Il Tribunale aveva ritenuto valida la notifica poiché il verbale era stato ricevuto da persona qualificatasi come convivente del destinatario e l’ingiunzione di pagamento era stata ricevuta presso tale indirizzo personalmente dall’opponente.
La Corte di Cassazione conferma il principio di diritto che il luogo di notifica può essere la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, con l’unico rilievo che il luogo ove questi dimora di fatto in via abituale assume rilevanza esclusiva.
Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da qualsiasi fonte di prova contraria.