Tribunale di Latina – Sentenza n. 982 del 04 ottobre 2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 221. comma 4, D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 e ss.mm. e arr. 429, comma I, c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4J c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, .in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018}.

2. Il ricorso – avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 453/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 26.08.2020 con cui è stato ingiusto il pagamento a (omissis) in favore della Cassa nazionale previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali dell’importo di € 20.573,78 a titolo di contributi omessi calcolati al 31.12.2016, oltre sanzioni e interessi, calcolati al 17.1 1.2019 – è fondato e deve essere.

3. Come noto il giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. introduce, attraverso il meccanismo proprio della impugnazione, un procedimento ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo c distinto procedimento inteso a rimuovere il pregiudizio nascente dal procedimento di ingiunzione ma vale a trasformare in un giudizio cognitorio ordinario il processo promosso nelle forme speciali facendolo rientrare in una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena. Ne consegue che il giudice ù investito di un potere-dovere di statuire sulla pretesa creditoria e sulle eccezioni contro di essa proposte e deve altresì valutare l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda al momento della decisione (ex multis Cass. 2B/2010; Cass. 5754/2009). il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto, pertanto, la verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto e l’accertamento dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.

4. Preliminarmente si rileva che il decreto ingiuntivo è stato validamente emesso attesa l’attestazione del credito proveniente dal direttore dell’ente ricorrente. la quale costituisce idonea prova sentita pur l’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 635, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. 28 ottobre 2008, n. 25888);

5. Nella fase di merito parte opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi ai sensi dell’art. 3, comma 9, L. 335/95 per non aver ricevuto validi atti interruttivi.
Ha evidenziato inoltre di essersi cancellata dall’albo professionale con decorrenza dal
18.12.2012, con conseguente cancellazione dell’indirizzo dall’elenco INIPEC.
Parte opposta nello specificare che l’ingiunzione di pagamento riguarda le somme dovute
a titolo di contributi non versati per gli anni 2009/2013 ed una modestissima somma per
l’annualità 1999, ha prodotto, quali atti interruttivi della prescrizione, diffide ad adempiere del 2013, 2017, 2018; ha concluso pertanto per il rigetto della opposizione.

6. Dalla documentazione in atti si evince che il credito rivendicato con il decreto ingiuntivo opposto riguarda i contributi afferenti alle annualità 1999, 2009, 2011, 2012, 2013.
Occorre esaminare la documentazione prodotta dalla Cassa al fine di verificare la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.

7. Con riferimento alla diffida asseritamente notificata alla parte opponente il 18.12.2013 (al. 5 in cui sono rivendicare annualità 1999; 2000; 2009; 2011 ; 2012), rileva il giudice che la documentazione prodotta dalla Cassa ai doc. 5.1. e 5.2. (cfr. fasc. opposta) non è idonea ad attestare l’effettivo inoltro della pec alla sig. (omissis) , trattandosi di mere stampe analogiche di avvenuta consegna della pec da cui sono evincibili come dati soltanto il giorno e la data, il mittente e il destinatario ma in assenza di una qualsiasi indicazione dell’oggetto, e quindi del contenuto del messaggio.
La mancata produzione dei file .eml della RDAC (pur disposto con ordinanza del 2.3.2021) impedisce pertanto ogni verifica in relazione al contenuto dalla pec e alla riferibilità della stessa all’atto di intimazione di cui al documento 5.

8. Allo stesso modo, anche con riferimento alle successive diffide di pagamento emesse in data 14.08.2017 (all. 4 fasc. opposta) e 28.12.2018 all. 3 fasc. opposta) rileva il Tribunale la mancata produzione della ricevuta attestante la ricezione (quanto alla diffida del 28.12.2018) ovvero la impossibilità di ricondurre la raccomandata prodotta al n. 4.1 all’atto di cui al doc. 4.

9. In assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, ne consegue che i contributi dovuti per le annualità 1999, 2009, 2011, 2012, 2013 ingiunti con decreto ingiuntivo notificato in data 21.9.2020 devono ritenersi estinti per decorso del termine prescrizionale.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e l’opposizione accolta.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione dcl valore della causa c della attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (omissis) nei confronti di (omissis) (R.G. 2558/2020), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
– accoglie il ricorso e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 453/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 26.08.2020;
– condanna l’opposta alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’opponente che si liquidano in € 2.250,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione.
Cosi deciso in Latina, 04/10/2022