Corte di Cassazione – Sentenza n. 29458 del 10 ottobre 2022

RILEVATO CHE

(omissis) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2009 emesso dal Comune di Imperia, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva;
il Comune è rimasto intimato

CONSIDERATO CHE

1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 12.2.2020, al Comune di Imperia, per via telematica, ad indirizzo PEC estratto dall’elenco IPA;
1.2. ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.»; l’art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dall’art. 45-bis, comma 2, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi “ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile”;
1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018);
1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata

P.Q.M.

La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Imperia da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 5.10.2022.