Cenni storici
Si tratta di figure di antica origine, che si ritrovano in tutte le leggi comunali e provinciali italiane a partire da quella del 1847 del Regno di Sardegna.
Di esse, in realtà, non si fa più menzione nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); ciò non crea problemi per il messo comunale, citato in varie altre norme di legge vigenti, mentre solleva dubbi riguardo al messo provinciale, figura che, comunque, è tuttora operante in quasi tutte le province.
Compiti e competenze
Il messo provvede alla notificazione dell’atto consegnando una copia dello stesso al suo destinatario ed apponendo sulla copia consegnata e sull’originale un’attestazione, da lui sottoscritta, dalla quale risultano la data della notificazione e il nome della persona alla quale l’atto è stato consegnato (relata di notifica). Può effettuare la notificazione anche a mezzo del servizio postale, spedendo l’atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, le pubbliche amministrazioni possono richiedere la notificazione dei propri atti da parte del messo comunale ove non possano avvalersi utilmente del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge. In tal caso devono versare al comune un corrispettivo pari alle spese di spedizione più una somma stabilita con decreto dei Ministri dell’interno e dell’economia e finanze.
Fonte: Wikipedia