Corte di Cassazione – Ordinanza n. 31091 del 08 novembre 2023

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello, in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da (OMISSIS) e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 24401/2014, emesso in favore di (OMISSIS) per il rimborso di Euro 8.634,54, corrispondente alla quota di 1/2 dell’importo di un buono fruttifero cointestato a (OMISSIS), dante causa della (OMISSIS), e a (OMISSIS), che aveva riscosso e trattenuto l’intero importo del titolo.

Per quel che rileva nel presente giudizio, la Corte ha ritenuto tempestiva l’opposizione, osservando che la notifica della citazione, non andata a buon fine per irreperibilita’ del destinatario, era stata effettuata nel domicilio eletto nel ricorso monitorio, reputando che, in virtu’ di tale elezione, non potesse pretendersi dall’opponente di riavviare spontaneamente il procedimento notificatorio.

Non si configurava – secondo il giudice distrettuale – un vizio di inesistenza della notifica, ma una nullita’ sanata con effetto retroattivo della costituzione in giudizio dell’opposta.

Ha respinto la domanda monitoria, ritenendo che (OMISSIS) fosse solo formale intestataria del buono fruttifero.

La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato ad un unico motivo.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 141, 151, 156 e 160 c.p.c., evidenziando che la notifica dell’opposizione, effettuata in data 29.12.2014, non era andata a buon fine e che l’opponente non l’aveva mai rinnovata per cui il decreto era divenuto definitivo. La circostanza che la notifica fosse stata tentata presso il domicilio eletto con il ricorso monitorio non esonerava la parte dal riavviare il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole e, in assenza di consegna, la notifica era inesistente ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione spontanea dell’opposta.

Il motivo e’ fondato.

Nella fase monitoria, l’opposta era difesa dall’avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), che aveva eletto domicilio in (OMISSIS). L’opponente, tentata la notifica dell’opposizione presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio, in data 29.12.2014, non ha provveduto ad alcun ulteriore adempimento, ad eccezione dell’iscrizione a ruolo della causa. Alla prima udienza di comparizione, in data 20.5.2015, l’opposta si e’ costituita spontaneamente, allorquando il decreto, notificato in data 29.11.2014, era gia’ divenuto definitivo per decorso del termine fissato dall’articolo 641 c.p.c..

Giova rammentare che la notifica dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui e’ assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato in forza degli articoli 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo, perche’ e’ onere della parte che ha eletto domicilio comunicare gli eventuali mutamenti (Cass. s.u. 17352/2009; Cass. 24539/2014; Cass. 3356/2014; Cass. s.u. 14594/2016; Cass. 24660/2017; Cass. 4663/2021).

Tuttavia, sebbene nel ricorso monitorio fosse indicato il domicilio eletto, tale circostanza rendeva non imputabile il mancato esito della notifica, ma – come gia’ affermato in tema di impugnazione, i cui principi valgono anche per la notifica dell’opposizione ex articolo 645, parimenti prevista a pena di decadenza (cfr. Cass. 4663/2021) – non sollevava l’opponente dall’onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento (Cass. s.u. 14594/2016; Cass. 19059/2017; Cass. 11485/2018; Cass. 7246/2017).

Nessuna deroga poteva discendere dall’unitarieta’ del procedimento per decreto ingiuntivo: l’opposizione costituisce una fase del procedimento la cui proposizione e’ subordinata al rispetto di un termine di decadenza e richiede la notificazione dell’opposizione, in mancanza della quale, in quanto non materialmente perfezionata, il decreto passa in giudicato; lo stesso principio di scissione degli effetti della notifica vale ad escludere ogni decadenza allorquando la parte abbia provveduto nei termini alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o postale ma sempre che la notifica si sia finalmente perfezionata con la consegna dell’atto in una delle forme previste dal codice di rito (Cass. s.u. 13394/2022; Cass. 14916/2016).

La notificazione semplicemente tentata presso il recapito del difensore della controparte, trasferitosi altrove, era inesistente e, percio’, non suscettibile di sanatoria ex articolo 156 c.p.c., comma 3, a seguito della costituzione in giudizio dell’opposto: in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza ricorre nei casi in cui l’attivita’ notificatoria sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’ (Cass. 31085/2022; Cass. 26511/2022; Cass. 23968/2017; Cass. 2174/2017; Cass. s.u. 14916/2016).

E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza e’ cassata senza rinvio poiche’, come stabilito dal Tribunale, l’opposizione era tardiva e non poteva esser proseguita.

Le spese sono regolate in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 150,00 per esborsi per il processo di appello, ed in Euro 2500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi per il giudizio di legittimita’, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%.