Corte di Cassazione – Ordinanza n. 9897 del 9 aprile 2019

ORDINANZA

sul ricorso 386-2018 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2140/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 novembre 2017, reiettiva del reclamo da lui proposto, in proprio e nella indicata qualita’, contro la dichiarazione di fallimento della menzionata (OMISSIS), pronunciata dal Tribunale di Marsala su ricorso della (OMISSIS) s.r.l.. Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare, mentre non ha spiegato difese, in questa sede, la creditrice istante L. fall., ex articolo 6.

1.1. Per quanto ancora di interesse, quella corte, nel disattendere le corrispondenti doglianze del reclamante, ritenne che dalla documentazione in atti emergesse: i) “la regolarita’ della notifica effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Marsala mediante PEC del 21 marzo 2016. In particolare, dall’attestazione telematica prodotta dalla curatela fallimentare risulta che la cancelleria ha provveduto ad eseguire la notifica, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, trasmettendo all’indirizzo PEC dell’impresa debitrice: il ricorso per la dichiarazione di fallimento; il provvedimento di designazione del giudice relatore; il decreto di fissazione dell’udienza del 28 aprile 2016”; il superamento del requisito di cui alla L. Fall., articolo 15, u.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, comma 3, in relazione agli articoli 136 c.p.c. e ss.”. Si ascrive alla corte distrettuale di aver erroneamente considerato ritualmente instaurato, nei confronti della parte debitrice, il procedimento prefallimentare, atteso che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) – generata, automaticamente, dal sistema informatico di gestione della posta elettronica – relativa alla notificazione eseguita, l. Fall., ex articolo 15, comma 3, dalla cancelleria del Tribunale di Marsala, forniva la dimostrazione, peraltro superabile da prova contraria, solo dell’avvenuta ricezione del corrispondente messaggio, ma non anche dell’effettiva presenza, in esso, dei documenti che ivi risultavano indicati come allegati. Si ribadisce, che unico allegato a quel messaggio era stato il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare;

II) “violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., in relazione all’articolo 136 c.p.c. e ss. e alla L. Fall., articolo 15, comma 3”. Si sostiene che, non risultando il ricorso di fallimento tra gli allegati di cui al suddetto messaggio, la fallenda non aveva avuto conoscenza della circostanza che la creditrice istante L. Fall., ex articolo 6, aveva inteso avvalersi delle risultanze dell’allegata visura protesti al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di cui alla L. Fall., articolo 15, u.c..

2. Le descritte doglianze, esaminabili congiuntamente perche’ chiaramente connesse, sono manifestamente infondate.

2.1. Invero, pure sottacendosi l’evidente profilo di inammissibilita’ del ricorso per inosservanza, in esso, dell’onere, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda (fr., amplius, Cass. n. 23452 del 2017) non e’ ivi riprodotto, infatti, il contenuto del file che, solo, si assume essere stato allegato al messaggio di notificazione L. Fall., ex articolo 15, comma 3, proveniente dalla cancelleria del Tribunale di Marsala, asseritamente recante solo il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, e non anche il ricorso per dichiarazione di fallimento proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. contro la (OMISSIS), ne’ si dice se e dove tale file sarebbe esaminabile in quanto prodotto in questo giudizio di legittimita’, senza, peraltro, che, per evitarne la produzione ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, si sia inteso fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (alla stregua di Cass., SU, n. 22726 del 2011) – va, comunque, rimarcato che cio’ di cui oggi sostanzialmente si duole il ricorrente non e’ la mancata ricezione del messaggio suddetto (rectius: la mancata consegna dello stesso presso la sua casella di posta elettronica certificata), quanto, piuttosto, l’assenza, tra i suoi allegati, diversamente da quanto, in contrario, desumibile dalla corrispondente attestazione di cancelleria del Tribunale di Marsala, del menzionato ricorso della (OMISSIS) s.r.l.: circostanza, quest’ultima, che gli avrebbe impedito di difendersi adeguatamente, nemmeno avendo avuto conoscenza del fatto che la creditrice istante L. Fall., ex articolo 6, aveva inteso avvalersi delle risultanze dell’allegata visura protesti al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di cui alla L. Fall., articolo 15, u.c..

2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, come e’ noto, nell’ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti, come quello oggi in esame, dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, come sostituito dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui cio’ risulti impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovra’ procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovra’ accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito.

2.2.1. Su un piano processuale piu’ generale, poi, l’articolo 16, comma 4, del menzionato Decreto Legge n. 179 del 2012, ha stabilito che – al termine di un articolato periodo transitorio oggi concluso (Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 9) – in tutti i procedimenti civili presso i tribunali e le corti d’appello, “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria” sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2.2.2. Inoltre, il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 16 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunica.zione), stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere si intendono perfezionate “nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario”, rinviando, poi, per i relativi effetti giuridici, senz’altro al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articoli 45 e 48 (cd. Codice dell’amministrazione digitale).

2.2.3. In forza del detto rinvio, allora, deve ritenersi che il documento informatico trasmesso per via telematica “si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 45, comma 2) e che la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale “alla notificazione per mezzo della posta” (cfr.-. Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 48, comma 2), mentre la data, l’ora di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC “sono opponibili ai terzi”, quando la notifica sia avvenuta in conformita’ alle previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, alle relative regole tecniche (cfr. Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 48, comma 3). A sua volta, l’articolo 6 del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, sancisce che il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. “ricevuta di avvenuta consegna” (RAC), soggiungendo che questa ricevuta “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e’ effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario”.

2.3. Questa Corte, infine, ha gia’ ritenuto che, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico e’ pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle liberta’ costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica, e, dall’altro, che il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 16, si esprime in termini di “opponibilita’” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e cio’ tanto piu’ che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attivita’ allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario (cfr.-. Cass. n. 29732 del 2018; Cass. n. 15035 del 2016). Ha inoltre precisato (cfr., in motivazione, Cass. n. 29372 del 2018) che, nelle notificazioni telematiche previste in ipotesi specifiche (Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6, comma 8; L. Fall., articolo 15), il contenuto del messaggio consiste nella menzione espressa del tipo di atto quale “notificazione” e la prova e’ costituita dalla RAC completa (Specifiche 16/4/2014, – articolo 17: “da ricevuta di avvenuta consegna e’ di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni”).

2.4. Applicando, dunque, i riportati principi alla odierna fattispecie, va rilevato che la curatela ha dedotto e documentato (riproducendo, nel proprio controricorso, il contenuto della corrispondente attestazione di cancelleria), che, il 21 marzo 2016, la cancelleria del Tribunale di Marsala aveva inviato il messaggio di posta elettronica certificata de quo alla (OMISSIS) all’indirizzo di posta elettronica dichiarato da quest’ultima e che tale messaggio era stato consegnato, come emerge dalla ricevuta rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata (oltre ad essere pacifica la relativa circostanza, investendo, come si e’ gia’ detto, la contestazione del ricorrente, non la ricezione del messaggio, bensi’, la presenza, tra i suoi allegati, anche del ricorso di fallimento della (OMISSIS), s.r.l.); nella stessa attestazione del cancelliere si e’ indicato che a detto messaggio risultavano allegati il suddetto ricorso di fallimento, il provvedimento di designazione del giudice relatore del 18 marzo 2016 ed il decreto di fissazione dell’udienza camerale prefallimentare del 28 aprile 2016.

2.4.1. Posto, allora, che, come si e’ visto, l’ordinamento richiede la formazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio telematico con espressa attestazione della notificazione eseguita e dei file allegati, deve ritenersi corretto l’assunto della corte palermitana secondo cui la suddetta attestazione di cancelleria fosse, in realta’, espressiva della ricevuta di avvenuta completa consegna degli atti contemplata dalla legge.

2.4.2. Infatti, come gia’ sancito dalla recente Cass. n. 29732 del 2018, la disciplina normativa del processo telematico non consente la contestazione dell’avvenuta notificazione degli atti digitali una volta generata la ricevuta di consegna telematica nelle forme di legge, salva espressa deduzione di errore tecnici, riferibili al sistema informatizzato, ovvero una documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta ricevuta e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata.

2.4.3. Nella odierna fattispecie, pero’, da un lato, il ricorrente non ha dedotto alcun errore tecnico del sistema telematico; dall’altro, si rivela inammissibile – quanto meno per inosservanza dell’onere ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda (cfr., amplius, Cass. n. 23452 del 2017) – il suo assunto volto a sostenere la pretesa discordanza, sotto il profilo della loro incompletezza (per mancanza di quello contenente il ricorso di fallimento della (OMISSIS) s.r.1.), tra la tipologia di files attestati dal cancelliere del tribunale siciliano come allegati nel messaggio inviato tramite PEC e quelli ivi, a suo dire, rinvenuti, nemmeno avendo riprodotto il contenuto del file che, solo, assume essergli stato inviato dalla cancelleria del suddetto tribunale.

2.5. La carenza di un’adeguata dimostrazione della incompletezza/parziarieta’ dei file- predetti, con conseguente conferma della ritualita’, ritenuta dalla corte distrettuale, della instaurazione del contraddittorio, nei confronti della (OMISSIS), in ordine al ricorso per dichiarazione di fallimento presentato contro quest’ultima dalla (OMISSIS) s.r.1., rende, infine, evidentemente, priva di fondamento anche l’ulteriore censura del ricorrente di non aver avuto contezza del contenuto di quel ricorso e della volonta’ della sua creditrice di volersi avvalere delle risultanze della allegata visura protesti al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di cui alla l. Fall., articolo 15, u.c.

3. Alla declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, in favore della sola curatela fallimentare controricorrente, altresi’ rilevandosi che sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna (OMISSIS), nella indicata qualita’, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ sostenute dalla curatela controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta l’articolo 13, comma 1-bis.