

– Il mittente;

– Il destinatario;

– Il gestore del servizio;

2. Trasmissione del documento informatico si intende spedito quando il mittente lo spedisce al proprio gestore;

3. La validità della trasmissione e ricezione dei messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna;

4. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest’ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso;

5. 11 gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nei Sa quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata;

6. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sorso sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l’integrità e l’autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

La previsione normativa, opera un richiamo specifico alle disposizioni contenute nel dpr 68/2005 il quale fornisce, all’articolo 1, le definizioni necessarie alla corretta applicazione ed interpretazione delle previsioni normative in esso contenute.

Ai sensi del citato articolo, viene definita “Busta di Trasporto” il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata; il “Dominio di Posta Elettronica Certificata” viene definito come l’insieme di tutte le caselle di poste elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento ad uno stesso dominio. Per “Posta Elettronica Certificata” si intende il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente una documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici; infine, si definisce “Messaggio di Posta Elettronica Certificata” un documento informatico composto dal testo dei messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati, lì precetto normativo in esame, circoscrive altresì il concetto relativo alla certificazione, specificando che trattasi dei dati inseriti nelle ricevute indicate dal testo, relative alla trasmissione del messaggio di posta elettronica, chiarisce, infine, la dizione relativa all'”Utente di Posta Elettronica Certificata”, individuato nel soggetto che invia o riceve il messaggio di posta.

Ai fini della prova della consegna del documento informatico, l’articolo 3 dei dpr 68/2005, stabilisce come lo stesso si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

In tenia di onere probatorio in ordine all’invio ed alla consegna, la disposizione prevede che il gestore di posta elettronica certificata fornisca, a tal fine, ai mittente la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono la prova della avvenuta spedizione del messaggio. Il gestore della posta elettronica utilizzato dal destinatario fornisce, a sua volta, al mittente, la ricevuta di avvenuta consegna; tale ricevuta, ai sensi del successivo articolo 6 de) citalo testo di legge, fornisce 3a prova che il messaggio di posta elettronica è pervenuto al destinatario. Nel caso in cui il messaggio non risulti consegnabile, il successivo articolo 8, afferma che il gestore lo comunica al mittente entro le ventiquattro ore successive all’invio. In tema di ricevute rifasciate dai gestori e delle buste di trasporto, l’articolo 9 afferma che le medesime sono sottoscritte mediante firma elettronica e che late sottoscrizione garantisce la provenienza, integrità e l’autenticità del messaggio. L’articolo II, comma 2, stabilisce che i gestori devono mantenere traccia delle operazioni svolte su un apposito log (definito come il registro informatico delle informazioni di trasmissione) per un periodo di trenta mesi.

Pertanto, qualora il mittente non abbia provveduto a conservare la ricevuta di accettazione

del messaggio di posta elettronica inviato, potrà richiedere al gestore tale documento. Per quanto riguarda, quindi, la relata di notifica della cartella, la stessa sarà in bianco, in quanto il soddisfacimento e la prova della stessa, come visto, si intenderanno assolti con la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata e con la consegna dello stesso. Utilizzando tale modalità di notifica, vigono le norme previste in materia le quali, secondo il disposto del già citato art. 6 dpr 68/2005, affermano che nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, ciò equivale per il mittente alla prova – legale – che si messaggio inviato è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dei destinatario. Pertanto, avvalendosi di tale forma di notifica, appare essere sempre assolto il requisito della notifica consegna a mani proprie del destinatario. Ai fini probatori dell’invio e della ricezione della cartella, nonché di decorrenza di termini per la eventuale impugnazione della stessa, il momento perfezionativo, qualora ci si avvalga di tale forma di notifica, non potrà che essere quello in cui il gestore del servizio rilascia la ricevuta di accettazione del messaggio da parte dei destinatario. Nel caso in cui, viceversa, il messaggio di posta elettronica non risulti consegnabile, il gestore comunicherà al mittente entro le ventiquattro ore successive all’invio un avviso di mancata consegna. In tal caso, la notifica non si potrà dire perfezionata e dunque il mittente potrà procedere o ad un nuovo invio oppure alla notifica secondo le forme ordinarie, che restano in ogni caso sempre perseguibili. Quanto sopra rappresenta la procedura che doveva essere espletata dalla Ri. affinché si possa certificare che la cartella di pagamento sia stata notificata con efficacia di conoscenza legale dell’atto.

Orbene, dalla documentazione in atti non risulta che Ri. S.p.A. abbia rispettato tutta la procedura indicata superiormente rendendosi inesistente la notifica. D’altronde il documento depositato dalla Riscossione risulta essere una ricevuta anonima priva dell’indicazione del numero della cartella di pagamento che possa attestare la corrispondenza con quella impugnata.

Pertanto con il sistema PEC in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l’originale dei documento giuridicamente valido.

La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell’atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati a norma del codice civile non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale.

Va annotato che accostando questo tipo di spedizione con quello che prevede la raccomandata postale si sostanzia che con la raccomandata postale ti contribuente riceve sempre l’originale dell’atto inoltrato dal mittente.

Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella di pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell’originale della cartella di pagamento.

Il sistema PEC poi non garantisce che il documento sia stato consegnato ai destinatario. Infatti il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio.

Ritiene evidente la Commissione che la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC non può equivalere ad avvenuta consegna del documento al destinatario perché un tale assunto pretenderebbe di dare alla casella PEC ” priva di tutte le fasi di procedura prevista dalla norma – una funzione sostanziale che invece può spettare soltanto al soggetto destinatario e ciò senza tenere conto che il destinatario è titolare della casella PEC per una quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere impossibilitato a controllare la sua PEC per tempi non quantificabili.

Rispetto al sistema “raccomandata”, la pec lascia incerto l’esito delta sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio” alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive.

La cartella impugnata va pertanto annullata giusta quanto superiormente motivato sotto s profili ivi dedotti e l’accoglimento di tale eccezione assorbe ogni altro motivo di lagnanza dei quali si tralascia l’esame.

Le spese seguono la soccombenza e, stante la peculiarità delle questioni trattate e il valore della controversia, si liquidano in Euro 6.550,00 di cui Euro 1.550,00 per rimborsi oltre accessori ed IVA come per legge che vengono posti a carico di Ri. vertendo la questione sul procedimento notificatorio.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna la Ri. S.p.A. Agente per la Riscossione per la Provincia di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 6.550,00 di cui Euro 1.550,00 per rimborsi oltre accessori ed IVA.

Così deciso in Agrigento il 15 novembre 2016.

Depositata in Segreteria il 23 marzo 2017.