Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1176 del 17 gennaio 2023

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1351 del 2015, il Giudice di Pace di Siracusa ha condannato (omissis) al pagamento della somma di Euro 2.100,00 oltre accessori, per l’attività difensiva espletata dall’avv. (omissis) in qualità di sostituto di udienza del difensore d’ufficio ex art. 97 c.p.p., nel procedimento penale R. G. n. 100149/2012 svoltosi dinnanzi al locale Tribunale.

La convenuta ha proposto appello, sostenendo di non aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, effettuata a norma dell’art. 143 c.p.c., contestando la decisione anche per aver ritenuto incontestate le prestazioni professionali, benché l’appellante fosse rimasta involontariamente contumace.

Nel confermare la pronuncia di primo grado, il Tribunale ha evidenziato che l’avv. (omissis) aveva tentato una prima notifica presso la residenza anagrafica in (omissis), in data 22 maggio 2015, non andata a buon fine per irreperibilità della destinataria, raggiunta da un ordine di sgombero dall’abitazione, e che la successiva notifica era stata validamente eseguita a norma dell’art. 143 c.p.c., previa acquisizione della certificazione anagrafica, poiché “nessuna altra residenza attribuibile alla (omissis) risultava al di fuori di quella sopra evidenziata, di talché, palese la sua irreperibilità ed il non reperimento in loco, l’avv. (omissis) non aveva potuto fare altro che procedere alla notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. con le modalità sopra delineate”.

Nel merito, ha ritenuto congruo l’importo liquidato (€ 2280,00, al netto della riduzione di un terzo), sul presupposto della pari dignità professionale del difensore di fiducia e di quello nominato d’ufficio.

Per la cassazione della sentenza (omissis) propone ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.

L’avv. (omissis) non ha depositato atti difensivi.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia, la violazione degli artt. 143 e 148 c.p.c. Sostiene la ricorrente che il difensore era in condizione, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, di conoscere la residenza effettiva ove eseguire la notifica, tanto che, dopo aver ricevuto un’ordinanza di sgombero, la (omissis) aveva ottenuto dal Comune, dopo il cambio di residenza, una tessera elettorale con annotazione del nuovo indirizzo.

La notifica era comunque nulla poiché nella relata non era specificato quali indagini avesse svolto l’ufficiale giudiziario, non essendo sufficiente la generica menzione di non meglio specificate informazioni assunte in loco.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stato dedotto che la relata di notifica era priva di sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 31 disp. att. c.p.p. e 97 c.p.p., nonché del D.M. n. 44/2015, per aver la sentenza assimilato la posizione del difensore di ufficio e quella del sostituto d’udienza, il quale non ha alcun rapporto diretto di investitura con l’assistito e non può pretendere da questi alcun compenso.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., esponendo che, data la nullità della notifica della citazione introduttiva, le spese processuali non potevano gravare sulla ricorrente, rimasta incolpevolmente contumace.

2.1. Il primo motivo è fondato.

L’avv. (omissis), nominata sostituto di udienza del difensore d’ufficio nel procedimento penale a carico della ricorrente, ha effettuato una prima notifica della citazione introduttiva, non andata a buon fine per irreperibilità della destinataria.

La seconda notifica, eseguita dopo aver acquisito le certificazioni anagrafiche, è stata effettuata a norma dell’art. 143 c.p.c. per irreperibilità assoluta della destinataria, attestata sulla base di “informazioni assunte in loco”.

Dalla relata non risulta alcuna ulteriore indicazione che consenta di stabilire quali ricerche siano state in concreto effettuate e da quali fonti informative sia emersa l’irreperibilità assoluta della destinataria.

Per la validità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. occorre che la mancata conoscenza della residenza, del domicilio o della dimora del destinatario non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza (Cass. 40467/2021).

E’ necessario che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto nella relata (Cass. 18385/2003; Cass. 24107/2016; Cass. 8638/2017; Cass. 2530/2022), senza potersi utilizzare formule generiche, quale quelle adottata nel caso in esame (Cass. 24107/2016; Cass. 8638/2017; Cass. 40467/2021).

Si è pure sostenuto che la relata che non indichi le indagini effettuate dall’ufficiale giudiziario non è nulla, ma il notificante non è in alcun caso esonerato dal dovere di ricercare la residenza effettiva, essendo necessario che tali ricerche siano state – con assoluta certezza – comunque svolte (Cass. 32444/2021; Cass. 17764/2014; Cass. 4339/2001).

Nulla è tuttavia dato evincere dalla relata circa le specifiche informazioni assunte e la loro adeguatezza per risalire al nuovo indirizzo della ricorrente; il Tribunale ha ritenuto non conoscibile il luogo di destinazione poiché non risultante dai registri anagrafici e a causa dell’intervenuto sgombero della convenuta dalla residenza originaria, senza valutare inoltre se l’ufficiale giudiziario avesse compiuto – con la dovuta diligenza – accertamenti ulteriori, rispetto alla semplice acquisizione della certificazione anagrafica.

Il primo motivo è, pertanto, fondato, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rimessione della causa in primo grado dinanzi al Giudice di pace di Siracusa, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette la causa in primo grado al Giudice di pace di Siracusa, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con riassunzione nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 9.12.2022.