Corte di Cassazione – Ordinanza n. 29200 del 6 dicembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15685/2013 R.G. proposto da:

Comune di Portoferraio, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio (OMISSIS), per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 75/10/12 depositata il 1 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata dalla controricorrente, che chiede il rigetto del ricorso e in subordine il rinvio in appello per il giudizio di merito.

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– Circa l’ingiunzione di pagamento n. 1/2009 notificata ad (OMISSIS) s.r.l. per ICI annualita’ 2002, il Comune di Portoferraio impugna per cassazione la sentenza che ha respinto il suo appello contro l’annullamento di primo grado.

– Il ricorso denuncia violazione dell’articolo 145 c.p.c. e vizio logico (primo motivo), violazione dell’articolo 156 c.p.c. e omessa pronuncia (secondo motivo), violazione degli articoli 149, 156, 160, 162 c.p.c. e vizio logico (terzo motivo): il ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia dichiarato insanabilmente nulla e non rinnovabile la notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzione di pagamento, nonostante detta notifica fosse stata effettuata e ricevuta presso una sede secondaria della societa’ e malgrado il legale rappresentante della societa’ avesse esibito l’originale dell’atto durante un accesso agli uffici comunali.

– Il ricorso e’ fondato: assumendo che la notifica effettuata presso una sede secondaria della societa’ anziche’ presso la sede legale non sia sanabile per raggiungimento dello scopo, il giudice d’appello ne ha qualificato il vizio in termini di inesistenza, mentre la notifica eseguita presso la sede secondaria della societa’ e’ affetta tutt’al piu’ da nullita’ sanabile, non potendosi ritenere effettuata in luogo o a persona del tutto estranei alla destinataria (Cass. 19 maggio 2006, n. 11836, Rv. 589369); inoltre, il giudice d’appello non ha valutato che il consegnatario il quale si trovi presso una sede della societa’ (nella specie, tal Lorenzo Serena) si presume addetto alla ricezione degli atti per la societa’ stessa, fino a prova contraria (Cass. 5 settembre 2012, n. 14865, Rv. 623679).

– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame (esteso al raggiungimento dello scopo notificatorio) e per regolamento delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.